stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150

Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (17G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2017
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-10-2017
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 166, della legge  11  dicembre  2016,  n.
232,  che  istituisce,  a  decorrere  dal  1°  maggio  2017,  in  via
sperimentale fino al  31  dicembre  2018,  l'anticipo  finanziario  a
garanzia pensionistica; 
  Visto, in particolare, l'articolo  1,  comma  175,  della  predetta
legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima  legge  e  degli
ulteriori  criteri,  condizioni  e  adempimenti  per   l'accesso   al
finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni  e
delle modalita' di funzionamento del fondo  di  garanzia  di  cui  al
comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e  della  garanzia  di
ultima istanza dello Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232; 
  Sentito l'INPS, per i profili di competenza  inerenti  alle  misure
previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  da
166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle disposizioni contenute  nel  presente  decreto  si
intendono per: 
  a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze
e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese
assicurative primarie, ai sensi dell'articolo  1,  comma  169,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11; 
  b) anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito
di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232; 
  c) contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso
telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di  cui  alla
lettera  l),  mediante  il  quale  sono  regolati  i  termini  e   le
condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178,  della
legge 11 dicembre 2016, al  presente  decreto  nonche'  agli  accordi
quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso
del finanziamento di cui alla lettera d); 
  d) finanziamento: l'ammontare complessivo del  prestito  erogato  a
titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo
dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della  commissione
di  accesso  al   fondo   di   garanzia,   anticipati   dall'istituto
finanziatore per conto del richiedente; 
  e) fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma
173, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  i  cui  interventi  sono
assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima
istanza; 
  f) gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale  (INPS),  al
quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia,  sulla  base  di
un'apposita convenzione da stipulare tra  lo  stesso  Istituto  ed  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre
2016, n. 232; 
  g) impresa  assicuratrice:  l'impresa  assicuratrice  che  aderisce
all'accordo quadro tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici e altre imprese  assicurative  primarie,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto; 
  h) interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli  interessi
contrattuali maturati sul finanziamento; 
  i) debito residuo: l'ammontare del  finanziamento  e  dei  relativi
interessi contrattuali non ancora rimborsati, da  restituire  secondo
il piano di ammortamento; 
  l) istituto finanziatore: la banca  o  l'intermediario  finanziario
che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'associazione
bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente
decreto; 
  m) piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il  rimborso
del debito residuo, definito ai sensi degli  accordi  quadro  di  cui
all'articolo 11, comma 1. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  214  del  12  settembre  1988,   supplemento
          ordinario. 
              - La  legge  11  dicembre  2016  n.  232  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2017-2019)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21  dicembre
          2016, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il contenuto dell'art. 1, commi da  165  a
          178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232: 
              «165. A decorrere  dall'anno  2017,  per  i  lavoratori
          autonomi,   titolari   di   posizione   fiscale   ai   fini
          dell'imposta sul valore aggiunto,  iscritti  alla  Gestione
          separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre  gestioni
          di  previdenza  obbligatoria  ne'  pensionati,   l'aliquota
          contributiva di cui all'art. 1, comma 79,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, e' stabilita in misura  pari  al  25
          per cento. 
              166.  A  decorrere  dal  1°   maggio   2017,   in   via
          sperimentale  fino  al  31  dicembre  2018,  e'   istituito
          l'anticipo  finanziario  a  garanzia  pensionistica  (APE).
          L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili per dodici
          mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti  di  cui
          al comma 167 del presente articolo  fino  alla  maturazione
          del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'art.  24,
          commi 6 e 7, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n.  214.  La  restituzione  del  prestito  avviene  a
          partire dalla maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una  durata
          di venti anni.  Il  prestito  e'  coperto  da  una  polizza
          assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. 
