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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2016, n. 260

Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonchè altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. (17G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2017
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 16-2-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
ed in particolare l'articolo 17, commi 2 e 4-bis; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e in  particolare  l'articolo
7-bis, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo  22  giugno
2012, n. 105; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n.
368; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n. 54; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,  a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2013, recante la rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
del  personale   della   carriera   diplomatica,   delle   qualifiche
dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero  degli
affari esteri; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 marzo 2016; 
  Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010,
                                n. 95 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio  2010,  n.
95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 4, e' soppresso il primo periodo; 
      2) al comma 5,  la  parola  «novantasei»  e'  sostituita  dalla
parola «novanta»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Nell'ambito della Segreteria  generale,  opera  l'Autorita'
nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990,
n.  185,  che  attende   al   rilascio   delle   autorizzazioni   per
l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese  e  agli
altri  compiti   previsti   dalla   predetta   legge   e   successive
modificazioni;  nonche'  segue,  d'intesa  con  le  altre  competenti
amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero
degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  attinenti
alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a  doppio
uso.»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 1 le parole «, con  riguardo  anche  alla  corretta
applicazione della normativa in tema di  sicurezza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «; promuove la cultura della legalita'; definisce, in
raccordo con le amministrazioni competenti e con le  altre  direzioni
generali, le misure in materia di sicurezza  del  personale  e  degli
uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per  la  parte
non di competenza di altri uffici o strutture.»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  «Le
funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al  dirigente  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4)»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, lettera  a),  le  parole  «Politica  europea  di
sicurezza e difesa»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «Politica  di
sicurezza e di difesa comune»; 
      2) al comma 3, lettera b), le parole «G8/G20»  sono  sostituite
dalle parole «relativi ai gruppi dei Paesi piu' industrializzati»; 
      3) al comma 3, le  lettere  e)  ed  f)  sono  sostituite  dalla
seguente: «d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni  e
istituzioni internazionali competenti per  le  materie  di  cui  alle
lettere da a) a d)»; 
      4) al comma 4, lettera d), le parole «l'Istituto diplomatico  e
con le amministrazioni competenti» sono sostituite dalle seguenti «la
Scuola nazionale dell'amministrazione»; 
      5) al comma 5,  lettera  b),  dopo  le  parole  «degli  addetti
scientifici» sono aggiunte le seguenti: «e il  collegamento  con  gli
enti gestori di lingua e cultura italiana»; 
      6) al comma 5, la lettera i) e' soppressa e dopo la lettera  e)
e' inserita la seguente: «e-bis) tratta le  questioni  di  competenza
delle organizzazioni internazionali per la cooperazione  economica  e
commerciale  e  quelle  relative   alla   tutela   della   proprieta'
intellettuale»; 
      7)  al  comma  7,  lettera  c),  le  parole  «,  linguistica  e
scolastica» sono soppresse; 
      8) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende
ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in
particolare: 
    a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti,  la
rappresentanza politica e la coerenza  delle  azioni  dell'Italia  in
materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito  delle  relazioni
bilaterali, con le  organizzazioni  internazionali,  e  con  l'Unione
europea,  ivi  incluse  quelle  relative  agli  strumenti  finanziari
europei in materia di cooperazione allo sviluppo e  di  politiche  di
vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo,  con  le  banche  e  i
fondi  di  sviluppo  a  carattere  multilaterale  e  in  materia   di
finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi; 
    b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una  volta  delegato,
nell'elaborazione  degli  indirizzi  per  la   programmazione   della
cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi  e  alle  aree  di
intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale
per l'approvazione del Comitato  congiunto  di  cui  all'articolo  21
della legge 11 agosto 2014, n. 125, con  il  contributo  dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo  di  cui  all'articolo  17
della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari,  della
societa' Cassa depositi e prestiti SpA; 
    c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una  volta  delegato,
nella  definizione  dei  contributi  volontari  alle   organizzazioni
internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della  legge
11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto  di
cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli
interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge
11 agosto 2014, n. 125; 
    d) negozia gli accordi con i  Paesi  partner  per  la  disciplina
degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n.
125, e gli altri accordi internazionali in  materia  di  cooperazione
pubblica allo sviluppo; 
    e)  valuta  l'impatto  degli  interventi  di  cooperazione   allo
sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi  programmatici,
ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11  agosto  2014,  n.
