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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017, n. 132

Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR. (17G00144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2017
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-9-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
  Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; 
  Ritenuto necessario procedere allo snellimento e  all'accelerazione
della procedura  concorsuale  per  l'assunzione  dei  referendari  di
Tribunale  amministrativo  regionale,  anche  mediante  utilizzo   di
modalita' telematiche; 
  Sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 giugno 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri nella seduta  del
28 luglio 2017; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto
con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Modifiche all'articolo 14 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 
 
  1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica del Titolo IV, le  parole:  «Concorso  per»  sono
sostituite dalle seguenti: «Concorso di secondo grado per»; 
    b) al primo comma: 
      1) all'alinea, le parole: «deve indicare» sono sostituite dalle
seguenti: «indica»; 
      2) alla lett. f), la parola: «opportuna.» e'  sostituita  dalle
seguenti: «opportuna, ivi  compresi  i  criteri  di  valutazione  dei
titoli, definiti previo parere  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa.». 
          N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  6
          dicembre  1971,  n.   1034   (Istituzione   dei   tribunali
          amministrativi regionali): 
              «Art. 14 (Le nomine a  referendario  sono  conferite  a
          seguito di concorso per titoli ed esami, al  quale  possono
          partecipare,    purche'    non    abbiano    superato    il
          quarantacinquesimo  anno  di  eta').  -  1)  i   magistrati
          dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito  la  nomina
          ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati  amministrativi  e
          della giustizia militare di qualifica equiparata; 
              2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato
          con qualifica non inferiore a sostituti  procuratori  dello
          Stato; 
              3) i dipendenti dello  Stato  muniti  della  laurea  in
          giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore  di
          sezione e equiparata, con almeno cinque anni  di  effettivo
          servizio di ruolo nella carriera direttiva; 
              4) gli assistenti universitari di ruolo  alle  cattedre
          di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio; 
              5) i dipendenti delle regioni, degli  enti  pubblici  a
          carattere nazionale  e  degli  enti  locali,  muniti  della
          laurea  in  giurisprudenza,   che   siano   stati   assunti
          attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque  anni
          di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva; 
              6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni; 
              7) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,
          muniti  della  laurea  in   giurisprudenza,   che   abbiano
          esercitato tali funzioni per almeno cinque anni; 
              8) gli ex componenti elettivi delle giunte  provinciali
          amministrative, muniti di  laurea  in  giurisprudenza,  che
          abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni. 
              La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da due
          consiglieri di Stato e da tre docenti universitari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  27
          aprile  1982,  n.  186  (Ordinamento  della   giurisdizione
          amministrativa e del personale di segreteria ed  ausiliario
          del Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
          regionali): 
              «Art. 16 (Ammissione alla magistratura amministrativa).
          -  I  posti  di  referendario  del  ruolo  dei   magistrati
          amministrativi sono conferiti in base a  pubblico  concorso
          per titoli ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  gli
          appartenenti  alle  categorie  indicate  nel  primo   comma
          dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , che
          non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta'. 
              Il concorso  e'  disciplinato  dall'articolo  14  della
          legge 6  dicembre  1971,  n.  1034  ,  e  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 . 
              La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio
          di presidenza, ed e' composta da un presidente  di  sezione
          del Consiglio di  Stato  o  qualifica  equiparata,  che  la
          presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere  di
          tribunale amministrativo  regionale  e  da  due  professori
          universitari ordinari di materie giuridiche. 
              Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
          dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio
          presso il Consiglio di Stato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del titolo IV, articolo  14,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,  n.
          214 (Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971,
          n.   1034,   istitutiva   dei   tribunali    amministrativi
          regionali), come modificato dal presente decreto: 
              «Titolo IV Concorso di secondo grado per  la  nomina  a
          referendario 
              Art.  14  (Bando  di  concorso).  -  Il   decreto   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  indice  il
          concorso per titoli ed esami a posti  di  referendario  del
          ruolo dei magistrati amministrativi regionali, indica: 
                a) il numero dei posti messi a concorso; 
                b) i documenti prescritti; 
                c)  i  termini  di  presentazione  della  domanda  di
          ammissione e dei titoli; 
                d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali; 
                e) il diario e la sede delle prove scritte; 
                f)  ogni  altra  prescrizione  o   notizia   ritenuta
          opportuna,  ivi  compresi  i  criteri  di  valutazione  dei
          titoli, definiti previo parere del Consiglio di  Presidenza
          della giustizia amministrativa.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n.  214  del  1973,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.