              167.  L'APE  puo'  essere  richiesto   dagli   iscritti
          all'assicurazione   generale   obbligatoria,   alle   forme
          sostitutive ed esclusive della  medesima  e  alla  Gestione
          separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno
          un'eta' anagrafica minima di 63  anni  e  che  maturano  il
          diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7  mesi,
          purche' siano in possesso del requisito contributivo minimo
          di venti anni e la loro pensione, al netto  della  rata  di
          ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia  pari  o
          superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a  1,4
          volte il  trattamento  minimo  previsto  nell'assicurazione
          generale obbligatoria. Non possono  ottenere  l'APE  coloro
          che sono gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico
          diretto. 
              168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un
          intermediario autorizzato ai sensi  della  legge  30  marzo
          2001,  n.  152,  presenta  all'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale,  domanda
          di certificazione del diritto all'APE.  L'INPS,  verificato
          il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del  presente
          articolo, certifica  il  diritto  e  comunica  al  soggetto
          richiedente l'importo minimo e l'importo  massimo  dell'APE
          ottenibile. 
              169. Il soggetto in possesso  della  certificazione  di
          cui al comma 168  del  presente  articolo,  direttamente  o
          tramite un intermediario autorizzato ai sensi  della  legge
          30  marzo  2001,  n.  152,   presenta,   attraverso   l'uso
          dell'identita' digitale SPID di secondo livello, di cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
          ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  285
          del 9 dicembre 2014, e con i modelli da  approvare  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 175 del presente articolo, domanda di APE  e  domanda
          di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei
          requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di  cui
          al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di
          esercizio del diritto  di  recesso  di  cui  agli  articoli
          125-ter del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In  deroga
          all'art. 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo,  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  il
          termine per recedere dal contratto di assicurazione di  cui
          ai  commi  da  166  a  186  del  presente  articolo  e'  di
          quattordici giorni. La facolta'  di  estinzione  anticipata
          dell'APE  e'  regolata  dal  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui al  comma  175  del  presente
          articolo. Nella domanda il soggetto richiedente  indica  il
          finanziatore  cui  richiedere  l'APE,   nonche'   l'impresa
          assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio
          di   premorienza.   Le   informazioni   precontrattuali   e
          contrattuali previste ai sensi di legge  sono  fornite,  in
          formato elettronico e su  supporto  durevole,  al  soggetto
          richiedente  dall'INPS,  per  conto  del   finanziatore   e
          dell'impresa  assicurativa;  il  finanziatore  e  l'impresa
          assicurativa  forniscono  all'INPS,  in  tempo  utile,   la
          documentazione necessaria.  I  finanziatori  e  le  imprese
          assicurative sono scelti tra  quelli  che  aderiscono  agli
          accordi-quadro da  stipulare,  a  seguito  dell'entrata  in
          vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  e,   rispettivamente,
          l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale
          fra le imprese assicuratrici e altre  imprese  assicurative
          primarie. L'attivita' svolta dall'INPS ai sensi  dei  commi
          da  166  a  186  del  presente  articolo  non   costituisce
          esercizio di  agenzia  in  attivita'  finanziaria,  ne'  di
          mediazione creditizia, ne' di intermediazione assicurativa. 
              170.  La  durata  minima  dell'APE  e'  di  sei   mesi.
          L'entita' minima e l'entita' massima  di  APE  richiedibile
          sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini
          dell'applicazione delle  disposizioni  del  titolo  VI  del
          testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  il   prestito   costituisce   credito   ai
          consumatori. Per le finalita' di cui al decreto legislativo
          21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento  e'
          sottoposta a obblighi  semplificati  di  adeguata  verifica
          della clientela. Con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle   finanze,   sentito   il   Comitato   di   sicurezza
          finanziaria, sono definite  le  modalita'  semplificate  di
          adempimento  dei  predetti  obblighi,  tenuto  conto  della
          natura del prodotto e di ogni altra circostanza  riferibile
          al  profilo   di   rischio   connesso   all'operazione   di
          finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri  di  cui  al  comma  175  del  presente   articolo
          disciplina  le   comunicazioni   periodiche   al   soggetto
          finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto  previsto
          dalla legge. 
