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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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Testo in vigore dal: 13-2-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto il regolamento n.  2016/399  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9  marzo  2016,  che  istituisce  un  codice  unionale
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte  delle
persone (codice frontiere Schengen); 
  Visto il regolamento n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  recante  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento  CEE  n.
339/93; 
  Visto il regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n.  952,  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  che  istituisce   il   codice   doganale
dell'Unione (rifusione); 
  Visto il regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo definitivo  del  codice
penale; 
  Visto il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del codice civile; 
  Visto il  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327,  e  successive
modificazioni, recante codice della navigazione; 
  Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive  modificazioni,
recante disposizioni in materia di ricorrenze festive; 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 478, e  successive  modificazioni,
recante ordinamento della professione di mediatore marittimo; 
  Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e  successive  modificazioni,
recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 29 settembre  1980,  n.  662,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del  protocollo  d'intervento  in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive  modificazioni,
recante  nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive  modificazioni,
recante riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, e  successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di consulenza per  la  circolazione
dei mezzi di trasporto; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni,
recante legge quadro sulle aree protette; 
  Vista  la  legge  29  dicembre   1993,   n.   580,   e   successive
modificazioni,  recante  riordinamento  delle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale  e,  in
particolare, l'articolo 3 che attribuisce  al  Comando  generale  del
Corpo delle capitanerie di  porto  l'esercizio  delle  competenze  in
materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, e successive modificazioni,
recante interventi nel settore dei trasporti; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e  successive  modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della  nautica  da
diporto e del turismo nautico; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista  la  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); 
  Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, e successive  modificazioni,
recante delega al Governo per la riforma del codice della nautica  da
diporto; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1980,  n.   33,   recante
finanziamento del Servizio sanitario nazionale  nonche'  proroga  dei
contratti stipulati dalle  pubbliche  amministrazioni  in  base  alla
legge 1° giugno  1977,  n.  285,  sull'occupazione  giovanile  e,  in
particolare, l'articolo 5 che prevede l'adozione di  un  decreto  del
Ministero della sanita' concernente i  criteri  tecnici  generali  in
base ai quali debbono  essere  effettuati  i  controlli  sanitari  di
idoneita'  delle  attivita'   sportive,   per   la   parte   relativa
all'attivita' agonistica; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.   30,   recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e
l'incremento dell'occupazione; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  4  agosto   2006,   n.   248,   recante
disposizioni urgenti per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il
contenimento e la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni,   recante   approvazione   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  successive
modificazioni, recante definizione ed ampliamento delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione,  per  le
materie ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle
province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello Stato  alle  regioni  e  agli  enti  locali,  in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,  e  successive
modificazioni, recante codice della nautica da diporto ed  attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della  legge  8
luglio 2003, n. 172; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante codice delle assicurazioni private; 
  Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa
al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010,  n.  59,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione   della   direttiva   2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa
alle  disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organismi  che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per  le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201,  recante
attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un  quadro  per  la
pianificazione dello spazio marittimo; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n.  328,  e  successive  modificazioni,  recante   approvazione   del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, e successive  modificazioni,  recante  disposizioni  relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982,  n.
378, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento
concernente  le  procedure  di  raccolta,   accesso,   comunicazione,
correzione,  cancellazione  ed  integrazione   dei   dati   e   delle
informazioni,  registrati  negli   archivi   magnetici   del   centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, recante testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n.  634,  e  successive  modificazioni,   recante   regolamento   per
l'ammissione all'utenza del servizio di  informatica  del  centro  di
elaborazione  dati  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,
n. 662, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
della  legge  3  aprile  1989,  n.  147,  concernente  adesione  alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in  materia  di
istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo  2188  del
codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,
n. 509, e successive modificazioni, concernente  regolamento  recante
disciplina del  procedimento  di  concessione  di  beni  del  demanio
marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica  da
diporto, a norma dell'articolo 20, comma  8,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n.
