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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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Testo in vigore dal:  13-2-2018

Art. 34

Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica
1. Dopo il Capo II-bis del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Capo II-ter.

Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica

Art. 49-septies.

Scuole nautiche

1. Le scuole per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
2. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province o delle città metropolitane o delle Province autonome di Trento e di Bolzano del luogo in cui hanno la sede principale.
3. I compiti delle province o delle città metropolitane o alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di segnalazione certificata di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche sono svolti sulla base di apposite direttive emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società ed enti possono presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività per la gestione di una scuola nautica alla Provincia o Città metropolitana o alla Province autonome di Trento e di Bolzano. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti dell'autorità competente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 6, ad eccezione della capacità finanziaria.
5. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare la dichiarazione di cui al comma 4 e sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che emana apposite direttive nelle materie di cui ai commi 4 e 14 ed effettua le verifiche di cui al comma 10.
6. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 può essere presentata dai soggetti che abbiano compiuto gli anni ventuno e siano in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e abbiano svolto attività di insegnamento di cui al comma 7 con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
7. Possono svolgere attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di titolo professionale di capitano del diporto di cui all'articolo 36-bis, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno dieci anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite e i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 5. L'attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies. Gli insegnanti non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza ed essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
8. La segnalazione di cui al comma 4 non può essere presentata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
9. La scuola nautica deve svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o più categorie previste, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui al comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
10. Le province o le città metropolitane o le Province autonome di Trento e di Bolzano effettuano le verifiche del possesso dei requisiti prescritti da parte delle scuole nautiche con cadenza almeno triennale.
11. L'attività di scuola nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività della scuola nautica non si svolge regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui al comma 7;
c) il titolare non ottempera alle disposizioni date dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del regolare funzionamento della scuola nautica.
12. L'attività della scuola nautica è inibita quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del titolare e la capacità finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 9;
c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.
13. Nel caso in cui una scuola nautica è gestita senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti, è prevista la chiusura della stessa e la cessazione della relativa attività, ordinate dalle province o dalle città metropolitane o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in caso di esercizio abusivo dell'attività, costituisce esercizio abusivo dell'attività di scuola nautica l'istruzione o la formazione per le patenti nautiche impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro senza il rispetto delle dichiarazioni dei requisiti previsti. Chiunque esercita o concorre a esercitare abusivamente l'attività di scuola nautica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 euro a 15000 euro, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 10; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
15. Le scuole nautiche nonché i centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorità marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.
16. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
17. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalità per la segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

Art. 49-octies.

Centri di istruzione per la nautica

1. Le associazioni nautiche e gli enti a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta la segnalazione certificata in materia di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 4.
2. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle associazioni nautiche e sugli enti di cui al comma 1 provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I centri di istruzione per la nautica devono svolgere l'attività di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, possedere una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, disporre degli insegnanti di cui all'articolo 49-septies, comma 7, nonché di una adeguata unità da diporto, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
4. L'attività delle articolazioni dei centri di istruzione per la nautica è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) non si svolge regolarmente;
b) il rappresentante legale non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non sono più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, comma 7;
c) il rappresentante legale non ottempera alle disposizioni date dal Direttore generale della Direzione Generale territoriale dei trasporti e dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competenti ai fini del regolare funzionamento del centro di istruzione.
5. L'esercizio delle articolazioni del centro di istruzione per la nautica è revocato quando:
a) sono venuti meno i requisiti morali del rappresentante legale e la capacità finanziaria;
b) viene meno l'attrezzatura tecnica o l'attrezzatura didattica oppure la disponibilità dell'adeguata unità da diporto di cui al comma 3;
c) sono stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
d) l'istruzione e la formazione dei canditati per il conseguimento delle patenti nautiche è impartita a fine di lucro o al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo.
6. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del rappresentante legale, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato può conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca oppure a seguito di intervenuta riabilitazione.
7. Nel caso in cui l'articolazione del centro di istruzione della nautica è gestita senza i requisiti prescritti è prevista la chiusura dello stesso e la cessazione della relativa attività, ordinata dal Capo del compartimento marittimo territorialmente competente.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, le modalità di svolgimento delle verifiche da parte dei compartimenti marittimi; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per il conseguimento della patente nautica.
9. Ai centri di istruzione per la nautica, si applica l'articolo 49-septies, comma 16.».
Note all'art. 34:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 508 (Incompatibilità). - 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.».
- Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 36-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), introdotto dall'art. 27 del presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo articolo.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.