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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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Testo in vigore dal:  13-2-2018

Art. 33

Figure professionali per le unità da diporto
1. Dopo il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:

«Capo II-bis.

Figure professionali per le unità da diporto

Art. 49-ter.

Mediatore del diporto

1. È istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto.
3. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e alla legge 8 agosto 1991, n. 264, le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto per la quale ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto può ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

Art. 49-quater.

Attività del mediatore del diporto

1. L'attività di cui all'articolo 49-ter è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilità previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
d) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
g) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Il corso di cui al comma 3, lettera e), è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del corso.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) inibizione perpetua dell'attività, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. L'inibizione perpetua è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2), 3) del codice penale.
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attività può essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), nonché nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 49-quinquies.

Istruttore di vela

1. È istituita la figura professionale dell'istruttore di vela.
2. È istruttore di vela colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne.
3. L'esercizio professionale dell'istruttore di vela è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
5. L'ammontare del diritto di cui al comma 4 è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 3.
7. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Art. 49-sexies.

Elenco dell'istruttore di vela e condizioni dell'iscrizione

1. L'iscrizione va fatta nell'elenco nazionale dell'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, comma 3. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione nel predetto elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza dell'Unione europea;
b) età minima di 18 anni;
c) avere assolto l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione e non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Repubblica;
f) essere in possesso almeno di brevetto che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework dell'Unione europea;
g) essere in possesso del certificato di idoneità psicofisica, sulla base dei requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
h) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.
3. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per sei anni ed è rinnovata, previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 2, lettera g), e a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto per la gestione del citato corso. L'ammontare del diritto stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti di cui al primo periodo del presente comma.
4. L'istruttore di vela di cui all'articolo 49-quinquies, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta:
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. Esso è disposto quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) radiazione, che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attività professionale. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attività professionale da parte dell'incolpato.
5. La sospensione, di cui al comma 4, lettera c), è disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
6. La sospensione è obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 2, lettera h);
b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 9, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all'articolo 219 del codice penale;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3), del codice penale.
7. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un istruttore di vela il Capo del compartimento marittimo ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attività fino alla sentenza che definisce il grado di giudizio.
8. La sospensione obbligatoria di cui al comma 6 o cautelare di cui al comma 7 non è soggetta al limite di durata stabilito dal comma 5.
9. La radiazione può essere pronunciata a carico dell'istruttore di vela che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria ed è obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del codice penale;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della professione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
10. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'elenco nazionale dell'istruttore di vela, i programmi del corso, nonché, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 4 per le violazioni accertate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la violazione.».
Note all'art. 33:
- La legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
- La legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1991, n. 195.
- Si riportano, per opportuna conoscenza gli articoli da 1754 a 1765 del codice civile:
«Art. 1754 (Mediatore). - È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.»
«Art. 1755 (Provvigione). - Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.».
«Art. 1756 (Rimborso delle spese). - Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.».
«Art. 1757 (Provvigione nei contratti condizionali o invalidi). - Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.».
«Art. 1758 (Pluralità di mediatori). - Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.».
«Art. 1759 (Responsabilità del mediatore). - Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.».
«Art. 1760 (Obblighi del mediatore professionale).- Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finchè sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.».
«Art. 1761 (Rappresentanza del mediatore). - Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.».
«Art. 1762 (Contraente non nominato). - Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.
Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.».
«Art. 1763 (Fideiussione del mediatore). - Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti.».
«Art. 1764 (Sanzioni). - Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5 a euro 516.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.».
«Art. 1765 (Leggi speciali). - Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione.
4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'art. 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.
6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile):
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 , dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.».
- La legge 12 marzo 1968, n. 478 (Ordinamento della professione di mediatore marittimo) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 622, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
«Art. 1. - Omissis.
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214/L.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 384 del codice di procedura penale:
«Art. 384 (Fermo di indiziato di delitto). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.
3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 285 del codice di procedura penale:
«Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'art. 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del codice penale.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 219 del codice penale:
«Art. 219 (Assegnazione a una casa di cura e di custodia). - Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.
Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata.
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.".
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 215, terzo comma, del codice penale:
«Art. 215 (Specie). - Omissis.
Sono misure di sicurezza non detentive:
1. la libertà vigilata;
2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 222, secondo comma, del codice penale:
«Art. 222 (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario). - Omissis.
La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.
Omissis.».
- Il capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), reca: «Accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33:
«Art. 5. - In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonché dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
È consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate all'erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino all'emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli artt. 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato art. 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni.
Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'affettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il comma 4, dell'art. 154, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Art. 154 (Compiti). - Omissis.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
Omissis.».