135,  recante  regolamento  concernente  l'approvazione  della  nuova
tabella delle circoscrizioni territoriali marittime; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 20 febbraio  2014,
n.  86,  recante  strategia  europea  per  una  maggiore  crescita  e
occupazione nel turismo costiero e marittimo; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,  e  successive   modificazioni,   recante
regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, e recante il codice della nautica da diporto; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  18  febbraio  1982,  e
successive modificazioni,  recante  norme  per  la  tutela  sanitaria
dell'attivita'  sportiva  agonistica,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 5 marzo 1982; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10  maggio  2005,  n.  121,  e  successive   modificazioni,   recante
regolamento concernente l'istituzione  e  la  disciplina  dei  titoli
professionali del diporto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  26  ottobre
2011, e successive modificazioni, recante modalita' di iscrizione nel
registro  delle  imprese  e  nel  REA,   dei   soggetti   esercitanti
l'attivita' di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12  marzo
1968, n. 478, in attuazione  degli  articoli  75  e  80  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 10 del 13 gennaio 2012; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
26  febbraio   2013,   recante   definizione   delle   modalita'   di
comunicazioni   telematiche    necessarie    per    lo    svolgimento
dell'attivita'  di  noleggio  occasionale  di  unita'   da   diporto,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  88
del 15 aprile 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
16 febbraio 2016, recante determinazione dei diritti da corrispondere
per l'ammissione  agli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 99 del 29 aprile 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
25  luglio  2016,   recante   requisiti   per   il   rilascio   delle
certificazioni per il settore  di  coperta  e  di  macchina  per  gli
iscritti  alla  gente  di  mare  ai  sensi  della  Convenzione  STCW,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
27 aprile 2017, recante adempimenti di arrivo e partenza delle unita'
addette  ai  servizi   locali,   alla   pesca   professionale,   alla
acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto
proprio,  nonche'  delle  unita'  adibite  a   servizi   particolari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  107
del 10 maggio 2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 luglio 2017, recante aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti
e dei compensi per prestazioni e servizi in  materia  di  nautica  da
diporto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana n. 190 del 16 agosto 2017; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 settembre 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281,  espressa  nella  seduta
del 26 ottobre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 12 ottobre 2017; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, adottata nella riunione  del  27  ottobre  2017,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo,  della  salute  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
                                 171 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del
presente codice si applicano alla navigazione da diporto  esercitata,
per fini esclusivamente  lusori  o  anche  commerciali,  mediante  le
unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche'  alle  navi
di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.»; 
    b)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni del presente codice si  applicano  alle  unita'  di  cui
all'articolo 3 che navigano  in  acque  marittime  e  interne,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8  luglio  2003,
n. 172, e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  9  marzo  2016,  n.  2016/399
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  che  istituisce  un
          codice unionale relativo al regime di attraversamento delle
          frontiere  da  parte  delle   persone   (codice   frontiere
          Schengen) (codificazione))  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea 23 marzo 2016, n. L 77. 
              - Il  Regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  765/2008
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE)  n.  339/93)  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  13
          agosto 2008, n. L 218. 
              - Il Regolamento  (CE)  9  ottobre  2013,  n.  952/2013
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce il codice doganale dell'Unione  (rifusione))  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  10
          ottobre 2013, n. L 269. 
              -  Il  regio  decreto  19   ottobre   1930,   n.   1398
          (Approvazione del testo definitivo del  Codice  penale)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  1930,  n.
          251, Suppl. Straord. 
              - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262  (Approvazione
          del testo del codice civile) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 27 maggio  1949,  n.  260  (Disposizioni  in
          materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. 
              - La legge 12 marzo 1968,  n.  478  (Ordinamento  della
          professione di mediatore  marittimo)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108. 
              - La legge 4 aprile  1977,  n.  135  (Disciplina  della
          professione di  raccomandatario  marittimo)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. 