125; 
    f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale e il vice ministro della cooperazione  allo  sviluppo,
una volta  delegato,  nell'esercizio  dei  poteri  di  coordinamento,
indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione  pubblica
allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive  all'Agenzia  italiana
per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti  con  la  medesima
Agenzia e con la societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  SpA  per  le
finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125; 
    g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del  Comitato
interministeriale per la cooperazione allo  sviluppo,  del  Consiglio
nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto; 
    h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo  sviluppo,
una volta delegato,  in  tutte  le  altre  funzioni  e  compiti  loro
attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125; 
    i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio
1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per  la  cooperazione
allo sviluppo.»; 
      9) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. La Direzione generale per  la  cooperazione  allo  sviluppo
include  non  piu'  di  sette  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale. I servizi di segretariato di cui al comma  8,  lettera  g),
sono posti  alle  dipendenze  di  dirigenti  o  di  funzionari  della
carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a  consigliere   di
legazione. Nello svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  8  la
Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia  italiana  per  la
cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella  convenzione
stipulata  tra  il  Ministro  e  la   predetta   Agenzia   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera  e),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300.»; 
      10)  al  comma  9,  lettera  o),   le   parole   «dell'Istituto
diplomatico, che segue  altresi'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«d'intesa  con  la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  con  cui
segue»; 
    e) all'articolo  8,  comma  1  le  parole  «inerenti  il  diritto
internazionale e gli studi storici ed archivistici»  sono  sostituite
dalle seguenti «attinenti all'ambito di competenza del Ministero»; 
    f) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1. Al  personale
dirigente di cui all'articolo 15 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  sono  attribuiti  incarichi  presso  l'amministrazione
centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel  rispetto  dei
seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e  successive  modificazioni  e
integrazioni: 
    a) otto unita' di livello dirigenziale generale; 
    b)  trentasette  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'area amministrativa; 
    c) otto unita' di livello  dirigenziale  non  generale  dell'area
della promozione culturale. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono  individuate  fra
le seguenti posizioni organizzative: 
    a)   direttore   generale   della    Direzione    generale    per
l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni; 
    b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale  in
numero non superiore a sette, di cui: 
      1) tre per  consulenza,  ricerca,  studio  e  coordinamento  in
materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso  le  strutture
di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto; 
      2) due con le funzioni  di  vice  direttore  generale/direttore
centrale presso la Direzione generale per le risorse e  l'innovazione
e la Direzione generale per  l'amministrazione,  l'informatica  e  le
comunicazioni; 
      3) uno  con  le  funzioni  di  coordinatore  dell'attivita'  di
programmazione   economico-finanziaria   e   di   bilancio   di   cui
all'articolo 1, comma 3; 
      4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato  generale
del Ministero e degli uffici all'estero; 
    c) non piu' di tre posti funzione di capo di consolato generale; 
    d) non piu' di un posto-funzione di esperto  amministrativo  capo
presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo
decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6  febbraio  1985,
n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo  15  dicembre  2006,  n.  307,
anche con competenza estesa su piu' Paesi. 
  3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono  individuate  tra
le seguenti posizioni organizzative: 
    a) dieci incarichi di capi di uffici  dirigenziali  non  generali
presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di  cui
all'articolo 1, comma 5; 
    b) non oltre  cinque  ulteriori  incarichi  di  capo  di  ufficio
dirigenziale  non   generale   presso   l'amministrazione   centrale,
individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di  cui
all'articolo 1, comma 5; 
    c) consiglieri ministeriali in numero non  superiore  a  quindici
per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa
e di bilancio o per attivita' ispettiva in materia  amministrativa  e
contabile  presso  gli  uffici  di  livello   dirigenziale   generale
dell'amministrazione centrale; 
    d) non  piu'  di  dodici  posti-funzione  di  capo  di  consolato
generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali; 
    e) non piu' di dieci  posti-funzione  di  esperto  amministrativo
presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo
decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6  febbraio  1985,
n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 
  4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono  individuate  tra
le seguenti posizioni organizzative: 
    a) non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per
la programmazione della  promozione  culturale  presso  la  Direzione
generale per il sistema Paese; 
    b) non piu' di un incarico di capo di  ufficio  dirigenziale  non
generale  presso  la  Direzione  generale  per  il   sistema   Paese,
individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di  cui
all'articolo 1, comma 5; 
    c) non piu' di sei incarichi di direttore di istituti italiani di
cultura. 
