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LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal:  29-12-2002

Art. 16

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali
specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.