              - La legge 27  dicembre  1977,  n.  1085  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
          del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,  con  annessi,
          firmata a Londra il 20 ottobre 1972)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a  Londra  il  2  novembre  1973)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, S.O. 
              - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100,
          S.O. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La  legge  26  luglio  1984,  n.  413  (Riordinamento
          pensionistico dei lavoratori marittimi) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1984, n. 212, S.O. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  La  legge  8  agosto  1991,   n.   264   (Disciplina
          dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei  mezzi
          di trasporto) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 1991, n. 195. 
              - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro  sulle
          aree protette) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83. 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O. n. 6. 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84 (Riordino della legislazione in materia portuale): 
              «Art. 3 (Costituzione del comando  generale  del  Corpo
          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle
          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del
          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera,  senza
          aumento di organico ne' di spese complessive,  dipende  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  nei  limiti
          di quanto dispone il decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri  11  febbraio  2014,  n.  72,  e  svolge   le
          attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti;  esercita
          altresi'  le  competenze  in  materia  di  sicurezza  della
          navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture  e
          dei  trasporti.   Le   capitanerie   di   porto   dipendono
          funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare e dal Ministero  delle  politiche
          agricole  alimentari  e  forestali,  per  le   materie   di
          rispettiva competenza.». 
              - La legge 7 dicembre  1999,  n.  472  (Interventi  nel
          settore  dei  trasporti)  e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. n. 220/L. 
              - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni  per  il
          riordino e il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del
          turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2003, n. 161. 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244/L. 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - Legge  di  stabilita'  2013)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. n. 212/L. 
              - La legge 7 ottobre 2015, n. 167  (Delega  al  Governo
          per la riforma del codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  21  ottobre  2015,  n.
          245. 
              - Si riporta l'art. 5  del  decreto-legge  30  dicembre
          1979,  n.  663  (Finanziamento   del   Servizio   sanitario
          nazionale nonche' proroga  dei  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche amministrazioni in  base  alla  legge  1°  giugno
          1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33: 
              «Art.  5.  -  In  attesa  dell'approvazione  del  piano
          sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti
          i  cittadini  presenti  nel  territorio  della   Repubblica
          l'assistenza  sanitaria  e'  erogata,  in   condizioni   di
          uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme: 
                a)   assistenza   medico-generica,   pediatrica    ed
          ostetrico-generica  con   le   modalita'   previste   dalle
          convenzioni vigenti; 
                b) assistenza  farmaceutica  con  le  modalita'  e  i
          limiti   previsti   nella   convenzione,   nel   prontuario
          terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484; 
                c) assistenza  ospedaliera  nei  presidi  pubblici  e
          convenzionati; 
                d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori
          pubblici o convenzionati; 
                e)   assistenza   integrativa   nei   limiti    delle
          prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal  disciolto
          INAM nonche' dalle casse mutue delle province  autonome  di
          Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima  del
          31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura. 
              E'  consentito  inoltre   il   ricorso   all'assistenza
          ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita'  ed  i
          limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le  regioni
          prevedono  eventuali  forme  di  assistenza   specialistica
          indiretta. 
              Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
          dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
          alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire  norme
          finalizzate all'erogazione  delle  prestazioni  nei  limiti
          previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra  gli
          enti mutualistici e la Federazione nazionale  degli  ordini
          dei medici e con le tariffe ivi stabilite,  con  esclusione
          di qualsiasi  forma  di  indicizzazione,  fatti  salvi  gli
          eventuali conguagli  derivanti  dalla  futura  convenzione.
          Fino all'emanazione delle  anzidette  disposizioni  restano
          ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
          vigenti. 