  5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale  di
cui ai commi 2, 3 e  4  non  sono  attribuibili  a  funzionari  della
carriera diplomatica, ad eccezione della titolarita' degli uffici  di
cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il
Consiglio di amministrazione,  puo'  essere  conferita  a  funzionari
della carriera diplomatica o a dirigenti. 
  6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30  marzo
2001, n.  165  relativamente  al  conferimento  di  incarichi  presso
l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso  uffici
all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto
del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  ed  in
particolare dagli articoli  34,  110  e  110-bis,  primo  comma,  del
precitato decreto.»; 
    g) l'articolo 10 e' abrogato; 
    h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Restano ferme le disposizioni in materia di dotazioni organiche
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
recate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni  e'  il
          seguente: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
              (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - La legge 15 marzo 1997 n. 59 (Delega al  Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio
          1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
          esteri) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario. 
              - La legge 6 febbraio 1985, n. 15 e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1985,n. 39. 
              - La legge 9 luglio 1990, n. 185  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - Il testo dell'art. 7-bis della legge 9  luglio  1990,
          n. 185 e' il seguente: 
              «Art. 7-bis. Ministero degli affari esteri - Unita' per
          le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA). 
              1.  L'Unita'  per  le  autorizzazioni   dei   materiali
          d'armamento (UAMA) del Ministero  degli  affari  esteri  e'
          individuata quale autorita'  nazionale  competente  per  il
          rilascio  delle  autorizzazioni  per   l'interscambio   dei
          materiali   d'armamento   e   per   il    rilascio    delle
          certificazioni  per  le  imprese  e  per  gli   adempimenti
          connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e'
          diretta da un funzionario  della  carriera  diplomatica  di
          grado non inferiore a  Ministro  plenipotenziario  nominato
          dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di
          personale   di   altre   Amministrazioni,   tra   cui,   in
          particolare, personale militare appartenente  al  Ministero
          della difesa, distaccato al Ministero degli  affari  esteri
          ai sensi dell'art. 30. 
              1-bis. Il trattamento economico del personale  militare
          comandato presso l'Autorita' nazionale - UAMA e'  a  carico
          del Ministero  della  difesa  per  le  competenze  fisse  e
          continuative, a carico del Ministero  degli  affari  esteri
          per le competenze accessorie. 
              2. Restano ferme  le  competenze  del  Ministero  della
          difesa circa il registro nazionale delle  imprese,  di  cui
          all'art. 3. 
              - La legge 22 dicembre  1990,  n.  401  (Riforma  degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della cultura e della lingua italiane all'estero) e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  1990,  n.
          302. 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998 n.  286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30   agosto   1999,   n.   203,
          supplemento ordinario 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          supplemento  ordinarioIl  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 agosto 2000, n. 368 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2000, n. 290. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
          2010, n. 54 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
          aprile 2010, n. 85. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio
          2010, n. 95 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          giugno 2010, n. 145. 
              - Il testo dell'art. 74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' il seguente: 
              «Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi 
              1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008 , secondo i rispettivi ordinamenti: 
              a)   a   ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
              alla  concentrazione  dell'esercizio   delle   funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
              all'unificazione delle strutture che svolgono  funzioni
          logistiche  e  strumentali,   salvo   specifiche   esigenze
          organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni  con  la
          rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero  degli
          uffici dirigenziali di livello  generale  e  di  quelli  di
          livello non  generale  adibiti  allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
              b) a ridurre il contingente di personale  adibito  allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
              c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore  al
          dieci per cento della spesa complessiva relativa al  numero
          dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 19 maggio  2010,  n.  95,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1. Amministrazione centrale 
              1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta
          collaborazione  del  Ministro,  l'Amministrazione  centrale
          degli affari esteri e' articolata nelle seguenti  strutture
          di primo livello:  
              a) segreteria generale; 
              b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; 
              c) Ispettorato generale del Ministero  e  degli  uffici
          all'estero; 
              d) Direzioni generali: 
              1) Direzione generale per  gli  affari  politici  e  di
          sicurezza; 
              2) Direzione generale  per  la  mondializzazione  e  le
          questioni globali; 
              3) Direzione generale per l'Unione europea; 
              4) Direzione generale per  la  promozione  del  sistema
          Paese; 
              5) Direzione generale per gli italiani all'estero e  le
          politiche migratorie; 
              6)  Direzione  generale  per   la   cooperazione   allo
          sviluppo; 
              7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione; 
              8)   Direzione    generale    per    l'amministrazione,
          l'informatica e le comunicazioni; 
              e) Servizi: 
              1)  Servizio  per  la   stampa   e   la   comunicazione
          istituzionale; 
              2) Servizio per gli affari giuridici,  del  contenzioso
          diplomatico e dei trattati. 
