stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2017, n. 58

Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. (17G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2017
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-5-2017
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo del 3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sono disciplinate le modalita', anche  contabili,  e  le  tariffe  da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo
stesso decreto legislativo, nonche' i compensi dei  componenti  della
Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le  domande  di
autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui  si
specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono
quantificati sulla base del numero e della tipologia delle  emissioni
e delle componenti  ambientali  interessate,  nonche'  dell'eventuale
presenza di sistemi di gestione registrati o certificati; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; 
  Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino  degli  organismi
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce
la   Commissione   istruttoria   per   l'autorizzazione    ambientale
integrata-IPPC, definendone i compiti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le  tabelle  1.6.4
ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le  sottoliste  di  inquinanti
tipici in aria ed in acqua per le attivita' oggetto della  disciplina
IPPC; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione  dei  trattamenti
economici relativi alla commissione istruttoria per  l'autorizzazione
integrata ambientale-IPPC; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia  e  delle  finanze,  del  24  aprile  2008,
recante  modalita',  anche  contabili,  e  tariffe  da  applicare  in
relazione alle istruttorie  ed  ai  controlli  previsti  dal  decreto
legislativo 18 febbraio  2005,  n.  59  «Attuazione  integrale  della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento»; 
  Considerato che le  attivita'  ispettive,  ai  sensi  dell'articolo
29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3  aprile  2006,
n. 152, sono  definite  in  un  piano  d'ispezione  ambientale  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
garantire il coordinamento con quanto previsto  nelle  autorizzazioni
integrate ambientali statali; 
  Considerato che alcune regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, in considerazione delle specificita' rilevate sui  propri
territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo  119
della Costituzione, si sono  dotate,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 9, comma 4, del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  del  24  aprile  2008,  di
provvedimenti volti a disciplinare  le  modalita'  e  le  tariffe  da
applicare alle istruttorie e ai  controlli  delle  attivita'  di  cui
all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3  aprile
2006, n. 152; 
  Considerato che ove trovino applicazione i  requisiti  generali  di
cui all'articolo 29-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  del  3
aprile 2006, n. 152, le attivita' istruttorie per la definizione  dei
contenuti   delle   autorizzazioni    integrata    ambientali    sono
significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione
amministrativa; 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  incentivare  l'applicazione   dei
citati requisiti  generali  anche  attraverso  specifici  adeguamenti
degli oneri tariffari; 
  Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e
le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  devono  adeguare  ai
principi stabiliti nel  presente  provvedimento  le  disposizioni  in
materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai  controlli  per
le attivita' di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte
II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla  base  delle
specifiche realta' rilevate nei  rispettivi  territori  e  dei  Piani
d'ispezione ambientale  redatti  ai  sensi  dell'articolo  29-decies,
comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra Stato, regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico
espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge  8  agosto  1990,  n.  241,  a
seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot.  0011168  del
20 maggio 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita', anche contabili,  e
le  tariffe  da  applicare  ai  procedimenti  previsti  dal   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione: 
  a)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli
29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  il  primo  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a
impianti  nuovi  o  ad  impianti  esistenti,  comprese  le  eventuali
attivita' di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo
29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
caso di conclusione del procedimento ai sensi  dell'articolo  17  del
decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,   successiva   alla
conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione  integrata
ambientale; 
  b)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli
29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  per  il  riesame,  con
valenza di rinnovo  dell'AIA,  gia'  rilasciata,  disposto  ai  sensi
dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
  c)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita'  competente  delle  attivita'  previste  in  caso   di
domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies,  comma  2,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  di  autorizzazione  ad
esercire modifiche sostanziali in una  istallazione  gia'  dotata  di
AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA gia' rilasciata, o avviato su
istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai  sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di  lacune
nell'istanza che non si e' ritenuto tecnicamente  possibile  superare
nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali  da
poter giustificare un diniego; 
  d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della  comunicazione
di cui all'articolo 29-nonies, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  e  all'eventuale  conseguente  aggiornamento
dell'AIA gia' rilasciata in caso di modifica non sostanziale; 
  e) alle attivita' di  controllo  previste  ai  sensi  dell'articolo
29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore,
sia  sulle  visite  ispettive  effettuate   presso   l'installazione,
programmate sulla base di  quanto  previsto  dall'articolo  29-decies
comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; 
  f) alle visite di verifica presso l'installazione  da  effettuarsi,
ai  sensi  dell'articolo  29-decies,  comma   11-ter,   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  entro  sei   mesi   per   le
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una
grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  decreto  le
ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla
Commissione istruttoria per l'AIA  -  IPPC  (di  seguito  Commissione
AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90. 
