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DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 3

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea. (17G00010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
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Testo in vigore dal: 19-4-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014; 
  Vista  la  direttiva  2014/104/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 novembre 2014  relativa  a  determinate  norme  che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante codice del consumo; 
  Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  e  successive
modificazioni,  recante  istituzione  di  Sezioni  specializzate   in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16  della  legge  12  dicembre
2002, n. 273; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.
217, concernente regolamento recante norme in  materia  di  procedure
istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e
del mercato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione e oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina,  anche  con  riferimento  alle
azioni collettive ((di cui al titolo VIII-bis del  libro  quarto  del
codice di procedura civile)), il diritto al risarcimento in favore di
chiunque ha subito un danno a causa di  una  violazione  del  diritto
della concorrenza da parte di  un'impresa  o  di  un'associazione  di
imprese. ((1)) ((2)) ((5)) ((4)) 
  2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro  cessante
e gli interessi e non determina sovracompensazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che
"Le disposizioni della presente  legge  si  applicano  alle  condotte
illecite poste in essere successivamente alla data della sua  entrata
in vigore. Alle condotte illecite  poste  in  essere  precedentemente
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima
data di entrata in vigore". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L.  30  dicembre
2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma  1)
che la modifica di cui al comma 1 del presente  articolo  entrava  in
vigore il 19/10/2020. 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L.  30  dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020,
n. 8, ha successivamente disposto (con l'art.  7,  comma  1)  che  la
modifica di cui al comma 1 del presente articolo entra in  vigore  il
19/11/2020. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  - La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9  novembre
2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica  di
cui al comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/05/2021. 
  - L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L.
12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre  2020,  n.
149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione  del  su  indicato
D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020,  n.
176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal  D.L.  28  ottobre
2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020,
n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la modifica di cui al
comma 1 del presente articolo entra in vigore il 19/05/2021.