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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 203

Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00217)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
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vigente al 29/06/2019
Testo in vigore dal: 12-1-2018
al: 14-11-2023
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo, e,  in  particolare,  l'articolo  33,  che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi  per  la
riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli  strumenti
e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di
tutela  dei  minori  nella  visione  di  opere   cinematografiche   e
audiovisive; 
  Visto il  regio  decreto  18  giugno  1931  n.  773,  e  successive
modificazioni, recante approvazione del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78; 
  Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e
dei  lavori  teatrali  ed  il  relativo  regolamento  di   esecuzione
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  11  novembre
1963, n. 2029; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  testo
unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante
attuazione dell'articolo 44  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo
e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  nella
riunione del 2 novembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo; 
 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto  e  alla
razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela
dei minori nella visione di  opere  cinematografiche  e  audiovisive,
ispirandosi ai  principi  di  liberta'  e  di  responsabilita'  degli
imprenditori  del  settore  cinematografico  e  audiovisivo   e   dei
principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. 
  2. Il presente  decreto,  in  particolare,  detta  disposizioni  in
materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo
ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori. 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse. 
 
              - Si riportano i testi degli articoli 9, 21, 33, 76, 87
          e  117  della  Costituzione  della   Repubblica   italiana,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord.: 
                «Art. 9. La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la  ricerca  scientifica  e  tecnica.  Tutela  il
          paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e  artistico   della
          Nazione.» 
                «Art.  21.  Tutti  hanno   diritto   di   manifestare
          liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
          ogni altro mezzo di diffusione. 
              La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni  o
          censure. 
              Si  puo'  procedere  a  sequestro  soltanto  per   atto
          motivato dell'autorita' giudiziaria [cfr. art.111 c.1]  nel
          caso  di  delitti,  per  i  quali  la  legge  sulla  stampa
          espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione  delle
          norme che la legge stessa prescriva per  l'indicazione  dei
          responsabili. 
              In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non  sia
          possibile   il   tempestivo    intervento    dell'autorita'
          giudiziaria,  il  sequestro  della  stampa  periodica  puo'
          essere eseguito da ufficiali di  polizia  giudiziaria,  che
          devono immediatamente, e non mai  oltre  ventiquattro  ore,
          fare denunzia all'autorita' giudiziaria. Se questa  non  lo
          convalida nelle ventiquattro ore successive,  il  sequestro
          s'intende revocato e privo d'ogni effetto. 
              La  legge  puo'  stabilire,  con  norme  di   carattere
          generale, che siano resi  noti  i  mezzi  di  finanziamento
          della stampa periodica. 
              Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli  spettacoli
          e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon  costume.
          La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e  a
          reprimere le violazioni.» 
              «Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e  libero  ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme  generali  sull'istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E` prescritto un esame di  Stato  per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.» 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. 
              La potesta' regolamentare spetta alle Regioni  in  ogni
          altra materia. 
              I Comuni, le Province e le Citta'  metropolitane  hanno
          potesta'   regolamentare   in   ordine   alla    disciplina
          dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
          attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 33 della  legge  14
          novembre 2016, n. 220, recante  «Disciplina  del  cinema  e
          dell'audiovisivo»,  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale
          della Repubblica Italiana 26 novembre 2016, n. 277: 
              «Art. 33. (Delega  al  Governo  per  la  riforma  delle
          disposizioni legislative in materia di  tutela  dei  minori
          nel settore cinematografico e audiovisivo). - 1. Il Governo
          e' delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, uno o piu'  decreti
          legislativi per la riforma delle  disposizioni  legislative
          di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente
          previsti dall'ordinamento in materia di tutela  dei  minori
          nella visione  di  opere  cinematografiche  e  audiovisive,
          ispirandosi ai principi di liberta' e  di  responsabilita',
          tanto degli  imprenditori  del  settore  cinematografico  e
          audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra  i
          quali  in  primo  luogo  la  famiglia,  e  sostituendo   le
          procedure  attualmente  vigenti  con   un   meccanismo   di
          responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza
          delle istituzioni, orientato all'effettivita' della  tutela
          dei minori. 