              171. L'istituto finanziatore trasmette  all'INPS  e  al
          soggetto  richiedente  il  contratto  di  prestito,  ovvero
          l'eventuale  comunicazione  di  reiezione   dello   stesso.
          L'identificazione del soggetto  richiedente  e'  effettuata
          dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'art.  30,
          comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
          per il perfezionamento del  contratto  di  finanziamento  e
          della polizza assicurativa del rischio di  premorienza.  In
          caso  di  concessione  del   prestito,   dalla   data   del
          perfezionamento decorre il termine  di  cui  agli  articoli
          125-ter del testo unico di cui al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al
          decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  se  il
          soggetto  richiedente  ha  ricevuto  dall'INPS   tutte   le
          informazioni precontrattuali  e  contrattuali  previste  ai
          sensi di legge.  In  caso  di  reiezione  della  richiesta,
          ovvero di recesso da parte  del  soggetto  richiedente,  la
          domanda di pensione e' priva di effetti.  L'erogazione  del
          prestito ha inizio entro  trenta  giorni  lavorativi  dalla
          data  del  predetto  perfezionamento.  L'INPS  trattiene  a
          partire dalla prima pensione mensile l'importo  della  rata
          per  il  rimborso  del  finanziamento  e  lo   riversa   al
          finanziatore   tempestivamente   e   comunque   non   oltre
          centottanta giorni dalla data di  scadenza  della  medesima
          rata. 
              172.  I  datori  di  lavoro  del  settore  privato  del
          richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di  solidarieta'
          di cui agli articoli 26 e 27  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale
          con il lavoratore, incrementare  il  montante  contributivo
          individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS  in
          un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento
          dei  contributi  del  mese  di   erogazione   della   prima
          mensilita'  dell'APE,  un  contributo  non  inferiore,  per
          ciascun anno o frazione di anno di anticipo  rispetto  alla
          maturazione  del  diritto  alla  pensione   di   vecchiaia,
          all'importo determinato ai sensi dell'art.  7  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al
          periodo   precedente   si   applicano    le    disposizioni
          sanzionatorie e  di  riscossione  previste  dall'art.  116,
          comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n.  388,
          nel caso di mancato o ritardato  pagamento  dei  contributi
          previdenziali obbligatori. 
              173.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  un  Fondo   di
          garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione  iniziale
          pari  a  70  milioni  di   euro   per   l'anno   2017.   Le
          disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 32, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190,  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per il corrispondente  importo  di
          70 milioni di euro nell'anno 2017.  Per  le  finalita'  del
          presente comma e' autorizzata l'istituzione di un  apposito
          conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di
          garanzia per l'accesso all'APE e' ulteriormente  alimentato
          con le commissioni di accesso al Fondo stesso,  che  a  tal
          fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per
          la successiva riassegnazione  al  Fondo.  Tali  somme  sono
          versate sul conto corrente presso la tesoreria dello  Stato
          istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La
          garanzia del Fondo copre l'80 per cento  del  finanziamento
          di cui al comma 166 del presente articolo  e  dei  relativi
          interessi. La garanzia del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,
          esplicita,  incondizionata,  irrevocabile  e  onerosa.  Gli
          interventi del Fondo sono assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, avente le medesime  caratteristiche  di  quella  del
          Fondo, quale garanzia di ultima istanza.  Il  finanziamento
          e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui
          all'art.  2751-bis,  numero  1),  del  codice  civile.   La
          garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato  allo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
          Fondo e' surrogato di diritto  alla  banca,  per  l'importo
          pagato, nel privilegio di  cui  al  citato  art.  2751-bis,
          numero 1), del  codice  civile.  Tale  finanziamento  e  le
          formalita' a  esso  connesse  nell'intero  svolgimento  del
          rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
          di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni
          altro tributo o  diritto.  I  finanziamenti  garantiti  dal
          Fondo  possono  essere  ceduti,  in  tutto  o   in   parte,
          all'interno  del  gruppo  del  soggetto  finanziatore  o  a
          istituzioni   finanziarie    nazionali,    comunitarie    e
          internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile  1999,
          n. 130, senza le formalita' e  i  consensi  previsti  dalla
          disciplina che regola la cessione del credito e  conservano
          le  medesime  garanzie  e  le  coperture  assicurative  che
          assistono il finanziamento. 