              Resta fermo  quanto  disposto  dall'art.  57,  terzo  e
          quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
              Con provvedimento  regionale  saranno  disciplinate  le
          modalita'  di  erogazione,  fino  alla  costituzione  delle
          unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai  commi
          precedenti a favore dei cittadini  non  tenuti  secondo  la
          legislazione in vigore al 31 dicembre 1979,  all'iscrizione
          a  casse  mutue  eroganti   prestazioni   obbligatorie   di
          malattia. 
              Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto  dalla
          disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt.
          23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto
          di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono
          prorogati  tutti  i  poteri  dei   commissari   liquidatori
          nominati ai  sensi  dell'art.  72  della  citata  legge  23
          dicembre 1978, n. 833,  dei  commissari  liquidatori  delle
          gestioni e servizi  di  assistenza  sanitaria  delle  Casse
          marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonche' per  la
          parte riguardante le suddette materie,  dei  commissari  di
          cui al successivo comma e degli organi  di  amministrazione
          della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare
          nel rispetto di direttive emanate  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento  e  Bolzano  nell'ambito  delle
          finalita' richiamate al comma successivo. Il  finanziamento
          dell'attivita' degli enti e' assicurato nelle forme  e  con
          le modalita' gia' seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei
          contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969,  n.
          302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto
          con i Ministri del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e
          della sanita'. 
              Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto  dalla
          disciplina legislativa di cui  al  richiamato  art.  37  le
          regioni continuano ad assicurare  l'assistenza  ospedaliera
          fuori del territorio nazionale  sulla  base  delle  vigenti
          disposizioni. 
              Fino all'effettivo trasferimento alle unita'  sanitarie
          locali delle funzioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,
          n. 833, i commissari  liquidatori  di  cui  alla  legge  29
          giugno  1977,  n.   349,   limitatamente   alle   attivita'
          sanitarie, anche  in  deroga  ai  vigenti  ordinamenti  dei
          rispettivi enti, e con  provvedimenti  autorizzativi  o  di
          delega    generali,    devono    assicurare    l'attuazione
          territoriale delle direttive dei  competenti  organi  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
          a realizzare le finalita'  e  gli  obiettivi  del  Servizio
          sanitario nazionale. 
              Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
          cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  fino
          all'istituzione dell'Istituto superiore per la  prevenzione
          e la sicurezza del  lavoro  e  all'affettivo  trasferimento
          delle  attribuzioni  alle  unita'  sanitarie  locali.   Gli
          ispettorati  del  lavoro   nell'espletamento   delle   loro
          funzioni  dovranno  altresi'  assicurare  il  rispetto   di
          direttive emanate dalle regioni e dalle  province  autonome
          di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita'  richiamate
          al comma precedente. 
              L'assistenza sanitaria di cui al primo comma  comprende
          anche la tutela sanitaria delle attivita'  sportive.  Fermo
          restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma,  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli  sanitari  sono
          effettuati,  oltre  che  dai   medici   della   Federazione
          medico-sportiva italiana, dal personale e  dalle  strutture
          pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
          dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di  criteri
          tecnici generali  che  saranno  adottati  con  decreto  del
          Ministro della sanita'.». 
              -  Il  decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti  e  l'incremento  dell'occupazione),   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1998,  n.  30,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          febbraio 1998, n. 49. 
              - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  (Disposizioni
          urgenti  per  il  rilancio  economico  e  sociale,  per  il
          contenimento e la razionalizzazione della  spesa  pubblica,
          nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4  luglio  2006,  n.  153,   e'   stato   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2006,   n.   248,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
          S.O. n. 183/L. 
              - Il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita'  economica),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. n. 114/L,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010,
          n. 176, S.O. n. 174/L. 
              - Il decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133  (Misure
          urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
          opere  pubbliche,  la  digitalizzazione   del   Paese,   la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.
          212, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          novembre 2014, n. 164, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          11 novembre 2014, n. 262, S.O. n. 85/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
          (Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. n. 79. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
          (Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998,  n.  92,  S.O.  n.
          77/L. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112/L. 
