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DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2018, n. 10

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano. (18G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2018
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-3-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»,  e,  in  particolare,
l'articolo 31; 
  Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89,  recante  «Sull'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili» e successive modificazioni; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno,  dell'economia
e  delle  finanze  e   per   la   semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica  15  luglio
  1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua
  ladina  nei  rapporti  con  la  pubblica  amministrazione   e   nei
  procedimenti giudiziari 
 
  1. All'articolo 31, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dopo le parole:  «nella  provincia
di Bolzano», sono inserite le  seguenti:  «e  per  l'esercizio  nella
stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi  dell'articolo  26,
secondo comma, della legge 16 febbraio  1913,  n.  89,  e  successive
modifiche,». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Nota al titolo: 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574 (Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale
          per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso  della
          lingua tedesca e della lingua ladina nei  rapporti  con  la
          pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105. 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670 ( Approvazione del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio
          1988, n. 574, e' citato nella nota al titolo. Si riporta il
          testo vigente dell'art.  31,  come  integrato  dal  decreto
          legislativo qui pubblicato: 
              «Art. 31. - 1. Per ottenere l'assegnazione di una  sede
          nella provincia di Bolzano e per l'esercizio  nella  stessa
          Provincia delle funzioni notarili ai  sensi  dell'art.  26,
          secondo comma, della legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  e
          successive modifiche, al notaio e' richiesta la  conoscenza
          della lingua italiana e di  quella  tedesca,  accertata  ai
          sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del
          Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  e
          successive modifiche. 
              1-bis. Le sedi notarili in provincia  di  Bolzano  sono
          assegnate ai candidati  risultati  vincitori  nei  concorsi
          nazionali e in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  di
          cui al comma 1. In caso di permanenza di  sedi  vacanti,  i
          posti sono coperti con trasferimenti di notai in  esercizio
          ovvero, in subordine, con  nomina  di  candidati  risultati
          idonei in  detti  concorsi  nazionali  e  in  possesso  del
          predetto attestato di bilinguismo. 
              1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti  con
          le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal  Ministero
          della giustizia appositi concorsi cui  possono  partecipare
          candidati   in   possesso   del   medesimo   attestato   di
          bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13
          e 14 del regio  decreto  14  novembre  1926,  n.  1953,  e'
          composta da cinque membri che  conoscano  adeguatamente  la
          lingua italiana e la lingua tedesca, scelti  da  un  elenco
          predisposto  dal  Ministero  della  giustizia,  sentito  il
          Consiglio nazionale del notariato. Le prove si  svolgono  a
          Roma con i medesimi criteri  e  procedure  previsti  per  i
          concorsi nazionali e devono tenere conto delle  particolari
          discipline in materia di diritto  civile  e  amministrativo
          vigenti nella provincia di  Bolzano.  I  notai  nominati  a
          seguito di concorsi  nazionali  nei  quali  sono  risultati
          idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito  concorso
          di cui al presente  comma,  assegnati  ad  una  sede  nella
          provincia di Bolzano, possono essere  trasferiti  ad  altra
          sede sita nella  medesima  provincia  solo  dopo  tre  anni
          dall'assegnazione  e  ad  altra  sede  sita   fuori   dalla
          provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.». 
              - La legge 16 febbraio 1913,  n.  89  (Sull'ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55. 
              - Il testo vigente dell'art. 107 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670  e'  il
          seguente: 
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e'
          riportato integralmente nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  26,  secondo
          comma, della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89: 
              «Art. 26. - (Omissis). 
              Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,
          in tutto il territorio della regione in  cui  si  trova  la
          propria sede, ovvero in  tutto  il  distretto  della  Corte
          d'appello in cui  si  trova  la  sede,  se  tale  distretto
          comprende piu' regioni. Salve in ogni  caso  le  previsioni
          dell'art. 82, puo' aprire un unico  ufficio  secondario  in
          qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto
          della Corte d'appello  se  tale  distretto  comprende  piu'
          regioni. 
              (Omissis).».