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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 22

Fondi di garanzia


I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito.