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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2016, n. 92

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. (16G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2024)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 31-5-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile  2016,  n.  57,  recante  disposizioni  di
delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, in particolare  l'articolo
1, commi 610 e 613; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; 
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35; 
  Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
  Ritenuto che il tempestivo esercizio  della  delega  consente,  con
l'attuazione  anche  parziale   del   regime   transitorio   di   cui
all'articolo 2, comma 17, della legge  28  aprile  2016,  n.  57,  il
mantenimento in servizio senza  soluzione  di  continuita'  e  previo
giudizio di conferma, dei giudici di pace,  dei  giudici  onorari  di
tribunale e dei vice procuratori onorari in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, attesa  l'imminente  scadenza
del periodo di proroga di cui all'articolo 1, commi 610 e 613,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2016; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Primo mandato dei magistrati onorari in servizio 
 
  1. I giudici di pace, i giudici  onorari  di  tribunale  e  i  vice
procuratori onorari in servizio alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto possono  essere  confermati  nell'incarico,  per  un
primo mandato di durata  quadriennale,  se  ritenuti  idonei  secondo
quanto disposto dall'articolo 2. 
  2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del  sessantottesimo
anno di eta'. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 610  e  613,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
              "610.  I  giudici  onorari  di  tribunale  e   i   vice
          procuratori onorari il cui mandato  scade  il  31  dicembre
          2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore  conferma
          a   norma   dell'articolo   42-quinquies,   primo    comma,
          dell'ordinamento giudiziario, di cui al  regio  decreto  30
          gennaio 1941, n. 12, nonche'  i  giudici  di  pace  il  cui
          mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non  e'
          consentita un'ulteriore conferma a norma  dell'articolo  7,
          comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
          modificazioni, sono ulteriormente prorogati  nell'esercizio
          delle rispettive funzioni a far data dal  1º  gennaio  2016
          fino alla riforma organica della magistratura  onoraria  e,
          comunque, non oltre il 31 maggio 2016." 
              "613.  All'articolo   245,   comma   1,   del   decreto
          legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non  oltre
          il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle  seguenti:  «non
          oltre il 31 maggio 2016».". 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2006,   n.   25
          (Istituzione  del  Consiglio  direttivo  della   Corte   di
          cassazione e nuova disciplina dei  consigli  giudiziari,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera  c),  della  L.  25
          luglio  2005,  n.  150),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  28  febbraio  2008,   n.   35
          (Coordinamento delle disposizioni in  materia  di  elezioni
          del Consiglio direttivo della Corte  di  cassazione  e  dei
          consigli giudiziari, a  norma  dell'articolo  7,  comma  1,
          della legge 30 luglio 2007, n. 111),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56. 
              Il regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12  (Ordinamento
          giudiziario), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          febbraio 1941, n. 28. 
              Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  17,  della
          legge 28 aprile 2016, n.  57  (Delega  al  Governo  per  la
          riforma  organica  della  magistratura  onoraria  e   altre
          disposizioni sui giudici di pace): 
              "Art. 2. Principi e criteri direttivi. 
              (Omissis). 
