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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal: 21-6-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117,  sesto  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante  norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita' di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per  incentivare  la  qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario, ed in particolare l'articolo 16, cosi' come modificato
dall'articolo 14, comma  3-bis,  lettera  b),  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 
  Visto l'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 agosto 2015; 
  Udito  il  parere  reso  dalla  Sezione  consultiva  per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con i Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende: 
  a) per  «Ministro»  e  «Ministero»,  il  Ministro  e  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni; 
  c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di  prima
fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l,  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di  cui
all'articolo 16, comma 1, della legge; 
  e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori
scientifico-disciplinari»,  i  settori  concorsuali,  i  macrosettori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui  all'articolo
15, comma 1, della legge; 
  f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo
16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1,  comma
1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18,  di  riordino  del
Consiglio universitario nazionale; 
  g) per «criteri», gli elementi  di  giudizio  suscettibili  di  una
valutazione di carattere qualitativo; 
  h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono  suscettibili
di una quantificazione e quindi possono essere valutati  mediante  il
risultato di una misura; 
  i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante  i  quali  e'
resa  possibile  la  quantificazione  e  quindi  la  misurazione  dei
parametri; 
  l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di  un  indicatore
cui  corrisponde  un  adeguato  grado  di  impatto  della  produzione
scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo; 
  m)  per  «commissione»,  la  commissione  nazionale  di  professori
ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge; 
  n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale; 
  o)  per  «CRUI»,  la  Conferenza  dei  rettori  delle   universita'
italiane; 
  p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del  sistema
universitario e della ricerca. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione: 
              «Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e  libero  ne
          e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali
          sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». 
              - La legge 9  maggio  1989,  n.  168  (Istituzione  del
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica), e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          11 maggio 1989, n. 108, S.O. 
              - La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove  disposizioni
          concernenti i professori e  i  ricercatori  universitari  e
          delega al Governo per  il  riordino  del  reclutamento  dei
          professori  universitari),  e'   stata   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art.  16  (Istituzione  dell'abilitazione  scientifica
          nazionale). - 1. E'  istituita  l'abilitazione  scientifica
          nazionale,   di    seguito    denominata    «abilitazione».
          L'abilitazione ha durata di sei anni e  richiede  requisiti
          distinti per le  funzioni  di  professore  di  prima  e  di
          seconda fascia. L'abilitazione  attesta  la  qualificazione
          scientifica  che  costituisce  requisito   necessario   per
          l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del Ministro, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate
          le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al
          conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai  criteri
          di cui al comma 3. 
              3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: 
              a)  l'attribuzione   dell'abilitazione   con   motivato
          giudizio fondato  sulla  valutazione  dei  titoli  e  delle
          pubblicazioni scientifiche,  previa  sintetica  descrizione
          del contributo individuale  alle  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo svolte,  ed  espresso  sulla  base  di  criteri  e
          parametri  differenziati  per  funzioni   e   per   settore
          concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti  il
          CUN e l'ANVUR; 
              b) la possibilita' che il decreto di cui  alla  lettera
          a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
          candidato  puo'  presentare  ai  fini   del   conseguimento
          dell'abilitazione, anche differenziato  per  fascia  e  per
          area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; 
              c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
          e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
          e di revisione o adeguamento degli stessi con  la  medesima
          procedura  adottata  per  la  loro  definizione;  la  prima
          verifica e' effettuata dopo il primo biennio; 
              d) la presentazione della domanda per il  conseguimento
          dell'abilitazione  senza  scadenze   prefissate,   con   le
          modalita'  individuate   nel   regolamento   medesimo;   il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a); 
              e) i termini  e  le  modalita'  di  espletamento  delle
