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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 febbraio 2016, n. 65

Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (16G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2016
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vigente al 17/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-5-2016
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Vista la direttiva 2014/94/UE che stabilisce un  quadro  comune  di
misure per la realizzazione di un'infrastruttura per  i  combustibili
alternativi nell'Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio
e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti; 
  Vista  la  decisione  280/2004/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e il successivo Regolamento (CE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
relativi ad un meccanismo  per  monitorare  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto; 
  Vista la decisione n. 406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati
membri atti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ai fini  di
adempiere agli impegni della comunita' in materia di riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020; 
  Visto il Libro Bianco  dei  trasporti  relativo  alla  "Tabella  di
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una  politica
dei trasporti competitiva e sostenibile", adottato dalla  Commissione
europea nel marzo 2011, che definisce una strategia di lungo  periodo
indicando linee di azione per  la  mobilita'  e  la  riduzione  delle
emissioni in atmosfera; 
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo  del  23  e  24  ottobre
2014, che ha accolto la proposta della Commissione confermando che al
2030 devono essere conseguiti gli obbiettivi del 40% di riduzione  di
gas climalteranti, del 27% di energia da fonti rinnovabili,  del  27%
di riduzione dei consumi energetici; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  "Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"; 
  Visto l'articolo 1, comma 1110, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, ai sensi del quale per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto, previste dalla delibera  CIPE
n. 123 del 19 dicembre 2002, e' istituito un Fondo rotativo; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  "Misure
urgenti per la crescita  del  Paese",  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ed in  particolare  l'articolo  57,
comma 1, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1,  comma  1112,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ha  previsto  altresi'  che  a
valere sul Fondo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1 possono
essere concessi finanziamenti a tasso agevolato  a  soggetti  privati
operanti in determinati settori espressamente elencati; 
  Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, che approva  il
"Piano di azione  nazionale  per  la  riduzione  delle  emissioni  di
gas-serra" e la successiva delibera CIPE n.17 dell'8 marzo  2013  che
aggiorna tale Piano di azione; 
  Visto il Piano  Nazionale  Infrastrutturale  per  la  ricarica  dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre) di  cui  all'articolo
17-septies, comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Considerato che i settori presi in considerazione dall'articolo 57,
comma 1, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  sono  quelli
dell'efficienza  energetica,  delle  rinnovabili,  del  contrasto  al
dissesto idrogeologico e sismico,  della  diffusione  di  prodotti  e
processi produttivi che comportino una riduzione dell'inquinamento  e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita; 
  Considerato che il comma 4 del citato articolo 57 del decreto-legge
22 giugno  2012,  n.  83,  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori  di
cui al comma 1 del  medesimo  articolo  possono  essere  integrati  o
modificati; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad integrare i settori gia'
individuati dal citato articolo 57 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83,  con  quello  della  mobilita'  sostenibile,  ivi  inclusa  la
realizzazione di infrastrutture per la ricarica  veloce  dei  veicoli
elettrici  e  per  l'erogazione  di  combustibili   alternativi,   il
trasporto collettivo e condiviso; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2186/2015, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  17
dicembre 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 1649 del 25 gennaio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Integrazione dell'articolo 57, comma 1, 
                  del decreto-legge n. 83 del 2012 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 57, comma 4,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai settori di cui al  comma  1  del
medesimo articolo e' aggiunto il seguente: 
    "Infrastrutture per la  ricarica  dei  veicoli  elettrici  e  per
l'erogazione di  combustibili  alternativi,  trasporto  collettivo  e
condiviso, e in generale mobilita' sostenibile.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o  alle  quali e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Per il testo dell'articolo 57  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, si veda nelle note alle premesse. 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  15  gennaio  1994,  n.  65  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
          cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il  9
          maggio 1992) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  23
          del 29 gennaio 1994, S.O. n. 16. 
              -  La  legge  1°  giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a
          Kyoto l'11 dicembre  1997)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.142 del 19 giugno 2002, S.O. n. 129. 
              - La direttiva 2014/94/UE del 22  ottobre  2014,  sulla
          realizzazione  di  un'infrastruttura  per  i   combustibili
          alternativi,  e'  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea del 28.10.2014, n. L 307/1. 
              - La decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativa ad  un  meccanismo
          per monitorare le emissioni di gas a  effetto  serra  nella
          comunita'  e  per  attuare  il  protocollo  di  Kyoto,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          19 febbraio 2004, n. L 49. 
