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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 32

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (17G00046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2017
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Testo in vigore dal: 23-3-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/2376 del  Consiglio,  dell'8  dicembre
2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda
lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel  settore
fiscale; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale  e  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle  persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni  e  degli  organismi  comunitari,   nonche'   la   libera
circolazione di tali dati; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i  servizi  di
collegamento ai fini dell'attivita'  di  cooperazione  amministrativa
nel settore fiscale; 
  Visto  il  decreto  21  ottobre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2014, recante  modalita'  procedurali
per  l'affidamento  all'agente  della  riscossione   territorialmente
competente dell'attivita' di notifica; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  31
dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno  2015,  n.  95,  e
della direttiva 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n.  23,  recante  delega  al  Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e
orientato alla crescita; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  128,  recante
disposizioni sulla certezza del diritto  nei  rapporti  tra  fisco  e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2,  della
legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 22 dicembre 2016; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  h)  sono  inserite  le
seguenti: 
    «h-bis) ruling preventivo transfrontaliero: 
  1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera
h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
  2)  gli  accordi  preventivi   connessi   all'utilizzo   dei   beni
immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi  da  37  a  45,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  aventi  ad  oggetto  una
operazione transfrontaliera; 
  3) i pareri resi su  istanze  di  interpello  presentate  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del
2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di
norme, anche di origine  convenzionale,  concernenti  il  trattamento
fiscale di una operazione transfrontaliera; 
  4) i pareri resi su  istanze  di  interpello  presentate  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
128, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione  di  norme,
anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di
una operazione transfrontaliera; 
  5) i pareri resi su istanze  di  interpello,  presentate  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  147,
aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme,  anche
di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale  di  una
operazione transfrontaliera; 
  6) ogni altro accordo o parere reso su istanze  di  interpello  con
effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate
ai sensi di una normativa emanata in data successiva  all'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli  accordi
per la  preventiva  definizione  in  contraddittorio  dei  metodi  di
calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo  110,
comma 7, del testo unico delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e  perdite
alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto
non residente, stipulati ai  sensi  dell'articolo  31-ter,  comma  1,
lettere a) e b), del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600; 
  h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di
operazioni in cui, alternativamente: 
  1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o  nella  serie  di
operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia; 
  2) una o piu' delle parti coinvolte nell'operazione o  nella  serie
di operazioni e' simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e
in una o piu' giurisdizioni; 
  3) una delle parti  coinvolte  nell'operazione  o  nella  serie  di
operazioni svolge la  propria  attivita'  in  un'altra  giurisdizione
tramite una stabile organizzazione  e  l'operazione  o  la  serie  di
operazioni fa parte dell'attivita' o costituisce il  complesso  delle
attivita'     della     stabile     organizzazione.     Un'operazione
transfrontaliera  o  una   serie   di   operazioni   transfrontaliere
comprendono anche le transazioni  poste  in  essere  da  una  persona
giuridica rispetto alle attivita' che tale  persona  esercita  in  un
altro Stato membro tramite una stabile organizzazione; 
  4) che ha un impatto transfrontaliero. 
    h-quinquies)  registro   centrale   sicuro:   registro   centrale
istituito  dalla  Commissione  europea  relativo  alla   cooperazione
amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni  comunicate
ai sensi dell'articolo  8-bis,  paragrafi  1  e  2,  della  direttiva
2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico;». 
  2. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. I servizi di collegamento  di  cui  al  comma  1  scambiano
direttamente con gli altri Stati membri le informazioni  relative  ai
ruling preventivi transfrontalieri  e  agli  accordi  preventivi  sui
prezzi di trasferimento di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettere
h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle  modalita'  indicati
all'articolo 8-bis della direttiva 2011/16/UE. 
  1-ter. In conformita' all'articolo 4, il servizio  di  collegamento
puo' inviare e richiedere  informazioni  supplementari,  compreso  il
testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo
preventivo sui prezzi di trasferimento. 