          procedure   di   abilitazione,   distinte    per    settori
          concorsuali, e l'individuazione di modalita'  informatiche,
          idonee a  consentire  la  conclusione  delle  stesse  entro
          cinque mesi dalla data  di  scadenza  del  termine  per  la
          presentazione  delle  domande  da   parte   dei   candidati
          all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli  atti
          e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; 
              f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
          carico delle disponibilita' di bilancio  degli  atenei,  di
          un'unica commissione nazionale di durata  biennale  per  le
          procedure di abilitazione alle funzioni  di  professore  di
          prima e di seconda fascia,  mediante  sorteggio  di  cinque
          commissari all'interno di una lista di professori  ordinari
          costituita ai sensi della  lettera  h).  La  partecipazione
          alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
          da' luogo alla corresponsione di  compensi,  emolumenti  ed
          indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
          di cui alla lettera i) e fatta  salva  la  durata  biennale
          della commissione, il regolamento di cui al presente  comma
          puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
          commissione; 
              g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
          f)  faccia  parte  piu'  di  un  commissario  della  stessa
          universita'; la possibilita' che i commissari  in  servizio
          presso atenei italiani  siano,  a  richiesta,  parzialmente
          esentati dalla ordinaria attivita'  didattica,  nell'ambito
          della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
          la finanza pubblica; 
              h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
          all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
          contenente   i   nominativi   dei    professori    ordinari
          appartenenti allo stesso che hanno presentato  domanda  per
          esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
          la   propria   attivita'   scientifica   complessiva,   con
          particolare     riferimento     all'ultimo     quinquennio;
          l'inclusione nelle liste dei soli professori  positivamente
          valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in  possesso  di
          un curriculum, reso pubblico per via  telematica,  coerente
          con i criteri e i parametri di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma,  riferiti  alla  fascia  e  al  settore  di
          appartenenza; 
              i) il sorteggio di cui alla lettera  h)  garantisce  la
          rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;  la
          commissione puo'  acquisire  pareri  scritti  pro  veritate
          sull'attivita'  scientifica  dei  candidati  da  parte   di
          esperti revisori in possesso delle caratteristiche  di  cui
          alla lettera h); il parere  e'  obbligatorio  nel  caso  di
          candidati afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare
          non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
          ed allegati agli atti della procedura; 
              l)  il  divieto  per  i   commissari   di   far   parte
          contemporaneamente  di   piu'   di   una   commissione   di
          abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
          di  commissioni  per  il   conferimento   dell'abilitazione
          relativa a qualunque settore concorsuale; 
              m) la preclusione, in  caso  di  mancato  conseguimento
          dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova  domanda   di
          abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa  fascia
          o per la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
          successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in
          caso di conseguimento dell'abilitazione, a  presentare  una
          nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e  per
          la  stessa  fascia,  nei  quarantotto  mesi  successivi  al
          conseguimento della stessa; 
              m-bis) l'applicazione alle procedure  di  abilitazione,
          in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; 
              n)  la  valutazione   dell'abilitazione   come   titolo
          preferenziale   per   l'attribuzione   dei   contratti   di
          insegnamento di cui all'art. 23, comma 2; 
              o) lo svolgimento delle procedure per il  conseguimento
          dell'abilitazione  presso  universita'  dotate  di   idonee
          strutture e l'individuazione delle procedure per la  scelta
          delle  stesse;  le  universita'  prescelte  assicurano   le
          strutture e il supporto  di  segreteria  nei  limiti  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  e
          sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  ciascuna
          commissione;  di  tale   onere   si   tiene   conto   nella
          ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 
              4. Il conseguimento dell'abilitazione  scientifica  non
          costituisce titolo  di  idoneita'  ne'  da'  alcun  diritto
          relativamente al reclutamento in ruolo  o  alla  promozione
          presso un'universita' al di fuori delle procedure  previste
          dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121
          (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, commi  3  e  3-bis,
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
          la semplificazione e la trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «Art. 14 (Conclusione  delle  procedure  in  corso  per
          l'abilitazione scientifica nazionale). - (Omissis). 
