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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 aprile 2017, n. 93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea. (17G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/2020)
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vigente al 18/02/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-9-2017
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   r),   della
Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure  approvato
con  regio  decreto  23  agosto   1890,   n.   7088,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure  e
degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12
giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento  sul  servizio  metrico  approvato  con  regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo
metrologico e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   sulla   disciplina
dell'attivita' di Governo e  sull'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi, con  particolare  riferimento
all'articolo 19, concernente la segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' - Scia; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  1992,  n.  517,  recante
attuazione  della  direttiva  90/384/CEE  sull'armonizzazione   delle
legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare  a
funzionamento non automatico, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 25  marzo  1997,  n.  77,  recante  disposizioni  in
materia di commercio e di  camere  di  commercio  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato  la  disciplina  normativa
della  verificazione  periodica,  prevedendo  che  le  modifiche   ed
integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto
del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  in
conformita' ai criteri stabiliti nel medesimo comma; 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure  urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  6
luglio 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di  individuazione  dei  beni  e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15  marzo  1997,  n.  59,  e  le  successive  modificazioni,  ed   in
particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta'  da  parte
del Ministero dello sviluppo  economico  di  avvalersi  degli  uffici
delle Camere di commercio; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2003  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura; 
  Visto in particolare l'articolo 14, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22,  secondo  cui  le  funzioni  di
autorita' di vigilanza del mercato sono svolte  dal  Ministero  dello
sviluppo economico  avvalendosi  delle  autorita'  competenti  per  i
controlli metrologici; 
  Visto il decreto interministeriale  22  dicembre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  20  del  26
gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale  italiano
autorizzato a svolgere attivita' di  accreditamento  in  applicazione
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n 99; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente
la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2
dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  219,  recante
attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge  7  agosto
2015, n. 124, per il riordino  delle  funzioni  e  del  finanziamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  Vista la legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  recante
interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»,  per  il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei
premi  RC-auto,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo  e   la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1,  comma  6-sexies,  del  citato
decreto-legge n. 145  del  2013,  secondo  cui  «il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore  di  rete  per  l'esecuzione  di  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma  6-septies,  del  citato
decreto-legge n. 145 del 2013, secondo cui «con i regolamenti di  cui
ai decreti del Ministro dello sviluppo economico  adottati  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2  febbraio  2007,
n. 22, ovvero con successivi decreti  adottati  secondo  la  medesima
procedura, sono disciplinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, anche i controlli  successivi,  relativamente  agli
strumenti  di  misura  gia'  messi  in  servizio   ai   sensi   delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo  decreto
legislativo»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  83,  recante
attuazione della direttiva  2014/31/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento  non
automatico (NAWI) e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera q),
che sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 517 del 1992
e introduce anche per tali strumenti la possibilita' di stabilire con
uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo  economico  i  criteri
per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi; 
  Visto  altresi'  l'articolo  19,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti  di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  84,  recante
attuazione della direttiva  2014/32/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli   Stati   membri   relative   alla   messa
disposizione sul mercato di  strumenti  di  misura,  come  modificata
dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID); 
  Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva (UE)
2015/1535; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  n.  400/1988,
con nota n. 4249 del 17 febbraio 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai controlli degli  strumenti  di
misura soggetti alla normativa nazionale  e  europea  utilizzati  per
funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo
3, comma 3, nonche' le precisazioni relative al campo di applicazione
delle norme legislative attuative delle  direttive  europee  relative
agli strumenti di misura. 
