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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 2017, n. 140

Regolamento recante modifica all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, per la fissazione della sigla di individuazione della provincia del Sud Sardegna, istituita con legge della Regione autonoma della Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2. (17G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2017
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-10-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  nuovo  codice  della   strada,   e,   in
particolare l'articolo 100  concernente  targhe  di  immatricolazione
degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione del  nuovo  codice  della  strada,  e,  in
particolare, l'articolo 256 e l'appendice XI, comma 1-bis, al  Titolo
III; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008,  n.
89, recante il regolamento recante  modifiche  all'appendice  XI  del
regolamento di esecuzione del codice  della  strada,  in  materia  di
individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli  per  nuove
province, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1; 
  Vista la legge della Regione autonoma  della  Sardegna  4  febbraio
2016, n. 2, recante il riordino del sistema  delle  autonomie  locali
della Sardegna, pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
autonoma  della  Sardegna  n.  6  dell'11  febbraio   2016,   e,   in
particolare,  l'articolo   25   che   individua   la   circoscrizione
territoriale della nuova Provincia del Sud Sardegna; 
  Considerato che l'individuazione della circoscrizione  territoriale
della nuova Provincia del Sud  Sardegna  comporta  la  necessita'  di
determinare la relativa sigla di individuazione utile al  fine  della
predisposizione del talloncino in materiale autoadesivo da  applicare
nella  parte  bassa  della  targa  di  immatricolazione,   ai   sensi
dell'articolo 260, comma 3, alla fine del secondo periodo, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli  255  e  256  al
  Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
  1992, n. 495 
 
  1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255 e 256 al  Titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, e successive modificazioni, dopo le parole:  «Sondrio  SO»  sono
inserite le seguenti: «Sud Sardegna SU». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).». 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 13  giugno  1991,  n.
          190  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  delle  norme
          concernenti la disciplina della circolazione stradale): 
              «Art. 3. - 1. Entro il termine di  cui  all'art.  1  il
          Governo, ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988,  n.  400  ,  adotta  norme  regolamentari  per
          l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni  del  codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1959, n. 420,  e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili, e adeguando  le  disposizioni  regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle direttive comunitarie e agli  accordi  internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione cui debbono attenersi gli  enti  cui  spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di  quanto  gia'  disposto  in  attuazione  dell'art.
          19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393  ,  introdotto
          dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 
              2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
          competenti per materia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano,  con  proprio
          decreto,   norme   regolamentari   per    l'esecuzione    e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari per la riorganizzazione di uffici od  organi,
          compresi quelli delle aziende od amministrazioni  autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere
          prevista l'istituzione di organismi consultivi e di  studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada. 
              3. I regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione e della semplificazione e  snellimento
          delle procedure, riducendo al massimo,  anche  in  funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed  eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  100  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
          strada): 
              «Art.   100   (Targhe   di    immatricolazione    degli
          autoveicoli, dei motoveicoli e  dei  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli   devono   essere   muniti,   anteriormente   e
          posteriormente,  di  una  targa  contenente   i   dati   di
          immatricolazione. 
              2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
          una targa contenente i dati di immatricolazione. 
              3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione. 
              3-bis. Le targhe  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
          personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a
          piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare  in  caso
          di trasferimento di proprieta', costituzione di  usufrutto,
          stipulazione  di  locazione  con  facolta'   di   acquisto,
          esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
          circolazione. 
              4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad  una
          motrice, devono essere muniti posteriormente di  una  targa
          ripetitrice dei  dati  di  immatricolazione  della  motrice
          stessa. 
              5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
          caratteristiche rifrangenti. 
              6. 
              7.  Nel  regolamento  sono  stabiliti  i   criteri   di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento. 
              8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata  dal
          regolamento, l'intestatario  della  carta  di  circolazione
          puo' chiedere, per le targhe di cui ai  commi  1  e  2,  ai
          costi fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma  1,
          e  con  le  modalita'  stabilite  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti    terrestri,    una    specifica    combinazione
          alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per  i
          trasporti  terrestri,  dopo   avere   verificato   che   la
          combinazione  richiesta  non  sia  stata  gia'  utilizzata,
          immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
          Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
          Poligrafico dello Stato nel termine di  trenta  giorni  dal
          rilascio della carta di circolazione. Durante tale  periodo
          e' consentita la circolazione ai sensi dell'art. 102, comma
          3. 
