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DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
disposizioni in materia finanziaria e contabile; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze indifferibili, in materia di partecipazione  dell'Italia
alle missioni internazionali, di personale delle Forze di  polizia  e
militare, di imprese, ambiente, cultura e sanita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 ottobre 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
difesa, dell'interno, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  dello
sviluppo economico, per la coesione territoriale  e  il  Mezzogiorno,
della giustizia, dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,
delle infrastrutture e dei trasporti, per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Estensione della definizione agevolata dei carichi 
 
  1. I termini per il pagamento delle rate  di  cui  all'articolo  6,
comma 3, lettera a), del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il  pagamento  della
rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018  e'
fissato nel mese di luglio 2018. 
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 2017, N. 172. 
  3. Al fine di consentire alle Universita'  degli  studi  che  hanno
aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto
dall'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n.  125,
di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di  usufruire
dei benefici  derivanti  dalla  suddetta  definizione  agevolata,  il
pagamento delle rate  in  scadenza  nel  mese  di  novembre  2017  e'
differito al mese di novembre 2018. Al relativo  onere,  pari  a  8,3
milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge  28
dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo
1, comma 207, della legge n. 208 del 2015,  e'  incrementato  di  8,3
milioni di euro nel 2018. 
  3-bis. Al fine di consentire agli istituti  autonomi  per  le  case
popolari, comunque denominati, situati nei  territori  delle  regioni
del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto  2016  e
del 26  e  30  ottobre  2016,  che  hanno  aderito  alla  definizione
agevolata dei debiti secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  di  completare  i  relativi
versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire  dei  benefici  derivanti
dalla suddetta definizione agevolata,  il  pagamento  delle  rate  in
scadenza nel mese di novembre 2017 e' differito al mese  di  novembre
2018. 
  3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017. 
  4.  Possono  essere  estinti,  secondo  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225,  di  seguito
denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi  da
5 a 10-ter del  presente  articolo,  i  debiti  relativi  ai  carichi
affidati agli agenti della riscossione: 
    a) dal 2000 al 2016: 
      1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese  ai  sensi
del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto; 
      2) compresi in piani di dilazione in essere alla  data  del  24
ottobre 2016, per i quali il debitore  non  sia  stato  ammesso  alla
definizione  agevolata,  in  applicazione  dell'alinea  del  comma  8
dell'articolo 6 del  Decreto,  esclusivamente  a  causa  del  mancato
tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani  scadute  al
31 dicembre 2016; 
    b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017. 
  5. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  4,  il  debitore
manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene
rendendo, entro il 15 maggio 2018,  apposita  dichiarazione,  con  le
modalita' e in conformita' alla modulistica pubblicate  dallo  stesso
agente della riscossione  nel  proprio  sito  internet  entro  il  31
dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno  di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto. 
  6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal  comma  4  si
applicano, a decorrere dal 1º  agosto  2018,  gli  interessi  di  cui
all'articolo 21,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  il  pagamento  delle  stesse
somme, salvo quanto previsto dal comma 8, puo' essere  effettuato  in
un numero massimo di cinque rate consecutive di  uguale  importo,  da
pagare, rispettivamente, nei mesi di  luglio  2018,  settembre  2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019. 
  7. L'agente della riscossione: 
    a) relativamente ai carichi di cui al comma 4,  lettera  b),  del
presente articolo, entro il 31 marzo  2018  invia  al  debitore,  con
posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma  3-ter  dell'articolo  6
del Decreto; 
    b) entro il 30  giugno  2018  comunica  al  debitore  l'ammontare
complessivo delle somme dovute ai  fini  della  definizione,  nonche'
delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna  di
esse. 
  8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e  7,  limitatamente  ai
carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi  in  piani
di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non
risultano pagate tutte le rate  degli  stessi  piani  scadute  al  31
dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1): 
    a) l'agente della riscossione comunica al debitore: 
      1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al  31
dicembre 2016 e non pagate; 
      2) entro il 30 settembre 2018,  le  informazioni  previste  dal
comma 7, lettera b); 
    b) il debitore e' tenuto a pagare: 
      1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad
esso comunicato ai sensi della lettera a),  numero  1).  Il  mancato,
insufficiente  o  tardivo  pagamento  di   tale   importo   determina
automaticamente l'improcedibilita' dell'istanza; 
      2)  in  due  rate  consecutive  di  pari  ammontare,   scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre  2018,  l'80  per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione; 
      3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al  restante  20
per  cento  delle  somme  complessivamente  dovute  ai   fini   della
definizione. 
  9. Ai fini della definizione  agevolata  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo le disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 6 del
Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista  dal
comma 5: 
    a) per i debiti relativi ai carichi di cui al  comma  4,  lettere
a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e  fino  alla  scadenza
della prima o unica rata delle somme dovute per  la  definizione,  e'
sospeso  il  pagamento  dei  versamenti  rateali,  scadenti  in  data
successiva  alla  stessa  presentazione  e  relativi   a   precedenti
dilazioni in essere alla medesima data; 
    b) sono sospesi i termini di  prescrizione  e  decadenza  per  il
recupero dei carichi che sono oggetto della predetta dichiarazione  e
si producono gli effetti  previsti  dal  comma  5,  secondo  periodo,
dell'articolo 6 del Decreto. 
  10-bis. In deroga alle disposizioni  dell'alinea  dell'articolo  6,
comma 8, del Decreto, la facolta' di definizione dei carichi  di  cui
al comma 4, lettera b), del presente articolo puo' essere  esercitata
senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere. 
  10-ter.  Non  si  applicano  le  disposizioni  del   comma   13-ter
dell'articolo 6 del Decreto. 
  10-quater. Le disposizioni dei commi da 4  a  10-ter  si  applicano
anche  alle  richieste  di  definizione  presentate  ai  sensi  delle
disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Le
comunicazioni di inesigibilita' relative  alle  quote  affidate  agli
agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000  al  31  dicembre  2017,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi
delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli  consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo
dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno  successivo
al 2021". 
  10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la parola: "2019"
e' sostituita dalla seguente: "2020". 
  11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre  2016,
n. 225, dopo le parole «2 aprile  1958,  n.  377»  sono  inserite  le
seguenti: «, per l'armonizzazione della disciplina previdenziale  del
personale   proveniente   dal    gruppo    Equitalia    con    quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base  dei  principi  e
dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995,  n.  335.».
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). 
  11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per l'anno  2019.  Il  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'  incrementato
di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019. 
  11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies e 11-bis si
provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2018 e a 96  milioni
di euro per  l'anno  2019,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'applicazione dei
commi da 4 a 10-sexies  del  presente  articolo,  e,  quanto  a  25,1
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  11-quater. Con riferimento alle entrate,  anche  tributarie,  delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non
riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale  ai  sensi
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli  enti
stessi e dai concessionari della riscossione di cui  all'articolo  53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  i  medesimi  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei
propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate.  Alla  definizione  di
cui al  periodo  precedente  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 6-ter, ad esclusione del  comma  1,  del  Decreto.  Sono
fatti salvi gli effetti gia'  prodotti  dalla  eventuale  definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti  enti
ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.