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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 574

((Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.))

note: Entrata in vigore del decreto: 9-11-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/2022)
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Testo in vigore dal:  3-3-2018
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Art. 31

1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano
((e per l'esercizio nella stessa Provincia delle funzioni notarili ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,))
al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.