              9. Il regolamento stabilisce per le targhe  di  cui  al
          presente articolo: 
                a)  i  criteri  per  la  formazione   dei   dati   di
          immatricolazione; 
                b) la collocazione e le modalita' di installazione; 
                c)  le  caratteristiche  costruttive,   dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione. 
              10.  Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi   e'
          vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che  possano
          creare equivoco nella identificazione del veicolo. 
              11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
          e 9, lettera b), e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. 
              12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
          propria  o  contraffatta  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.006  ad
          euro 8.025. 
              13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 25 ad euro 100. 
              14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale. 
              15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti  deriva
          la sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro  della
          targa  non  rispondente   ai   requisiti   indicati.   Alle
          violazioni di cui ai commi 11 e  12  consegue  la  sanzione
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in  caso
          di reiterazione delle violazioni,  la  sanzione  accessoria
          della confisca amministrativa del veicolo.  La  durata  del
          fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in  cui
          tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del  ritiro
          della targa. Si osservano  le  norme  di  cui  al  capo  I,
          sezione II, del titolo VI.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 256  e  della  relativa
          Appendice XI, comma 1-bis, al Titolo III  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
          della strada), come modificata dal presente decreto: 
              «Art. 256 (Art.  100  Cod.  Str.  -  Definizione  delle
          targhe    di    immatricolazione,    ripetitrici    e    di
          riconoscimento).   -   1.   Agli   effetti   del   presente
          regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione: 
                a) quelle posteriori ed anteriori degli  autoveicoli,
          di cui all'art. 100, comma 1, del codice; 
                b) quelle posteriori dei rimorchi,  di  cui  all'art.
          100, comma 3, del codice; 
                c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'art.
          100, comma 2, del codice; 
                d)  quelle   posteriori   delle   macchine   agricole
          semoventi, di cui all'art. 113, comma 1, del codice; 
                e) quelle posteriori dei rimorchi  agricoli,  di  cui
          all'art. 113, comma 3, del codice; 
                f)  quelle  posteriori  delle   macchine   operatrici
          semoventi, di cui all'art. 114, comma 4, del codice; 
                g)  quelle  posteriori  delle   macchine   operatrici
          trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice. 
              2. Si definiscono targhe ripetitrici: 
                a) quelle contenenti i dati di  immatricolazione  dei
          veicoli   trainanti,   di   cui   devono   essere    muniti
          posteriormente   i   carrelli    appendice    durante    la
          circolazione, di cui all'art. 100, comma 4, del codice; 
                b) quelle contenenti i dati di  immatricolazione  dei
          veicoli   trainanti,   di   cui   devono   essere    munite
          posteriormente  le  macchine  agricole   trainate,   quando
          ricorrono le condizioni previste dall'art.  113,  comma  2,
          del codice; 
                c) quelle contenenti i dati di  immatricolazione  dei
          veicoli   trainanti,   di   cui   devono   essere    munite
          posteriormente le  macchine  operatrici  trainate,  di  cui
          all'art. 114, comma 4, del codice. 
              3. 
              4. Si definiscono targhe di riconoscimento: 
                a) quelle di cui devono essere munite le  autovetture
          e gli autoveicoli ad uso promiscuo  di  cui  all'art.  131,
          comma 2, del codice; 
                b)  quelle  di   cui   devono   essere   muniti   gli
          autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi  di  cui  all'art.
          134, comma 1, del codice; 
                c) i contrassegni di identificazione, di  cui  devono
          essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1,
          del codice. 
              4-bis.   Fermo   restando    che    anche    ai    fini
          dell'applicazione delle sanzioni  previste  dall'art.  100,
          commi 11 e seguenti,  del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli
          stabiliti nell'appendice XII, alle targhe  e'  aggiunta  la
          sigla di identificazione della  provincia,  come  riportata
          nell'appendice XI al presente titolo.». 