              2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a) introdurre il principio della responsabilizzazione
          degli   operatori    cinematografici    in    materia    di
          classificazione del  film  prodotto,  destinato  alle  sale
          cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione,  e  della
          uniformita'  di  classificazione  con  gli  altri  prodotti
          audiovisivi,  inclusi  i  videogiochi,  che  garantisca  la
          tutela dei  minori  e  la  protezione  dell'infanzia  e  la
          liberta' di manifestazione del pensiero e  dell'espressione
          artistica; 
                b)  prevedere  l'istituzione  presso   il   Ministero
          dell'organismo di controllo della  classificazione  di  cui
          alla  lettera  a),  disciplinandone  la   composizione,   i
          compiti, le modalita' di nomina  e  di  funzionamento,  con
          conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione
          cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962,  n.  161.
          Ai componenti di tale organismo,  scelti  tra  personalita'
          indipendenti e di comprovata qualificazione  professionale,
          non spettano gettoni di presenza, compensi,  indennita'  ed
          emolumenti comunque denominati ad  eccezione  del  rimborso
          delle  spese  effettivamente   sostenute   previste   dalla
          normativa vigente; 
                c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli
          illeciti  amministrativi  che  conseguono  alla  violazione
          della prevista classificazione di cui alla lettera a)  e  i
          termini entro i quali tale accertamento puo' intervenire; 
                d) prevedere il sistema sanzionatorio degli  illeciti
          amministrativi accertati; 
                e) prevedere le  abrogazioni  e  modificazioni  della
          normativa vigente in contrasto con la nuova  normativa  per
          la classificazione dei film per le  sale  cinematografiche,
          degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla
          televisione pubblica e privata e sulla rete internet e  dei
          videogiochi posti in vendita.» 
              - Si riportano i testi degli articoli 77 e 78 del regio
          decreto 18 giugno 1931 n. 773,  recante  «Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  26
          giugno 1931, n. 146. 
              «Art.  77.  Le  pellicole  cinematografiche,   prodotte
          all'interno  oppure   importate   dall'estero,   tanto   se
          destinate ad essere rappresentate all'interno dello  Stato,
          quanto se destinate  ad  essere  esportate,  devono  essere
          sottoposte a preventiva revisione da  parte  dell'autorita'
          di pubblica sicurezza.» 
              «Art.  78.  L'autorita'  competente  ad   eseguire   la
          revisione delle pellicole  per  spettacoli  cinematografici
          decide a quali di questi possono assistere i minori di anni
          sedici. 
              Qualora decida di escluderli, il  concessionario  o  il
          direttore  della  sala  cinematografica  deve   pubblicarne
          l'avviso  sul  manifesto  dello  spettacolo  e   provvedere
          rigorosamente alla esecuzione del divieto. 
              Salve  le  sanzioni  prevedute  dal  codice  penale,  i
          concessionari o direttori delle  sale  cinematografiche,  i
          quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con
          l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51  (lire
          100.000) a euro 309 (lire 600.000).» 
              - La legge 21 aprile 1962, n. 161,  recante  «Revisione
          dei film  e  dei  lavori  teatrali»,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  28  aprile
          1962, n. 109. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          novembre 1963, n. 2029, recante «Regolamento di  esecuzione
          della legge 21 aprile 1962, n.  161,  sulla  revisione  dei
          film e dei lavori teatrali», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana 18 gennaio 1964, n. 14. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
          al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica Italiana 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 31 luglio 1997, n. 177, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,
          recante «Testo unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  134  del  decreto
          legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  recante  «Attuazione
          dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
          delega  al   governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
          Repubblica Italiana 7 luglio 2010, n. 156, S.O. 
              «Art. 134. (Materie di giurisdizione estesa al merito).
          - 1. Il giudice amministrativo esercita  giurisdizione  con
          cognizione estesa al merito nelle  controversie  aventi  ad
          oggetto: 
                a)  l'attuazione   delle   pronunce   giurisdizionali
          esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio  di  cui
          al Titolo I del Libro IV; 
                b) gli atti e le operazioni  in  materia  elettorale,
          attribuiti alla giurisdizione amministrativa; 
                c) le sanzioni pecuniarie  la  cui  contestazione  e'
          devoluta alla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo,
          comprese quelle applicate  dalle  Autorita'  amministrative
          indipendenti e quelle previste dall'articolo 123; 
                d)  le   contestazioni   sui   confini   degli   enti
          territoriali; 
                e)   il   diniego   di   rilascio   di   nulla   osta
          cinematografico  di  cui  all'articolo  8  della  legge  21
          novembre 1962, n. 161.» 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  30
          agosto 1997, n. 202.