              2. Ciascun direttore generale  e'  coadiuvato  da  Vice
          direttori  generali/Direttori  centrali,  in   numero   non
          superiore a cinque per ciascuna Direzione  generale  e  nel
          limite massimo complessivo di venti, nominati  con  decreto
          del  Ministro  recante  l'attribuzione   dei   settori   di
          rispettiva competenza. Le funzioni vicarie  sono  conferite
          ad un Vice direttore  generale/Direttore  centrale  con  il
          grado di Ministro plenipotenziario per  ciascuna  Direzione
          generale. 
              3. Nell'ambito della Direzione generale per le  risorse
          e l'innovazione viene conferito, ai sensi  dell'  art.  19,
          comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e
          successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima
          fascia di coordinatore delle  attivita'  di  programmazione
          economico-finanziaria e di bilancio.  Tale  incarico  viene
          conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli
          del  Ministero,  fermo  restando  quanto   previsto   dalla
          specifica normativa in materia di conferimento di incarichi
          dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri
          ministeriali. 
              4. Presso la Direzione generale per  l'amministrazione,
          l'informatica e  le  comunicazioni,  un  incarico  di  Vice
          direttore   generale/Direttore   centrale    puo'    essere
          attribuito ad un  funzionario  di  grado  non  inferiore  a
          consigliere di ambasciata, anche nel caso  di  conferimento
          delle funzioni vicarie del direttore generale. 
              5.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale,  nel  numero  complessivo   di
          novanta  unita',  nonche'  alla  definizione  dei  relativi
          compiti si provvede, entro  120  giorni  dalla  entrata  in
          vigore del presente regolamento, con  decreto  ministeriale
          di natura non regolamentare, ai sensi dell' art. 17,  comma
          4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400  ,  e
          successive modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 19 maggio  2010,  n.  95,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2. Segretario generale 
              1. Nell'ambito delle funzioni previste  dall'  art.  6,
          comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il
          Segretario generale coadiuva direttamente  il  Ministro  ai
          fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi  del
          Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne
          assicura la continuita' delle funzioni,  coordinandone  gli
          uffici e le attivita'. 
              2. Il Segretario  generale  e'  assistito  da  un  Vice
          Segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie.
          Essi  si  avvalgono  delle  unita'  e  degli  uffici  della
          segreteria generale. 
              3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare,
          sotto  i  diversi  aspetti,  l'unita'  di   indirizzo,   la
          tempestivita' e la  continuita'  dell'azione  degli  uffici
          dell'amministrazione in Italia e all'estero. 
              3-bis. Nell'ambito  della  segreteria  generale,  opera
          l'Autorita' nazionale - UAMA di cui  all'art.  7-bis  della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio  delle
          autorizzazioni  per  l'interscambio  di  armamenti  e   dei
          certificati per le imprese e agli  altri  compiti  previsti
          dalla predetta legge e  successive  modificazioni;  nonche'
          segue, d'intesa con  le  altre  competenti  amministrazioni
          dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli
          affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti
          alla politica di esportazione ed importazione dei materiali
          a doppio uso. 
              4. Per particolari e contingenti esigenze  di  servizio
          che concernono questioni  rientranti  nella  competenza  di
          piu' Direzioni generali e Servizi, il  Segretario  generale
          adotta le  opportune  iniziative  di  coordinamento,  anche
          mediante la temporanea costituzione di appositi  gruppi  di
          lavoro per lo studio e la trattazione  di  tali  questioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato.
