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LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  14-5-1982

Art. 16

(Ammissione alla magistratura amministrativa)



I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.
Il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.