  4. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le
definizioni di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo del 3  aprile  2006,  n.  152,  ed  in
particolare l'articolo 33, comma 3-bis, che prevede che  con  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sono disciplinate le modalita', anche  contabili,  e  le  tariffe  da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo
stesso decreto legislativo, nonche' i compensi dei  componenti  della
Commissione incaricata di condurre le istruttorie per le  domande  di
autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, in cui  si
specifica, tra l'altro che gli oneri per istruttoria e controlli sono
quantificati sulla base del numero e della tipologia delle  emissioni
e delle componenti  ambientali  interessate,  nonche'  dell'eventuale
presenza di sistemi di gestione registrati o certificati; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e  in  particolare
l'articolo 4-bis; 
  Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; 
  Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2007, n. 90, recante il regolamento per il riordino  degli  organismi
operanti  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e in particolare l'articolo 10, che istituisce
la   Commissione   istruttoria   per   l'autorizzazione    ambientale
integrata-IPPC, definendone i compiti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 23 novembre 2001 e, in particolare, le  tabelle  1.6.4
ed 1.6.5 dell'allegato I che riportano le  sottoliste  di  inquinanti
tipici in aria ed in acqua per le attivita' oggetto della  disciplina
IPPC; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 5 marzo 2008, recante definizione  dei  trattamenti
economici relativi alla commissione istruttoria per  l'autorizzazione
integrata ambientale-IPPC; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia  e  delle  finanze,  del  24  aprile  2008,
recante  modalita',  anche  contabili,  e  tariffe  da  applicare  in
relazione alle istruttorie  ed  ai  controlli  previsti  dal  decreto
legislativo 18 febbraio  2005,  n.  59  «Attuazione  integrale  della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione  e  riduzione  integrate
dell'inquinamento»; 
  Considerato che le  attivita'  ispettive,  ai  sensi  dell'articolo
29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo del 3  aprile  2006,
n. 152, sono  definite  in  un  piano  d'ispezione  ambientale  dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
garantire il coordinamento con quanto previsto  nelle  autorizzazioni
integrate ambientali statali; 
  Considerato che alcune regioni e le Province autonome di  Trento  e
di Bolzano, in considerazione delle specificita' rilevate sui  propri
territori e in piena coerenza con i principi di cui all'articolo  119
della Costituzione, si sono  dotate,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 9, comma 4, del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  del  24  aprile  2008,  di
provvedimenti volti a disciplinare  le  modalita'  e  le  tariffe  da
applicare alle istruttorie e ai  controlli  delle  attivita'  di  cui
all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo del 3  aprile
2006, n. 152; 
  Considerato che ove trovino applicazione i  requisiti  generali  di
cui all'articolo 29-bis, comma  2,  del  decreto  legislativo  del  3
aprile 2006, n. 152, le attivita' istruttorie per la definizione  dei
contenuti   delle   autorizzazioni    integrata    ambientali    sono
significativamente semplificate, con conseguente economia dell'azione
amministrativa; 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  incentivare  l'applicazione   dei
citati requisiti  generali  anche  attraverso  specifici  adeguamenti
degli oneri tariffari; 
  Ritenuto opportuno prevedere un termine entro il quale le regioni e
le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  devono  adeguare  ai
principi stabiliti nel  presente  provvedimento  le  disposizioni  in
materia di tariffe da applicare alle istruttorie e ai  controlli  per
le attivita' di loro competenza di cui al Titolo III-bis, della Parte
II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla  base  delle
specifiche realta' rilevate nei  rispettivi  territori  e  dei  Piani
d'ispezione ambientale  redatti  ai  sensi  dell'articolo  29-decies,
comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Acquisita l'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra Stato, regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico
espresso con nota prot. 0019880 del 6 settembre 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 17-bis della legge  8  agosto  1990,  n.  241,  a
seguito di richiesta di concerto di cui alla nota prot.  0011168  del
20 maggio 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 maggio 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota prot. 0013012/GAB del 15 giugno 2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Oggetto, ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita', anche contabili,  e
le  tariffe  da  applicare  ai  procedimenti  previsti  dal   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in relazione: 
  a)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli
29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  per  il  primo  rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) relativa a
impianti  nuovi  o  ad  impianti  esistenti,  comprese  le  eventuali
attivita' di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo
29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
caso di conclusione del procedimento ai sensi  dell'articolo  17  del
decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,   successiva   alla
conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione  integrata
ambientale; 
  b)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita' competente delle  attivita'  previste  dagli  articoli
29-bis, comma 2,  29-ter,  29-quater,  29-sexies  e  29-septies,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  per  il  riesame,  con
valenza di rinnovo  dell'AIA,  gia'  rilasciata,  disposto  ai  sensi
dall'articolo 29-octies, comma 3, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152; 
  c)   all'istruttoria   necessaria   allo   svolgimento   da   parte
dell'autorita'  competente  delle  attivita'  previste  in  caso   di
domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies,  comma  2,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  di  autorizzazione  ad
esercire modifiche sostanziali in una  istallazione  gia'  dotata  di
AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA gia' rilasciata, o avviato su
istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento, ai  sensi
dell'articolo 29-octies, comma 4, dello stesso decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 o disposto nella stessa AIA, alla luce di  lacune
nell'istanza che non si e' ritenuto tecnicamente  possibile  superare
nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali  da
poter giustificare un diniego; 
  d) all'istruttoria necessaria alla valutazione della  comunicazione
di cui all'articolo 29-nonies, comma 1,  del  decreto  legislativo  3
aprile  2006,  n.  152,  e  all'eventuale  conseguente  aggiornamento
dell'AIA gia' rilasciata in caso di modifica non sostanziale; 
  e) alle attivita' di  controllo  previste  ai  sensi  dell'articolo
29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore,
sia  sulle  visite  ispettive  effettuate   presso   l'installazione,
programmate sulla base di  quanto  previsto  dall'articolo  29-decies
comma 11-bis e comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152; 
  f) alle visite di verifica presso l'installazione  da  effettuarsi,
ai  sensi  dell'articolo  29-decies,  comma   11-ter,   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  entro  sei   mesi   per   le
installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una
grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. 
  2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente  decreto  le
ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma  4,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il presente decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla
Commissione istruttoria per l'AIA  -  IPPC  (di  seguito  Commissione
AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90. 
  4. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le
definizioni di cui all'articolo 5 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152.