          Ai componenti dei gruppi di lavoro  non  viene  corrisposto
          alcun  compenso  ne'  rimborso  spese  a  qualsiasi  titolo
          dovuto.». 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
          Repubblica 19 maggio  2010,  n.  95,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 4. Ispettorato generale  del  Ministero  e  degli
          uffici all'estero 
              1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli  uffici
          all'estero adempie funzioni ispettive e  di  vigilanza  sul
          regolare  funzionamento  e  sulla  gestione  degli   uffici
          centrali e degli  uffici  all'estero  dell'amministrazione;
          promuove la cultura della legalita'; definisce, in raccordo
          con le amministrazioni competenti e con le altre  direzioni
          generali, le misure in materia di sicurezza del personale e
          degli  uffici  centrali  e  all'estero,   dando   ad   esse
          attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o
          strutture. 
              2. L'Ispettore generale del Ministero  e  degli  uffici
          all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da
          ispettori   di   grado   non   inferiore   a    consigliere
          d'ambasciata. Le  funzioni  di  ispettore  sono  attribuite
          altresi' al dirigente di cui all'art. 10, comma 2,  lettera
          b), numero 4). 
              3. Il Ministro  puo',  in  via  eccezionale,  conferire
          speciali incarichi  ispettivi  ad  altri  funzionari  della
          carriera diplomatica di  grado  non  inferiore  a  Ministro
          plenipotenziario, ovvero a dirigenti di  prima  fascia  del
          Ministero.». 
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica 19 maggio  2010,  n.  95,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 5. Direzioni generali 
              1. La Direzione generale per gli affari politici  e  di
          sicurezza attende ai seguenti compiti: 
              a) tratta le  questioni  attinenti  ai  problemi  della
          sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la
          Direzione generale per l'Unione europea e  per  assicurarne
          l'unitarieta' - quelle della Politica estera e di sicurezza
          comune e della Politica di sicurezza e  di  difesa  comune,
          nonche'  le  questioni  attinenti  all'Alleanza  Atlantica,
          all'Organizzazione per la Sicurezza e  la  Cooperazione  in
          Europa e al Consiglio  d'Europa,  al  disarmo  e  controllo
          degli armamenti ed alla non proliferazione; 
              b) tratta le  questioni  politiche  di  competenza  del
          sistema delle Nazioni Unite; 
              c) cura, in raccordo con le  altre  Direzioni  generali
          interessate, la trattazione delle  questioni  attinenti  ai
          diritti umani; 
              d)  cura  la  cooperazione  internazionale  contro   le
          minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la
          criminalita'    organizzata    transnazionale     ed     il
          narcotraffico; 
              e) segue le tematiche politiche e di sicurezza inerenti
          ai processi G8/G20; 
              f) promuove, d'intesa con le altre  Direzioni  generali
          competenti, le relazioni  bilaterali  di  natura  politica,
          economica, culturale e in ogni altro  settore,  attende  ai
          relativi  negoziati,  cura  l'analisi,  la  definizione   e
          l'attuazione   dell'azione   diplomatica   con   i    Paesi
          dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i  Paesi
          dell'Europa orientale non  membri  dell'Unione  europea,  i
          Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale,
          del Mediterraneo e del Medio Oriente,  salve  le  modifiche
          che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o
          gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; 
              g) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle
          cooperazioni  ed  organizzazioni  internazionali  regionali
          relative alle aree geografiche di cui alla lettera f). 
              2. Al direttore generale per gli affari politici  e  di
          sicurezza, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta
          la competenza primaria nella  trattazione  delle  questioni
          multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e
          di sicurezza internazionale. 