              «Appendici al Titolo III - Appendice XI 
              Art. 255 e 256 (Sigle di  individuazione  degli  uffici
          provinciali della M.C.T.C. e sigle di individuazione  delle
          province). - (Omissis). 
              1-bis. Le sigle di individuazione delle  province  sono
          le seguenti: 
                Agrigento AG; 
                Alessandria AL; 
                Ancona AN; 
                Aosta AO La O e' sormontata dallo stemma; 
                Arezzo AR; 
                Ascoli Piceno AP; 
                Asti AT; 
                Avellino AV; 
                Bari BA; 
                Barletta-Andria-Trani BT; 
                Belluno BL; 
                Benevento BN; 
                Bergamo BG; 
                Biella BI; 
                Bologna BO; 
                Bolzano BZ La Z e' sormontata dallo stemma; 
                Brescia BS; 
                Brindisi BR; 
                Cagliari CA; 
                Caltanissetta CL; 
                Campobasso CB; 
                (Soppressa); 
                Caserta CE; 
                Catania CT; 
                Catanzaro CZ; 
                Chieti CH; 
                Como CO; 
                Cosenza CS; 
                Cremona CR; 
                Crotone KR; 
                Cuneo CN; 
                Enna EN; 
                Fermo FM; 
                Ferrara FE; 
                Firenze FI; 
                Foggia FG; 
                Forli' Cesena FC; 
                Frosinone FR; 
                Genova GE; 
                Gorizia GO; 
                Grosseto GR; 
                Imperia IM; 
                Isernia IS; 
                L'Aquila AQ; 
                La Spezia SP; 
                Latina LT; 
                Lecce LE; 
                Livorno LI; 
                Lodi LO; 
                Lucca LU; 
                Macerata MC; 
                Mantova MN; 
                Massa Carrara MS; 
                Matera MT; 
                (Soppressa); 
                Messina ME; 
                Milano MI; 
                Modena MO; 
                Monza-Brianza MB; 
                Napoli NA; 
                Novara NO; 
                Nuoro NU; 
                (Soppressa); 
                (Soppressa); 
                Oristano OR; 
                Padova PD; 
                Palermo PA; 
                Parma PR; 
                Pavia PV; 
                Perugia PG; 
                Pesaro e Urbino PU; 
                Pescara PE; 
                Piacenza PC; 
                Pisa PI; 
                Pistoia PT; 
                Pordenone PN; 
                Potenza PZ; 
                Prato PO; 
                Ragusa RG; 
                Ravenna RA; 
                Reggio Calabria RC; 
                Reggio Emilia RE; 
                Rieti RI; 
                Rimini RN; 
                Roma Roma; 
                Rovigo RO; 
                Salerno SA; 
                Sassari SS; 
                Savona SV; 
                Siena SI; 
                Siracusa SR; 
                Sondrio SO; 
                Sud Sardegna SU; 
                Taranto TA; 
                Teramo TE; 
                Terni TR; 
                Torino TO; 
                Trapani TP; 
                Trento TN La N e' sormontata dallo stemma; 
                Treviso TV; 
                Trieste TS; 
                Udine UD; 
                Varese VA; 
                Venezia VE; 
                Verbano Cusio Ossola VB; 
                Vercelli VC; 
                Verona VR; 
                Vibo Valenzia VV; 
                Vicenza VI; 
                Viterbo VT.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2008,  n.  89
          (Regolamento  recante  modifiche   all'appendice   XI   del
          regolamento di  esecuzione  del  codice  della  strada,  in
          materia di individuazione delle sigle  di  immatricolazione
          di veicoli per nuove province): 
              «Art. 1. -  1.  Al  comma  1-bis  dell'appendice  XI  -
          articoli  255  e  256  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  16  dicembre  1992,  n.   495,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) dopo le parole: "Campobasso CB" sono  inserite  le
          seguenti: "Carbonia-Iglesias CI"; 
                b) dopo le  parole:  "Matera  MT"  sono  inserite  le
          seguenti: "Medio Campidano VS"; 
                c) dopo  le  parole:  "Nuoro  NU"  sono  inserite  le
          seguenti: 
                  "Ogliastra OG; 
                  Olbia-Tempio OT".». 
