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LEGGE 30 luglio 2007, n. 111

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario.

note: Entrata in vigore della legge: 31-7-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-2007

Art. 7

(Delega al Governo per l'adozione
di norme di coordinamento in materia
di ordinamento giudiziario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge;
b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.