              3. La Direzione generale per la mondializzazione  e  le
          questioni globali attende ai seguenti compiti: 
              a)  cura  i  processi  e  le  materie   relativi   alla
          governance globale; 
              b) segue le tematiche economiche, finanziarie e globali
          inerenti ai processi relativi  ai  gruppi  dei  Paesi  piu'
          industrializzati; 
              c)  tratta  le  questioni  relative   alla   disciplina
          internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; 
              d) assicura, d'intesa con le altre  Direzioni  generali
          competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilita'; 
              d-bis)  tratta  le  questioni   di   competenza   delle
          organizzazioni   e   delle    istituzioni    internazionali
          competenti per le materie di cui alle lettere da a) a d); 
              g) promuove, d'intesa con le altre  Direzioni  generali
          competenti, le relazioni  bilaterali  di  natura  politica,
          economica, culturale e in ogni altro  settore,  attende  ai
          relativi  negoziati,  cura  l'analisi,  la  definizione   e
          l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi  dell'Asia
          centro-meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente  e
          Oceania, dell'America centrale e  meridionale,  dell'Africa
          sub-sahariana,  salve  le  modifiche  che  potranno  essere
          disposte con riguardo a singoli Paesi  o  gruppi  di  Paesi
          individuati con decreto ministeriale; 
              h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle
          cooperazioni  ed  organizzazioni  internazionali  regionali
          relative alle aree geografiche di cui alla lettera g). 
              4. La Direzione generale per l'Unione  europea  attende
          ai seguenti compiti: 
              a)  cura  le  attivita'  di  integrazione  europea   in
          relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti
          i   trattati   sull'Unione   europea,   sul   funzionamento
          dell'Unione europea e dell'EURATOM; 
              b) concorre con  le  altre  competenti  amministrazioni
          dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e  ne
          assicura  la  rappresentazione  e  la  coerenza  presso  le
          istituzioni  e  gli  organi  dell'Unione  europea;  cura  i
          rapporti  con  la  Commissione  europea  e  con  le   altre
          istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in  raccordo
          con la Direzione generale per  gli  affari  politici  e  di
          sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna; 
              c)  cura  i  negoziati  sulle  questioni  attinenti  al
          processo di integrazione europea; 
              d) collabora la Scuola  nazionale  dell'amministrazione
          nella formazione  dei  funzionari  pubblici  nelle  materie
          comunitarie; 
              e) promuove, d'intesa con le altre  Direzioni  generali
          competenti, le relazioni  bilaterali  di  natura  politica,
          economica, culturale e in ogni altro  settore,  attende  ai
          relativi  negoziati,  cura  l'analisi,  la  definizione   e
          l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi  membri  e
          candidati  dell'Unione  europea,  i  Paesi   dello   Spazio
          economico europeo, nonche' i Paesi dei  Balcani,  salve  le
          modifiche che  potranno  essere  disposte  con  riguardo  a
          singoli Paesi o gruppi di  Paesi  individuati  con  decreto
          ministeriale; 
              f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle
          altre   cooperazioni   ed   organizzazioni   internazionali
          regionali. 
              5. La Direzione generale per la promozione del  sistema
          Paese attende ai seguenti compiti: 
              a) assicura, d'intesa con le altre  Direzioni  generali
          competenti,  anche  attraverso   la   rete   degli   uffici
          all'estero, la  coerenza  complessiva  delle  attivita'  di
          promozione, sostegno  e  valorizzazione  con  l'estero  del
          Paese e di tutte le sue componenti; 
              b) cura la  diffusione  della  lingua,  della  cultura,
          della  scienza,  della  tecnologia  e   della   creativita'
          italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento e la
          gestione della rete  degli  istituti  di  cultura  e  degli
          addetti scientifici e il collegamento con gli enti  gestori
          di lingua e cultura italiana; tratta le questioni culturali
          e  scientifico-tecnologiche   in   relazione   a   enti   e
          organizzazioni internazionali; 
              c) promuove, nel rispetto delle competenze delle  altre
          amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in
          relazione    ad    enti    di    rispettivo    riferimento,
          l'internazionalizzazione  del  sistema  Paese  e  segue   i
          rapporti con le realta' produttive italiane e  le  relative
          associazioni di categoria, nonche'  con  le  Regioni  e  le
          altre  autonomie  locali  per  quanto  attiene  alle   loro
          attivita' con l'estero; 
              d)  promuove  e  sviluppa,  d'intesa   con   le   altre
          competenti amministrazioni dello Stato, iniziative  dirette
          a sostenere l'attivita' all'estero delle  imprese  italiane
          ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; 
              e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli  enti
          ed organismi di diritto italiano che  assolvono  a  compiti
          relativi alla materia  del  credito  e  degli  investimenti
          all'estero; 
              e-bis)  tratta  le  questioni   di   competenza   delle
          organizzazioni internazionali per la cooperazione economica
          e  commerciale  e  quelle  relative   alla   tutela   della
          proprieta' intellettuale; 
              f)  adotta  le  opportune  iniziative   per   agevolare
          l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca  italiani
          di docenti e  ricercatori  stranieri,  nonche'  l'attivita'
          presso universita' ed enti di ricerca straniera di  docenti
          e ricercatori italiani; 
              g) cura le attivita' di competenza del Ministero  degli
          affari esteri relative alle borse di studio,  nonche'  agli
          scambi giovanili; 
              h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni
          pubbliche, la collaborazione  internazionale  e  bilaterale
          nel settore dello sport; 
              i) (Soppressa). 
