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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  29-12-1996

Art. 14

(Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari)
1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legis- lative, regolamentari e amministrative, ai quali è subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento.
3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili.
5. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio delle attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica, di sanità pubblica, di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi.
6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o designata.
7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli minerari è limitato a quanto necessario per l'osservanza delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5.
8. Nessun ente può essere obbligato a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste. tranne che su richiesta delle autorità competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 36 del Trattato dell'Unione europea.