  1-quater.  Il  comma  1-bis  non  si  applica  qualora  un   ruling
preventivo transfrontaliero  riguardi  esclusivamente  la  situazione
fiscale di una o piu' persone fisiche. 
  1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali  sui
prezzi  di  trasferimento  conclusi  con  paesi  terzi  sono  esclusi
dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di  informazioni
nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale
e' stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di  trasferimento,
non ne consente la divulgazione  a  terzi.  Tali  accordi  preventivi
bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento  sono  oggetto
di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9  della  direttiva
2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in  virtu'  del
quale  e'  stato  negoziato  l'accordo  preventivo  sui   prezzi   di
trasferimento, ne consente la divulgazione e  l'autorita'  competente
del Paese terzo autorizza la  divulgazione  delle  informazioni.  Nel
caso in cui gli accordi bilaterali  o  multilaterali  sui  prezzi  di
trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a
norma del primo  periodo,  sono  scambiate,  ai  sensi  dell'articolo
8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE,  le  informazioni
di cui al  paragrafo  6  del  medesimo  articolo  alle  quali  si  fa
riferimento nella richiesta che ha portato  all'emanazione  di  detto
accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 
  1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del
comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui  alla  lettera
h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 12 agosto 2016, n. 170  (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea 2015) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2016. 
              - La direttiva (UE) n. 2015/2376 del Consiglio,  dell'8
          dicembre 2015, recante modifica della direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni  nel  settore  fiscale  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 18 dicembre 2015, n. L 332. 
              -  La  direttiva  2011/16/UE  del  Consiglio,  del   15
          febbraio 2011, relativa  alla  cooperazione  amministrativa
          nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64. 
              -  La  direttiva  2014/107/UE  del  Consiglio,  del   9
          dicembre 2014, recante modifica della direttiva  2011/16/UE
          per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di
          informazioni  nel  settore  fiscale  e'  pubblicata   nella
          G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359. 
              - Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo
          e del Consiglio,  del  18  dicembre  2000,  concernente  la
          tutela delle persone fisiche in  relazione  al  trattamento
          dei dati personali  da  parte  delle  istituzioni  e  degli
          organismi comunitari, nonche'  la  libera  circolazione  di
          tali dati e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio 2001,  n.
          L 8. Entrata in vigore: 1° febbraio 2001. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  29,  recante
          attuazione  della  direttiva   2011/16/UE   relativa   alla
          cooperazione  amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che
          abroga la direttiva 77/799/CEE e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63. 
              -  La  legge  23  dicembre  2014,   n.   190,   recante
          disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. 
              - La legge 11 marzo 2014,  n.  23  (Delega  al  Governo
          recante disposizioni per  un  sistema  fiscale  piu'  equo,
          trasparente e orientato alla crescita) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59. 
              - Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante
          disposizioni sulla certezza del diritto  nei  rapporti  tra
          fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5,  6  e
          8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  600  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
          - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  espresso
          nella seduta del 22  dicembre  2016,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 29,  citato  nelle  note  alle
          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a) autorita' competente:  l'autorita'  designata  dallo
          Stato membro oppure,  ove  agisca,  per  delega,  l'ufficio
          centrale di collegamento; 
              b) ufficio centrale di collegamento: l'ufficio  che  e'
          stato designato quale responsabile principale dei  contatti
          con gli altri Stati membri nel settore  della  cooperazione
          amministrativa; 
              c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio  diverso
          dall'ufficio  centrale  di  collegamento   che   e'   stato
          designato per procedere a scambi diretti di informazioni  a
          norma del presente decreto; 
              d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e'
          stato autorizzato a scambiare direttamente  informazioni  a
          norma del presente decreto; 
              e)  autorita'  richiedente:   l'ufficio   centrale   di
          collegamento o un servizio di collegamento che formula  una
          richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; 
              f)  autorita'  interpellata:  l'ufficio   centrale   di
          collegamento o un servizio di collegamento che  riceve  una
          richiesta di assistenza a nome dell'autorita' competente; 
              g)  indagine  amministrativa:  tutti  i  controlli,  le
          verifiche e gli  interventi  eseguiti  dagli  Stati  membri
          nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare
          la corretta applicazione della normativa fiscale; 
              h) persona: 
              1) una persona fisica; 
              2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo
          preveda,  un'associazione  di   persone   alla   quale   e'
          riconosciuta la capacita' di compiere  atti  giuridici,  ma
          che e' priva di personalita' giuridica; 
              3) qualsiasi  altro  istituto  giuridico  di  qualunque
          natura e forma, dotato o meno  di  personalita'  giuridica,
          che possiede o gestisce beni che, compreso  il  reddito  da
          essi derivato, sono soggetti a una  delle  imposte  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del presente decreto; 
              h-bis) ruling preventivo transfrontaliero: 
              1) gli accordi preventivi, diversi da  quelli  indicati
          nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'art.  31-ter,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600; 
              2) gli accordi  preventivi  connessi  all'utilizzo  dei
          beni immateriali stipulati ai sensi dell'art. 1,  commi  da
          37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  aventi  ad
          oggetto una operazione transfrontaliera; 
              3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai
          sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a) e c),  della  legge
          27  luglio  del   2000,   n.   212,   aventi   ad   oggetto
          l'interpretazione  o  l'applicazione  di  norme,  anche  di
          origine convenzionale, concernenti il  trattamento  fiscale
          di una operazione transfrontaliera; 
              4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai
          sensi dell'art. 6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
          agosto 2015, n. 128, aventi ad oggetto l'interpretazione  o
          l'applicazione di norme, anche  di  origine  convenzionale,
          concernenti  il  trattamento  fiscale  di  una   operazione
          transfrontaliera; 
              5) i pareri resi su istanze di  interpello,  presentate
          ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo  14  settembre
          2015,  n.  147,  aventi  ad  oggetto  l'interpretazione   o
          l'applicazione di norme, anche  di  origine  convenzionale,
          concernenti  il  trattamento  fiscale  di  una   operazione
          transfrontaliera; 
              6) ogni altro accordo  o  parere  reso  su  istanze  di
          interpello con effetti simili alle  categorie  elencate  ai
          numeri da 1 a 5,  presentate  ai  sensi  di  una  normativa
          emanata  in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto; 
              h-ter) accordo preventivo sui prezzi di  trasferimento:
          gli   accordi   per   la    preventiva    definizione    in
          contraddittorio dei metodi di calcolo  del  valore  normale
          delle operazioni di cui all'art. 110, comma  7,  del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli
          accordi per l'applicazione ad un caso  concreto  di  norme,
          anche di origine convenzionale, concernenti  l'attribuzione
          di utili e perdite alla stabile organizzazione in un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia  di  un  soggetto  non  residente,
          stipulati ai sensi dell'art. 31-ter , comma 1, lettere a) e
          b),  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600; 
              h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione  o
          una serie di operazioni in cui, alternativamente: 
              1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella
          serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia; 
              2) una o piu' delle parti coinvolte  nell'operazione  o
          nella serie di operazioni e'  simultaneamente  residente  a
          fini fiscali in Italia e in una o piu' giurisdizioni; 
              3) una delle parti coinvolte  nell'operazione  o  nella
          serie di operazioni svolge la propria attivita' in un'altra
          giurisdizione  tramite   una   stabile   organizzazione   e
          l'operazione  o   la   serie   di   operazioni   fa   parte
          dell'attivita' o costituisce il complesso  delle  attivita'
          della      stabile      organizzazione.       Un'operazione
          transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere
          comprendono anche le transazioni poste  in  essere  da  una
          persona giuridica rispetto alle attivita' che tale  persona
          esercita in un  altro  Stato  membro  tramite  una  stabile
          organizzazione; 
              4) che ha un impatto transfrontaliero; 
              h-quinquies)   registro   centrale   sicuro:   registro
          centrale istituito dalla Commissione europea relativo  alla
          cooperazione amministrativa nel settore fiscale in  cui  le
          informazioni comunicate ai sensi dell'art. 8-bis, paragrafi
          1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate  ai  fini
          dello scambio automatico; 
              i)  con  mezzi   elettronici:   mediante   attrezzature
          elettroniche  di  trattamento  (compresa  la   compressione
          digitale) e di memorizzazione di dati e  utilizzando  fili,
          radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
              l) rete CCN: la piattaforma comune  basata  sulla  rete
          comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune  di
          sistema   (CSI),   sviluppata   dall'Unione   europea   per
          assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici  tra
          l'autorita' richiedente di uno Stato membro  e  l'autorita'
          interpellata di un altro Stato  membro  nel  settore  della
          fiscalita'.». 
              - Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 4 marzo
          2014,  n.  29,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.   5   (Scambio   automatico    obbligatorio    di
          informazioni). - 1. I servizi di collegamento,  individuati
          ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  presente  decreto,
          comunicano  agli  altri  Stati  membri,  mediante   scambio
          automatico,  le  informazioni   disponibili   sui   periodi
          d'imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti  i  residenti  di
          altri Stati membri e le altre informazioni di cui  all'art.
          8 della direttiva 2011/16/UE. 
              1-bis. I servizi di collegamento  di  cui  al  comma  1
          scambiano  direttamente  con  gli  altri  Stati  membri  le
          informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri
          e agli accordi preventivi sui prezzi  di  trasferimento  di
          cui all'art. 2,  comma  1,  lettere  h-bis)  e  h-ter)  nel
          rispetto dei termini e delle  modalita'  indicati  all'art.
          8-bis della direttiva 2011/16/UE. 
              1-ter.  In  conformita'  all'art.  4,  il  servizio  di
          collegamento  puo'  inviare   e   richiedere   informazioni
          supplementari,  compreso  il  testo  integrale  del  ruling
          preventivo transfrontaliero o dell'accordo  preventivo  sui
          prezzi di trasferimento. 
              1-quater. Il comma 1-bis  non  si  applica  qualora  un
          ruling preventivo transfrontaliero riguardi  esclusivamente
          la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche. 
              1-quinquies.  Gli  accordi  preventivi   bilaterali   o
          multilaterali sui  prezzi  di  trasferimento  conclusi  con
          paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione  dello
          scambio  automatico  di  informazioni  nel  caso   in   cui
          l'accordo fiscale internazionale, in virtu'  del  quale  e'
          stato  negoziato  l'accordo  preventivo   sui   prezzi   di
          trasferimento, non ne consente  la  divulgazione  a  terzi.
          Tali accordi  preventivi  bilaterali  o  multilaterali  sui
          prezzi  di  trasferimento  sono  oggetto  di   scambio   di
          informazioni  ai  sensi   dell'art.   9   della   direttiva
          2011/16/UE, qualora l'accordo  fiscale  internazionale,  in
          virtu' del quale e' stato  negoziato  l'accordo  preventivo
          sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione  e
          l'autorita'  competente  del  Paese  terzo   autorizza   la
          divulgazione  delle  informazioni.  Nel  caso  in  cui  gli
          accordi  bilaterali   o   multilaterali   sui   prezzi   di
          trasferimento sono  esclusi  dallo  scambio  automatico  di
          informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate,  ai
          sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1  e  2,  della  direttiva
          2011/16/UE, le informazioni  di  cui  al  paragrafo  6  del
          medesimo  articolo  alle  quali  si  fa  riferimento  nella
          richiesta che ha portato all'emanazione  di  detto  accordo
          bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 
              1-sexies. Le informazioni che devono essere  comunicate
          ai  sensi  del  comma  1-bis  sono  trasmesse  al  registro
          centrale di cui  alla  lettera  h-quinquies)  del  comma  1
          dell'art. 2.».