              6. Al direttore generale per la promozione del  sistema
          Paese spetta la competenza primaria nella trattazione delle
          questioni tematiche e geografiche riguardanti la promozione
          nel loro insieme delle componenti del sistema  Paese  e  il
          sostegno alle loro esigenze complessive. 
              7. La Direzione generale per gli italiani all'estero  e
          le politiche migratorie attende ai seguenti compiti: 
              a)  promuove,  sviluppa   e   coordina   le   politiche
          concernenti i diritti degli italiani nel mondo; 
              b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a  favore
          degli italiani nel mondo; 
              c)  cura  la  promozione  sociale  delle  collettivita'
          italiane all'estero; 
              d) provvede agli affari consolari; 
              e) segue, d'intesa con  le  competenti  amministrazioni
          dello Stato, le  questioni  concernenti  gli  stranieri  in
          Italia; 
              f)  tratta  le  questioni  sociali  e   migratorie   in
          relazione a enti e organizzazioni internazionali. 
              8. La  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
          sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati  dalla  legge
          11 agosto 2014, n. 125 e in particolare: 
              a) cura,  d'intesa  con  le  altre  direzioni  generali
          competenti, la rappresentanza politica e la coerenza  delle
          azioni  dell'Italia  in  materia  di  cooperazione  per  lo
          sviluppo nell'ambito delle  relazioni  bilaterali,  con  le
          organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea,  ivi
          incluse quelle relative agli strumenti  finanziari  europei
          in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche  di
          vicinato nonche' al  Fondo  europeo  di  sviluppo,  con  le
          banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in
          materia di finanziamento allo  sviluppo,  ivi  inclusi  gli
          strumenti innovativi; 
              b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro,  una  volta
          delegato,  nell'elaborazione   degli   indirizzi   per   la
          programmazione  della   cooperazione   allo   sviluppo   in
          riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo
          alla   definizione   della   programmazione   annuale   per
          l'approvazione del Comitato congiunto di  cui  all'art.  21
          della legge 11  agosto  2014  n.  125,  con  il  contributo
          dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo  di
          cui all'art. 17 della legge medesima, e avvalendosi, per  i
          profili  finanziari,  della  societa'  Cassa   Depositi   e
          Prestiti SpA; 
              c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro,  una  volta
          delegato, nella definizione dei contributi  volontari  alle
          organizzazioni internazionali e dei  crediti  di  cui  agli
          articoli 8 e 27 della legge 11  agosto  2014  n.  125,  per
          l'approvazione del Comitato congiunto di  cui  all'art.  21
          della   legge   medesima,   e   nell'individuazione   degli
          interventi di emergenza umanitaria di cui all'art. 10 della
          legge 11 agosto 2014, n. 125; 
              d) negozia gli accordi  con  i  Paesi  partner  per  la
          disciplina degli interventi di cui all'art. 7  della  legge
          11 agosto 2014, n. 125 e gli altri  accordi  internazionali
          in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo; 
              e) valuta l'impatto degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e la verifica  del  il  raggiungimento  degli
          obiettivi programmatici, ai sensi dell'art.  20,  comma  2,
          della legge 11 agosto 2014, n. 125; 
              f) coadiuva il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  il  vice  ministro   della
          cooperazione   allo   sviluppo,   una    volta    delegato,
          nell'esercizio  del  poteri  di  coordinamento,  indirizzo,
          controllo e vigilanza in materia di  cooperazione  pubblica
          allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive  all'Agenzia
          italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti
          con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa Depositi  e
          Prestiti Spa per le finalita' di cui alla legge  11  agosto
          2014, n. 125; 
              g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del
          Comitato  interministeriale  per   la   cooperazione   allo
          sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione  allo
          sviluppo e del Comitato congiunto; 
              h) coadiuva il Ministro degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  ed  il  vice  ministro  della
          cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le
          altre funzioni e compiti loro  attribuiti  dalla  legge  11
          agosto 2014, n. 125; 
              i) cura i compiti e le funzioni derivanti  dalla  legge
          26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana
          per la cooperazione allo sviluppo. 