              17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,
          comma 1, lettera r), il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) regolare  la  durata  dell'incarico  dei  magistrati
          onorari in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  legislativo   ovvero   dell'ultimo   dei   decreti
          legislativi emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
          all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri: 
              1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari  di
          cui al presente  comma  sia  disposta  dal  Ministro  della
          giustizia, previa  deliberazione  del  Consiglio  superiore
          della magistratura, sulla base del  giudizio  di  idoneita'
          formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b),
          dalla sezione autonoma del Consiglio  giudiziario,  di  cui
          alla lettera q) del comma  1  dell'articolo  1,  dopo  aver
          acquisito i  pareri  dei  presidenti  di  tribunale  o  dei
          procuratori  della   Repubblica,   nonche'   dei   consigli
          dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato
          onorario ha esercitato le sue funzioni; 
              2) prevedere che i magistrati onorari in servizio  alla
          data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  ovvero
          dell'ultimo dei decreti legislativi emanati  in  attuazione
          della  delega  di  cui  all'articolo   1   possano   essere
          confermati nell'incarico per quattro  mandati  ciascuno  di
          durata quadriennale, prevedendo che nel  corso  del  quarto
          mandato  i  giudici  onorari  possano  svolgere  i  compiti
          inerenti all'ufficio per il processo e i  vice  procuratori
          onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al
          comma 6, lettera b), numero 1);  prevedere  che  quando  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura,   in   sede   di
          deliberazione  per  la  conferma  dell'incarico,  riconosca
          l'esistenza   di   specifiche    esigenze    di    servizio
          relativamente  all'ufficio  per  il  quale  la  domanda  di
          conferma e' proposta,  nel  corso  del  quarto  mandato  il
          magistrato   onorario   possa   essere   destinato    anche
          all'esercizio di funzioni giudiziarie. Dall'attuazione  del
          presente numero non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
          a carico della finanza pubblica; 
              3) prevedere che  quanto  previsto  al  numero  2)  del
          presente comma si applichi anche ai magistrati onorari  che
          hanno compiuto il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  alla
          scadenza di tre quadrienni, i quali possono essere, a norma
          di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati  sino
          al raggiungimento del limite massimo  di  eta'  di  cui  al
          numero 4); 
              4)  prevedere  che,  in  ogni   caso,   l'incarico   di
          magistrato  onorario  cessi  con  il   raggiungimento   del
          sessantottesimo anno di eta'; 
              b) individuare e regolamentare le funzioni e i  compiti
          che possono essere svolti dai giudici onorari  in  servizio
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
          ovvero  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi  emanati  in
          attuazione della delega di cui all'articolo 1,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              1)  prevedere  che  i  giudici  onorari  di   tribunale
          confluiscano nell'ufficio del giudice di pace, a  decorrere
          dal quinto anno successivo alla data di entrata  in  vigore
          del decreto  legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei  decreti
          legislativi emanati  in  attuazione  della  delega  di  cui
          all'articolo 1; 
              2) prevedere che il  presidente  del  tribunale  possa,
          fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data  di
          cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il  processo  i
          giudici onorari di tribunale e, a  domanda,  i  giudici  di
          pace; 
              3) prevedere che, fino alla scadenza  del  quarto  anno
          successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del
          tribunale possa assegnare, anche fuori  dei  casi  previsti
          dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni
          del Consiglio superiore della magistratura, la  trattazione
          di nuovi procedimenti civili e  penali  di  competenza  del
          tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale; 
              4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla
          scadenza del quarto anno successivo alla  data  di  cui  al
          numero 1), assegni la  trattazione  di  nuovi  procedimenti
          civili e penali di competenza dell'ufficio del  giudice  di
          pace  esclusivamente  ai  giudici  di  pace  in   servizio;
          prevedere che la disposizione di cui al presente numero  si
          applichi anche  ai  giudici  di  pace  che  hanno  proposto
          domanda ai sensi del numero 2); 
              5) prevedere che i criteri previsti dalla  legislazione
          vigente alla data di cui al numero 1) per  la  liquidazione
          delle indennita' spettanti ai giudici di pace e ai  giudici
          onorari di tribunale continuino  ad  applicarsi  fino  alla
          scadenza del quarto anno successivo alla medesima data; 
              c) prevedere che i criteri previsti dalla  legislazione
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  ovvero  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi
          emanati in attuazione della delega di  cui  all'articolo  1
          per la liquidazione  delle  indennita'  spettanti  ai  vice
          procuratori onorari continuino ad applicarsi  per  i  primi
          quattro anni dalla predetta data; 
              d) prevedere che i procedimenti  disciplinari  pendenti
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
          ovvero  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi  emanati  in
          attuazione  della  delega  di  cui  all'articolo  1   siano
          regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data; 
              e) prevedere che per  i  fatti  commessi  anteriormente
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
          ovvero  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi  emanati  in
          attuazione della delega di cui all'articolo 1 continuino ad
          applicarsi, se piu' favorevoli, le disposizioni in  materia
          di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data. 
              18. (Omissis).".