  2.  Resta  ferma  l'esclusione  dei  sistemi  di  misura   di   cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione
          stabilisce, tra  l'altro,  che  lo  Stato  ha  legislazione
          esclusiva  nelle   seguenti   materie:   pesi,   misure   e
          determinazione del tempo. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  3  e  4,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241  (Nuove   norme   sul   procedimento
          amministrativo): 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di  cui  all'articolo  38,
          comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, relative  alla  sussistenza  dei  requisiti  e  dei
          presupposti di cui al primo periodo;  tali  attestazioni  e
          asseverazioni  sono  corredate  dagli   elaborati   tecnici
          necessari  per  consentire  le  verifiche   di   competenza
          dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa  vigente
          prevede l'acquisizione di atti o pareri di  organi  o  enti
          appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
          sono   comunque   sostituiti   dalle    autocertificazioni,
          attestazioni e asseverazioni o  certificazioni  di  cui  al
          presente comma, salve le verifiche successive degli  organi
          e  delle  amministrazioni  competenti.   La   segnalazione,
          corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
          nonche'  dei  relativi  elaborati  tecnici,   puo'   essere
          presentata a mezzo posta con  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'
          previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;
          in tal caso la  segnalazione  si  considera  presentata  al
          momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis,  comma
          2,  dalla  data  della  presentazione  della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere  prescrivendo  le  misure  necessarie   con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso il  suddetto  termine,
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 25 marzo 1997, n.  77  (Disposizioni  in  materia  di
          commercio e di camere di commercio): 
              «4. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina  della
          verificazione  periodica  dei  pesi  e  delle  misure  sono
          adottate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato  in  conformita'  ai  seguenti
          criteri direttivi: 
              a)  adeguamento  delle  categorie  degli  strumenti  di
          misura da  assoggettare  alla  verificazione  periodica  ai
          principi desumibili dalla normativa comunitaria; 
              b) determinazione della frequenza  della  verificazione
          periodica in relazione alla tipologia  di  impiego  e  alle
          caratteristiche   di   affidabilita'   metrologica    degli
          strumenti metrici; 
              c) semplificazione delle modalita'  per  la  formazione
          dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione  dei
          dati dalle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura   e   da   altre   pubbliche    amministrazioni
          avvalendosi,    ove    possibile,    di     apparecchiature
          informatiche; 
                d) modificazione delle procedure di esecuzione  della
          verificazione periodica anche  attraverso  l'accreditamento
          di  laboratori  autorizzati   che   offrano   garanzie   di
          indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.». 
              - Si riporta Il testo degli articoli 20, 47, comma 2, e
          50,  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
          artigianato e  agricoltura).  -  1.  Sono  attribuite  alle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          le funzioni esercitate dagli uffici metrici  provinciali  e
          dagli uffici provinciali per l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai  brevetti  e
          alla tutela della proprieta' industriale. 
              2.  Presso   le   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e'  individuato  un  responsabile
          delle attivita' finalizzate alla tutela del  consumatore  e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in materia di  controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e
          strumenti di misura gia' svolti  dagli  uffici  di  cui  al
          comma 1.». 
              «2. Sono conservate, altresi', allo Stato  le  funzioni
          amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
          normativa  comunitaria,  di  norme  tecniche   uniformi   e
          standard  di  qualita'   per   prodotti   e   servizi,   di
          caratteristiche merceologiche dei  prodotti,  ivi  compresi
          quelli alimentari e  dei  servizi,  nonche'  le  condizioni
          generali di sicurezza negli impianti  e  nelle  produzioni,
          ivi comprese le strutture ricettive.». 
              «Art. 50  (Accorpamenti  e  soppressioni  di  strutture
          amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
          - 1. Sono soppressi gli uffici metrici  provinciali  e  gli
          uffici  provinciali  per  l'industria,   il   commercio   e
          l'artigianato.  Sono,   inoltre,   soppressi   gli   uffici
          periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la  promozione
          dello sviluppo per il Mezzogiorno  (Agensud),  a  decorrere
          dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
          stralcio. 
              2.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1  e
          2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il  30  novembre
          1998, si provvede alla individuazione in via  generale  dei
          beni e delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e
          organizzative da trasferire. 
              3. La data dei trasferimenti di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che
          l'effettivo  esercizio  delle  funzioni   e   dei   compiti
          conferiti nel presente titolo decorra dal 1° gennaio  1999,
          salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo. 