              8-bis. La Direzione generale per la  cooperazione  allo
          sviluppo include  non  piu'  di  sette  uffici  di  livello
          dirigenziale non generale. I servizi di segretariato di cui
          al comma 8, lettera  g),  sono  posti  alle  dipendenze  di
          dirigenti o di funzionari  della  carriera  diplomatica  di
          grado non  inferiore  a  consigliere  di  legazione.  Nello
          svolgimento dei compiti di cui  al  comma  8  la  Direzione
          generale opera in raccordo con l'Agenzia  italiana  per  la
          cooperazione allo sviluppo con  modalita'  stabilite  nella
          convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia
          ai sensi dell'art. 8, comma  4,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              9. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione
          attende ai seguenti compiti: 
              a) assicura  la  programmazione  e  la  coerenza  della
          gestione delle risorse umane e finanziarie; 
              b)   promuove   l'innovazione   organizzativa   e    la
          semplificazione normativa e delle procedure amministrative; 
              c) cura l'organizzazione degli  uffici  centrali  e  di
          quelli all'estero; 
              d)  predispone  il  bilancio   e   cura   l'allocazione
          strategica delle risorse finanziarie; 
              e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del
          personale; 
              f) promuove l'attuazione di politiche del personale per
          le pari opportunita'; 
              g)  cura  la  liquidazione  del  trattamento  economico
          spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi  e
          trasporti; 
              h)  provvede  alla   determinazione   del   trattamento
          economico all'estero  e  delle  provvidenze  a  favore  del
          personale; 
              i) cura l'elaborazione  di  proposte  di  provvedimenti
          legislativi e  regolamentari  concernenti  il  personale  e
          l'amministrazione; 
              l) tratta il contenzioso del personale  e  provvede  ai
          procedimenti disciplinari; 
              m) cura le  relazioni  sindacali  e  la  contrattazione
          collettiva integrativa; 
              n) concorre alla promozione della presenza di personale
          italiano presso le organizzazioni internazionali; 
              o)  provvede  alla  formazione  ed  al  perfezionamento
          professionale del  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,    d'intesa     con     la     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione con cui segue  la  preparazione  degli
          aspiranti alla carriera diplomatica. 
              10.  La  Direzione  generale   per   l'amministrazione,
          l'informatica  e  le  comunicazioni  attende  ai   seguenti
          compiti: 
              a)  tratta  le   questioni   relative   ai   mezzi   di
          funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; 
              b)   provvede   all'acquisto,   vendita,   costruzione,
          locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed
          immobili,   destinati    ad    attivita'    di    interesse
          dell'amministrazione degli affari esteri; 
              c)  dispone  finanziamenti  alle  sedi   all'estero   e
          provvede ai relativi controlli; 
              d) cura la gestione  e  lo  sviluppo  delle  tecnologie
          informatiche; 
              e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed
          assicura la gestione delle relative infrastrutture; cura la
          sicurezza informatica; 
              f)  assicura  lo  svolgimento  e  lo   sviluppo   delle
          attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; 
              g) cura la ricezione, la spedizione e la  distribuzione
          del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria; 
              h) promuove l'innovazione tecnologica negli  ambiti  di
          competenza.». 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 19 maggio  2010,  n.  95,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 8. Comitati 
              1. Entro i limiti delle risorse  umane,  finanziarie  e
          strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro
          puo'  istituire  con  proprio  decreto,  nel  rispetto  del
          principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali
          comitati per l'esame di questioni attinenti  all'ambito  di
          competenza del Ministero, affidandone la presidenza anche a
          soggetti estranei all'Amministrazione.».