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LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Revisione dei film e dei lavori teatrali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2017)
Testo in vigore dal:  12-1-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Ricorso al Consiglio di Stato


Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.
Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.
I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.
L'udienza, di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla, scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.
Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".