              - Il  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202
          (Attuazione    della    direttiva    2005/35/CE    relativa
          all'inquinamento  provocato  dalle   navi   e   conseguenti
          sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
          2007, n. 261, S.O. n. 228/L. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.  174,  S.O.  n.
          123/L. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93/L. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  agosto
          2005, n. 202, S.O. n. 148/L. 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. n. 163/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36
          (Attuazione  della   direttiva   2003/98/CE   relativa   al
          riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,   n.   59
          (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
          nel mercato interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 aprile 2010, n. 94, S.O. n. 75/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28  settembre  2011,  n.  226,  S.O.  n.
          214/L. 
              -  Il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.   5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 2016, n. 7. 
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2016,  n.  201
          (Attuazione della direttiva 2014/89/UE  che  istituisce  un
          quadro per la pianificazione  dello  spazio  marittimo)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  7  novembre  2016,  n.
          260. 
              - Il decreto  legislativo  16  dicembre  2016,  n.  257
          (Disciplina di attuazione della  direttiva  2014/94/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  ottobre  2014,
          sulla   realizzazione   di   una   infrastruttura   per   i
          combustibili  alternativi)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O. n. 3/L. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
          marittima) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
          1952, n. 94, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative  all'anagrafe
          tributaria  e  al  codice  fiscale  dei  contribuenti)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  maggio
          1982, n. 378 (Approvazione del regolamento  concernente  le
          procedure di raccolta, accesso, comunicazione,  correzione,
          cancellazione   ed   integrazione   dei   dati   e    delle
          informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          giugno 1982, n. 170. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O. n. 67. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre  1994,  n.  634  (Regolamento  per   l'ammissione
          all'utenza  del  servizio  di  informatica  del  centro  di
          elaborazione   dati   della   Direzione   generale    della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  novembre  1994,  n.
          271. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre 1994, n. 662  (Regolamento  di  attuazione  della
          legge 3 aprile 1989,  n.  147,  concernente  adesione  alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo, adottata  ad  Amburgo  il  27  aprile  1979)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  1994,  n.
          281. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art.  8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia  di  istituzione
          del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del  codice
          civile) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  febbraio
          1996, n. 28, S.O. n. 17. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
          1997,  n.   509   (Regolamento   recante   disciplina   del
          procedimento di concessione di beni del  demanio  marittimo
          per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica  da
          diporto, a norma dell'art. 20,  comma  8,  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio 1998, n. 40. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile
          2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione  della
          nuova tabella delle circoscrizioni territoriali  marittime)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio  2000,  n.
          121. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa - Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. n. 30/L. 
              - Il decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
          dell'art. 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.
          222, S.O. n. 223/L. 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  18  febbraio
          1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva
          agonistica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  marzo
          1982, n. 63. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 10  maggio  2005,  n.  121  (Regolamento  recante
          l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali  del
          diporto) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5  luglio
          2005, n. 154. 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26
          ottobre 2011 (Modalita' di iscrizione  nel  registro  delle
          imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attivita'  di
          mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968,
          n. 478 in attuazione degli articoli 75  e  80  del  decreto
          legislativo 26 marzo  2010,  n.  59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2012, n. 10. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 26 febbraio 2013 (Definizione delle modalita'  di
          comunicazioni telematiche  necessarie  per  lo  svolgimento
          dell'attivita'  di  noleggio  occasionale  di   unita'   da
          diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15  aprile
          2013, n. 88. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 16 febbraio 2016 (Determinazione dei  diritti  da
          corrispondere  per   l'ammissione   agli   esami   per   il
          conseguimento delle patenti nautiche) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2016, n. 99. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 25 luglio 2016 (Requisiti per il  rilascio  delle
          certificazioni per il settore di coperta e di macchina  per
          gli iscritti alla gente di mare ai sensi della  Convenzione
          STCW) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2016,
          n. 183. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 27 aprile 2017 (Adempimenti di arrivo e  partenza
          delle  unita'  addette  ai  servizi  locali,   alla   pesca
          professionale,  alla  acquacoltura,  alla  navigazione   da
          diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche'  delle
          unita' adibite a servizi particolari) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2017, n. 107. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 10 luglio 2017 (Aggiornamento ISTAT degli importi
          dei diritti e dei compensi per  prestazioni  e  servizi  in
          materia di nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 agosto 2017, n. 190. 
              - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). -1. La  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 18 luglio
          2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
          8 luglio  2003,  n.  172),  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). -  1.  Le
          disposizioni  del  presente  codice   si   applicano   alla
          navigazione da diporto esercitata, per fini  esclusivamente
          lusori o anche  commerciali,  mediante  le  unita'  di  cui
          all'art. 3 del presente codice, nonche' alle  navi  di  cui
          all'art. 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. 
              1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano
          alle unita'  di  cui  all'art.  3  che  navigano  in  acque
          marittime  e  interne,  fermo  restando   quanto   previsto
          dall'art. 3 della legge  8  luglio  2003,  n.  172,  e  dal
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
              2.  Ai  fini  del  presente  codice  si   intende   per
          navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime
          ed interne a scopi sportivi o ricreativi e  senza  fine  di
          lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche
          mediante le navi di cui all'art. 3  della  legge  8  luglio
          2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista. 
              3. Per quanto non  previsto  dal  presente  codice,  in
          materia di navigazione da diporto si applicano le leggi,  i
          regolamenti e gli usi di riferimento ovvero,  in  mancanza,
          le disposizioni del codice della navigazione, approvato con
          regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e  le  relative  norme
          attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice
          della  navigazione,  le  imbarcazioni   da   diporto   sono
          equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non
          superiore  alle  dieci   tonnellate,   se   a   propulsione
          meccanica, ed alle venticinque tonnellate,  in  ogni  altro
          caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino  al
          limite di ventiquattro metri.». 
              - Per i riferimenti normativi contenuti nell'art. 3 del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171  (Codice  della
          nautica  da   diporto   ed   attuazione   della   direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio  2003,
          n. 172), come sostituito dall'art. 3 del  presente  decreto
          legislativo, si vedano le note al medesimo articolo. 
              - Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 3  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e
          il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del   turismo
          nautico), come modificato dall'art. 57 del presente decreto
          legislativo: 
              «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio  per
          finalita' turistiche). - 1.  Possono  essere  iscritte  nel
          Registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,   e   successive
          modificazioni,  ed  essere   assoggettate   alla   relativa
          disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore  a  24
          metri, adibite in navigazione internazionale esclusivamente
          al noleggio per finalita' turistiche. 
              2. Le navi di cui al comma  1,  iscritte  nel  Registro
          internazionale: 
                a) sono abilitate al trasporto di passeggeri  per  un
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
                b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
          uno  degli  organismi  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; 
                c)  sono  sottoposte  alle  norme   tecniche   e   di
          conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui  al
          comma 3. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il
          regolamento di sicurezza recante le  norme  tecniche  e  di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1. 
              4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di  norma  con
          equipaggio  di  due  persone,  piu'   il   comandante,   di
          nazionalita' italiana o di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante  puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 
              5. Alle navi di cui  al  comma  1  non  si  applica  la
          limitazione concernente i servizi  di  cabotaggio  disposta
          dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30  dicembre  1997,
          n. 457,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 
              6. Le disposizioni del presente articolo, ad  eccezione
          di quelle di cui al comma  3,  hanno  effetto  a  decorrere
          dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          regolamento di cui al comma 2, lettera c). 
              7. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 4,338 milioni di  euro  per  l'anno  2003,
          7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e  6,024  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2003-2005,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              -  Il  decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457
          (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei
          trasporti  e  l'incremento  dell'occupazione),   pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e' stato
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1998,  n.  30,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          febbraio 1998, n. 49.