              - Si riporta il testo dell'art. 25  della  legge  della
          Regione autonoma della  Sardegna  4  febbraio  2016,  n.  2
          (Riordino  del  sistema  delle   autonomie   locali   della
          Sardegna): 
              «Art.  25  (Circoscrizioni  provinciali).   -   1.   Le
          circoscrizioni territoriali delle province  della  Regione,
          fino alla loro definitiva soppressione,  sono  disciplinate
          dalla presente legge e corrispondono a  quelle  antecedenti
          alla data di entrata in vigore  della  legge  regionale  12
          luglio  2001,  n.  9   (Istituzione   delle   province   di
          Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di
          Olbia-Tempio) e dello schema di nuovo assetto  provinciale,
          approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del  31
          marzo  1999  (legge  regionale  2  gennaio  1997,  n.  4  -
          Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per
          l'istituzione di nuove Province e  la  modificazione  delle
          circoscrizioni  provinciali.  Schema   di   nuovo   assetto
          provinciale approvato dal Consiglio regionale il  31  marzo
          1999), pubblicato sul Buras n. 11 del 9 aprile 1999, con le
          seguenti variazioni: 
                a) la circoscrizione territoriale della Provincia del
          Sud  Sardegna  corrisponde  a  quella  della  Provincia  di
          Cagliari,  esclusi  i  comuni  appartenenti   alla   citta'
          metropolitana di Cagliari; 
                b) sono aggregati alla  Provincia  di  Oristano,  nel
          rispetto  della  volonta'  gia'  espressa  dalle  comunita'
          locali, i  comuni  di  Bosa,  Flussio,  Laconi,  Magomadas,
          Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il Comune di Montresta; 
                c) sono aggregati alla Provincia  del  Sud  Sardegna,
          nel rispetto della volonta' gia' espressa  dalle  comunita'
          locali,  i  comuni  di  Escalaplano,  Escolca,   Esterzili,
          Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao,  Nurri,  Orroli,  Sadali,
          Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo; 
                d) sono  aggregati  alla  Provincia  comprendente  il
          Comune di Olbia, i comuni di Budoni e San Teodoro. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge, la Giunta regionale approva lo schema
          di assetto delle province che, secondo quanto previsto  nel
          comma 1, articola il territorio della Regione nella  citta'
          metropolitana di Cagliari  e  nelle  Province  di  Sassari,
          Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Lo schema e' pubblicato nel
          Buras. 
              3. Lo statuto della  provincia  la  cui  circoscrizione
          territoriale include una  provincia  soppressa  prevede  la
          costituzione di zone  omogenee  per  l'esercizio,  su  quel
          territorio, delle funzioni spettanti alle province.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  260,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,
          n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
          codice della strada): 
              «Art.  260  (Art.  100  Cod.  Str.  -   Caratteristiche
          costruttive, dimensionali, fotometriche,  cromatiche  e  di
          leggibilita' delle targhe. Requisiti di  idoneita'  per  la
          loro accettazione). - (Omissis). 
              3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi  e  dei
          motoveicoli   degli   escursionisti   esteri,    la    zona
          rettangolare in rilievo larga  69  mm  ed  alta  20  mm  e'
          destinata  a  contenere  un   talloncino   delle   medesime
          dimensioni, in materiale autoadesivo di colore  rosso,  con
          impressi, in colore bianco, il numero del mese e,  dopo  un
          tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno
          in cui scade la  validita'  della  carta  di  circolazione.
          Nelle targhe di  immatricolazione  degli  autoveicoli,  dei
          rimorchi e  dei  motoveicoli  la  zona  rettangolare  posta
          all'estrema destra e' destinata a contenere due  talloncini
          in materiale autoadesivo, che non formano parte  integrante
          della targa e non influiscono ai fini  dell'identificazione
          del veicolo e  del  relativo  intestatario:  il  primo,  da
          applicarsi nella parte alta, reca in giallo le  ultime  due
          cifre  dell'anno  di  immatricolazione;  il   secondo,   da
          applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della
          provincia di residenza  dell'intestatario  della  carta  di
          circolazione. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo del  comma  1-bis  dell'appendice  XI  -
          articoli 255-256 al Titolo III del decreto  del  Presidente
          della Repubblica n.  495  del  1992,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse.