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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2017, n. 131

Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. (17G00145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2018)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-12-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e in particolare, l'articolo
31, recante delega al Governo per il sostegno al settore del riso; 
  Visto il regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 18 marzo 1958, n. 325; 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
Commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione Testo
rilevante ai fini del SEE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Vista la direttiva  n.  2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  9  settembre  2015,  che  prevede  una  procedura  di
informazione nel settore  delle  regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2017; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 22 giugno 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  e'  finalizzato  alla  salvaguardia  delle
varieta' di riso tipiche italiane e all'indirizzo  del  miglioramento
genetico delle nuove varieta' in  costituzione,  alla  valorizzazione
della   produzione    risicola,    quale    espressione    culturale,
paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in  cui  e'
praticata e  alla  tutela  del  consumatore,  anche  in  ordine  alla
trasparenza delle informazioni e alle denominazioni  di  vendita  del
riso. 
  2. Il presente decreto si applica al  prodotto  ottenuto  dal  riso
greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in  vendita
o  comunque  immesso  al  consumo  sul   territorio   nazionale   per
l'alimentazione umana. 
  3. Il presente decreto non si applica al prodotto  tutelato  da  un
sistema di qualita' riconosciuto nell'Unione europea, ne' al prodotto
destinato ad essere commercializzato in altri Paesi. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
            
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  31  della  legge  28
          luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al  Governo  e  ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale): 
              «Art. 31 (Delega al Governo per il sostegno al  settore
          del riso). - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi per il  sostegno  del
          prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e  venduto
          o posto in  vendita  o  comunque  immesso  al  consumo  sul
          territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la
          denominazione «riso», sulla base dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  salvaguardia  delle  varieta'  di  riso   tipiche
          italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove
          varieta' in costituzione; 
                b) valorizzazione della  produzione  risicola,  quale
          espressione   culturale,   paesaggistica,   ambientale    e
          socioeconomica del territorio in cui e' praticata; 
                c) tutela del consumatore, con particolare attenzione
          alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di
          vendita del riso; 
                d) istituzione di un registro per la  classificazione
          delle nuove varieta', gestito dall'Ente nazionale risi; 
                e)  disciplina  dell'apparato  sanzionatorio  per  le
          violazioni  delle  disposizioni   contenute   nel   decreto
          legislativo  e  individuazione  dell'autorita'   competente
          all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle  strutture
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali; 
                f)  definizione  in  uno  o  piu'  allegati  tecnici,
          modificabili  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, delle varieta' che possono
          fregiarsi   della   denominazione   di    vendita,    delle
          caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled
          con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi
          merceologici  e  delle  caratteristiche  qualitative,   dei
          metodi   di   analisi   per   la    determinazione    delle
          caratteristiche del riso; 
                g) abrogazione della legge 18  marzo  1958,  n.  325,
          entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei
          decreti legislativi di cui al comma 1  e  previsione  della
          possibilita' di esaurimento delle  scorte  confezionate  ai
          sensi della norma abrogata; 
                h) esclusione dal campo di applicazione  dei  decreti
          legislativi del prodotto tutelato da un sistema di qualita'
          riconosciuto in ambito europeo  e  del  prodotto  destinato
          all'estero. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art.
          3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema
          di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso
          alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari,    da    rendere    entro    sessanta    giorni
          dall'assegnazione alle Commissioni medesime. 
              3. Decorso il termine per l'espressione dei  pareri  di
          cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati. 
              4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del
          primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo
          puo'  adottare,  nel  rispetto  dei  principi   e   criteri
          direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura  di  cui
          al presente art., uno o piu'  decreti  legislativi  recanti
          disposizioni integrative e correttive. 
              5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente art. non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica.». 
              - Il  regio  decreto-legge  11  agosto  1933,  n.  1183
          (Modificazioni nell'ordinamento dell'ente nazionale risi ed
          attribuzione al produttore della  responsabilita'  solidale
          per il pagamento dei diritti di contratto sul  risone),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre  1933,  n.
          218. 
              - La legge  18  marzo  1958,  n.  325  (Disciplina  del
          commercio interno del riso), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 aprile 1958, n. 92. 
              - La  legge  25  novembre  1971,  n.  1096  (Disciplina
          dell'attivita' sementiera), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla
          fornitura di informazioni sugli  alimenti  ai  consumatori,
          che modifica i regolamenti (CE)  n.  1924/2006  e  (CE)  n.
          1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  abroga
          la direttiva 87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
          90/496/CEE del Consiglio,  la  direttiva  1999/10/CE  della
          Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE  della
          Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.  608/2004   della
          Commissione Testo rilevante ai fini del SEE, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  22  novembre
          2011, n. L 304. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  recante
          organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del  Consiglio,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. L 347. 
              - La direttiva n. 2015/1535 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
          procedura    di    informazione    nel    settore     delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della  societa'  dell'informazione,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  17  settembre
          2015, n. L 241.