              174. All'APE si applica il  tasso  di  interesse  e  la
          misura del premio assicurativo  relativa  all'assicurazione
          di copertura del  rischio  di  premorienza  indicati  negli
          accordi-quadro di cui al comma 169. 
              175. Le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
          cui ai  commi  da  165  a  174  e  gli  ulteriori  criteri,
          condizioni e adempimenti per  l'accesso  al  finanziamento,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di
          funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma  173  e
          della  garanzia  di  ultima  istanza   dello   Stato   sono
          disciplinati con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al  comma
          173  e'  affidata  all'INPS  sulla  base   di   un'apposita
          convenzione da  stipulare  tra  lo  stesso  Istituto  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              177. Le somme erogate in quote mensili di cui al  comma
          166 del presente  articolo  non  concorrono  a  formare  il
          reddito ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento  e  dei
          premi  assicurativi  per  la  copertura  del   rischio   di
          premorienza   corrisposti   al   soggetto   erogatore    e'
          riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma,  un
          credito d'imposta annuo nella misura  massima  del  50  per
          cento dell'importo pari a un ventesimo  degli  interessi  e
          dei  premi  assicurativi  complessivamente   pattuiti   nei
          relativi contratti. Tale  credito  d'imposta  non  concorre
          alla formazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi ed e' riconosciuto dall'INPS per  l'intero  importo
          rapportato  a  mese  a  partire  dal  primo  pagamento  del
          trattamento  di  pensione.  L'INPS  recupera   il   credito
          rivalendosi   sulle   ritenute   da   versare   mensilmente
          all'erario  nella  sua  qualita'  di  sostituto  d'imposta.
          All'APE si applicano gli articoli da 15 a  22  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              178. Gli effetti  della  trattenuta  di  cui  al  sesto
          periodo  del  comma  171   non   rilevano   ai   fini   del
          riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali
          sottoposte alla prova dei mezzi.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  29  luglio  2003,
          supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  95  del  24  aprile
          2017, supplemento ordinario. 
              - Si riporta  il  contenuto  dell'art.  53  del  citato
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50: 
              «Art. 53 (APE).  -  1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art. 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre
          2016, n. 232, le attivita' lavorative di cui all'allegato C
          si considerano svolte in via continuativa  quando  nei  sei
          anni precedenti la data di  decorrenza  dell'indennita'  di
          cui al comma 181 della medesima legge le medesime attivita'
          lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo
          complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
          le citate  attivita'  lavorative  siano  state  svolte  nel
          settimo anno  precedente  la  predetta  decorrenza  per  un
          periodo   corrispondente   a    quello    complessivo    di
          interruzione. 
              2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,  comma  199,
          lettera d),  della  legge  11  dicembre  2016  n.  232,  le
          attivita' lavorative di cui all'allegato E  si  considerano
          svolte in via continuativa quando nei sei  anni  precedenti
          la data del pensionamento le medesime attivita'  lavorative
          non   hanno   subito   interruzioni    per    un    periodo
          complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che
          le citate  attivita'  lavorative  siano  state  svolte  nel
          settimo anno precedente il  pensionamento  per  un  periodo
          corrispondente a quello complessivo di interruzione. 
              3. All'art. 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016,
          n. 232, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
          finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in
          tutto o in  parte,  all'interno  del  gruppo  del  soggetto
          finanziatore  o  a   istituzioni   finanziarie   nazionali,
          comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30
          aprile 1999, n. 130,  senza  le  formalita'  e  i  consensi
          previsti  dalla  disciplina  che  regola  la  cessione  del
          credito e conservano le medesime garanzie  e  le  coperture
          assicurative che assistono il finanziamento.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1, commi da 166 a  178,  della
          legge 11 dicembre 2016, n. 232, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.