              3. Le procedure previste  dall'art.  3,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 14 settembre 2011,  n.  222,  relative  all'anno
          2014, sono  indette  entro  il  28  febbraio  2015,  previa
          revisione del regolamento di  cui  all'art.  16,  comma  2,
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              3-bis. Alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'art.  15,  comma  2,  la  parola:  "trenta"  e'
          sostituita dalla seguente: "venti"; 
              b) all'art. 16: 
              1) al comma 1, le parole:  "durata  quadriennale"  sono
          sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni"; 
              2) al comma 3: 
              2.1)  alla  lettera  a),  la  parola:  "analitica"   e'
          soppressa, le parole: "area disciplinare"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR"; 
              2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita
          dalla seguente: "dieci"; 
              2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito  decreto
          ministeriale"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  la
          medesima procedura adottata per  la  loro  definizione;  la
          prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio"; 
              2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
              "d) la presentazione della domanda per il conseguimento
          dell'abilitazione  senza  scadenze   prefissate,   con   le
          modalita'  individuate   nel   regolamento   medesimo;   il
          regolamento disciplina altresi' il termine entro  il  quale
          inderogabilmente deve essere  conclusa  la  valutazione  di
          ciascuna domanda e  le  modalita'  per  l'eventuale  ritiro
          della stessa a seguito della conoscibilita'  dei  parametri
          utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
          nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
          a)"; 
                    2.5) alla lettera f),  la  parola:  "quattro"  e'
          sostituita dalla  seguente:  "cinque",  le  parole  da:  "e
          sorteggio  di  un  commissario"  fino  a:   "(OCSE)"   sono
          soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ".
          Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla
          lettera  i)  e  fatta  salva  la  durata   biennale   della
          commissione, il regolamento di cui al presente  comma  puo'
          disciplinare la  graduale  sostituzione  dei  membri  della
          commissione"; 
              2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione"
          fino alla fine della lettera sono soppresse; 
              2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino
          a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio
          di cui alla lettera h)  garantisce  la  rappresentanza  fin
          dove     possibile      proporzionale      dei      settori
          scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
          partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
          scientifico-disciplinare compreso nel  settore  concorsuale
          al quale afferiscano almeno dieci professori  ordinari;"  e
          dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla  lettera
          h);" sono inserite le seguenti: "il parere e'  obbligatorio
          nel   caso   di   candidati   afferenti   ad   un   settore
          scientifico-disciplinare    non     rappresentato     nella
          commissione;"; 
              2.8) alla lettera m), le  parole  da:  "a  partecipare"
          fino  alla  fine  della  lettera  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "a presentare una nuova domanda di  abilitazione,
          per lo stesso settore e per  la  stessa  fascia  o  per  la
          fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla
          data  di  presentazione  della  domanda  e,  in   caso   di
          conseguimento dell'abilitazione,  a  presentare  una  nuova
          domanda di abilitazione, per lo stesso  settore  e  per  la
          stessa  fascia,  nei   quarantotto   mesi   successivi   al
          conseguimento della stessa"; 
              2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
              "m-bis) l'applicazione alle procedure di  abilitazione,
          in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
          decreto-legge 21  aprile  1995,  n.  120,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.".» 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche),  e'  stato  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa  e  didattica),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. 
          - Il decreto del Presidente della Repubblica  14  settembre
          2011,  n.  222  (Regolamento  concernente  il  conferimento
          dell'abilitazione scientifica nazionale  per  l'accesso  al
          ruolo dei professori universitari,  a  norma  dell'art.  16
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 30 dicembre 2010, n. 240, si  vedano  le
          note alle premesse. 
              - Per l'art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
          n. 240, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  15,  comma  1,  della
          citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
              «Art.    15    (Settori    concorsuali    e     settori
          scientifico-disciplinari). - 1. Entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge il Ministro,
          con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il
          Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
          criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai
          quali  si  svolgono  le  procedure  per  il   conseguimento
          dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali
          sono raggruppati  in  macro  settori  concorsuali.  Ciascun
          settore  concorsuale  puo'  essere  articolato  in  settori
          scientifico-disciplinari,     che      sono      utilizzati
          esclusivamente per quanto previsto agli  articoli  16,  18,
          22,  23  e  24  della  presente  legge,  nonche'   per   la
          definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17,
          commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 
              - Per l'art. 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
          n. 240, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
          della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del  Consiglio
          universitario nazionale): 
              «Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario
          nazionale (CUN) e' organo elettivo  di  rappresentanza  del
          sistema universitario ed e' composto da: 
                a) professori e ricercatori eletti in  rappresentanza
          di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
          numero  non  superiore  a  quattordici,  con  decreto   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
          Per ciascuna area sono eletti un professore  ordinario,  un
          professore associato e un ricercatore 
          (Omissis).».