              4. Il personale e le dotazioni  tecniche  degli  uffici
          metrici  provinciali  e  degli   uffici   provinciali   per
          l'industria, il commercio e l'artigianato  sono  trasferiti
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.«. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  3  luglio  1999,  n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «2. Il ministero delle attivita' produttive  si  avvale
          degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla  base
          di apposita  convenzione,  degli  uffici  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle
          regioni e degli enti locali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  2,  del
          decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22  (Attuazione
          della  direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
          Misura): 
              «2.  Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   e'
          l'autorita' competente per lo scambio di  informazioni  con
          gli altri Stati membri e con la Commissione europea.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al  fine  di
          assicurare  la  pronta  applicazione  del   capo   II   del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
              3. Per l'accreditamento delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
              4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  23  (Riforma
          dell'ordinamento  relativo  alle   camere   di   commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura,   in   attuazione
          dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99): 
              «2.  Le  camere  di  commercio  italiane,   le   unioni
          regionali delle  camere  di  commercio,  l'Unione  italiana
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere»,  nonche'
          i  loro  organismi  strumentali  costituiscono  il  sistema
          camerale  italiano.  Fanno  parte  altresi'   del   sistema
          camerale  italiano  le   camere   di   commercio   italiane
          all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo
          Stato italiano.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6-sexies,
          del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145  (Interventi
          urgenti di avvio del piano «Destinazione  Italia»,  per  il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
              «6-sexies. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il   Ministero   dello   sviluppo   economico   avvia   una
          ricognizione  dei  regolamenti  al  fine  di  prevedere   i
          requisiti di terzieta', di imparzialita', di  integrita'  e
          di  indipendenza  rispetto  al  produttore,   distributore,
          venditore gestore di rete, per l'esecuzione  dei  controlli
          metrologici sui  dispositivi  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          q,  del  decreto  legislativo  19  maggio   2016,   n.   83
          (Attuazione   della   direttiva   2014/31/UE    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
          per pesare a funzionamento non automatico): 
              «1. Al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              (Omissis); 
              q "organismo  di  valutazione  della  conformita'":  un
          organismo  che  svolge  attivita'  di   valutazione   della
          conformita', fra  cui  tarature,  prove,  certificazioni  e
          ispezioni;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  2,  del
          decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22  (Attuazione
          della  direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
          Misura): 
              «2. Il Ministro dello  sviluppo  economico  stabilisce,
          con uno o piu' decreti,  i  criteri  per  l'esecuzione  dei
          controlli metrologici successivi sugli strumenti di  misura
          disciplinati dal presente decreto dopo la  loro  immissione
          in servizio 20.». 
 
          Note all'art. 1: 
            - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge  25  settembre  2009,  n.  135  (Disposizioni
          urgenti per  l'attuazione  di  obblighi  comunitari  e  per
          l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee), convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 novembre 2009, n. 166: 
              «1. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, al fine di semplificare  gli  scambi  sul
          mercato nazionale ed internazionale  del  gas  naturale,  i
          sistemi di misura relativi alle stazioni per le  immissioni
          di gas naturale nella rete nazionale di trasporto,  per  le
          esportazioni  di  gas  attraverso  la  rete  nazionale   di
          trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti
          alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di
          distribuzione e gli stoccaggi di  gas  naturale  e  per  la
          produzione  nazionale  di  idrocarburi  non  sono  soggetti
          all'applicazione della normativa di metrologia  legale.  Il
          livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura
          del gas, ai fini del  corretto  funzionamento  del  sistema
          nazionale del gas e agli effetti di  legge,  e'  assicurato
          mediante  la  realizzazione  e  la  gestione  degli  stessi
          sistemi di misura secondo modalita' stabilite  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'
          per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per
          i  sistemi  di  misura  della   produzione   nazionale   di
          idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da  adottare
          ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
          25  novembre  1996,  n.  625,  recante   attuazione   della
          direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio  e
          di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca
          e coltivazione di idrocarburi.».