              -  Il  Regolamento  (UE)  n.  525/2013  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013  relativo  a  un
          meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle  emissioni
          di  gas  a  effetto  serra  e  di  comunicazione  di  altre
          informazioni in materia di cambiamenti climatici a  livello
          nazionale e dell'Unione europea e che abroga  la  decisione
          n. 280/2004/CE  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          18 giugno 2013, n. L 165. 
              - La decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 23 aprile  2009  concernente  gli  sforzi
          degli Stati membri per  ridurre  le  emissioni  dei  gas  a
          effetto serra al  fine  di  adempiere  agli  impegni  della
          Comunita' in materia di riduzione delle emissioni di gas  a
          effetto serra entro il 2020, e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea  del  5  giugno  2009,  n.  L
          140/136. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  15
          luglio 1986, n. 162. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1110,
          della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299: 
              "Art. 1 (Omissis). - 1110. Per il  finanziamento  delle
          misure finalizzate all'attuazione del Protocollo  di  Kyoto
          alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
          climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso esecutivo
          dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera
          CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  68  del  22   marzo   2003,   e   successivi
          aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo. 
              (Omissis).". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   57   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito   con
          modificazioni  dalla  legge   7   agosto   2012,   n.   134
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          22 giugno 2012,  n.  83,  recante  misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          giugno 2012, n. 147, S.O.: 
              "Art.  57  (Misure  per  lo  sviluppo  dell'occupazione
          giovanile nel settore della green economy). - 1. Dalla data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto, e'  abrogato
          l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre  2006  n.
          296, e a valere sul Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma
          1110, della legge 27 dicembre 2006 n.  296  possono  essere
          concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati
          che operano nei seguenti settori: 
                a)  protezione  del  territorio  e  prevenzione   del
          rischio idrogeologico e sismico; 
                b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di
          «seconda e terza generazione»; 
                b-bis)  ricerca,  sviluppo  e   produzione   mediante
          bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da  biomasse  e
          scarti vegetali; 
                c) ricerca, sviluppo, produzione e  installazione  di
          tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione»,
          «solare termo-dinamico», «solare  fotovoltaico»,  biomasse,
          biogas e geotermia; 
                d)  incremento  dell'efficienza  negli   usi   finali
          dell'energia nei settori civile, industriale  e  terziario,
          compresi gli interventi di social housing. 
                d-bis) processi di  produzione  o  valorizzazione  di
          prodotti, processi produttivi od  organizzativi  o  servizi
          che, rispetto alle alternative disponibili, comportino  una
          riduzione  dell'inquinamento  e  dell'uso   delle   risorse
          nell'arco dell'intero ciclo di vita. 
              2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma  1,  i
          progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti
          nei settori di cui al comma 1 devono prevedere  occupazione
          aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani  con  eta'  non
          superiore a 35 anni alla data di assunzione.  Nel  caso  di
          assunzioni superiori a tre  unita',  almeno  un  terzo  dei
          posti e'  riservato  a  giovani  laureati  con   eta'   non
          superiore a 28 anni. Per singola  impresa  richiedente,  le
          nuove assunzioni devono  essere  aggiuntive  rispetto  alla
          media  totale  degli  addetti  degli  ultimi  12  mesi.   I
          finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai
          progetti  di  investimento   sino   a   concorrenza   della
          disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo  di  cui  al
          comma  1  affluiscono  anche  le  rate  di   rimborso   dei
          finanziamenti concessi e, in  aggiunta,  eventuali  risorse
          comunitarie. 
              3.  Sono  fatte  salve  le  domande  di   finanziamento
          agevolato presentate ai sensi del decreto  ministeriale  25
          novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio  2012.
          Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale  25
          novembre 2008 e non utilizzate  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente norma  possono  essere  destinate  al
          finanziamento degli interventi ricadenti nei  settori  ((di
          cui al comma 1)). 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, i  settori  ((di  cui  al
          comma 1)) possono essere integrati o modificati. 
              5. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  le
          modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate
          nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del  decreto
          25  novembre  2008,  prevedendo  procedure  semplificate  e
          informatizzate di accesso al beneficio. 
              6.  Ai  progetti  di  investimento   presentati   dalle
          societa'   ESCO,   dagli   affidatari   di   contratti   di
          disponibilita' stipulati  ai  sensi  dell'articolo  44  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  nonche'
          dalle  societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          costituite ai  sensi  dell'articolo  2463  bis  del  codice
          civile e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma  4-ter,
          del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,   e
          successive modificazioni, si applica la riduzione  del  50%
          del tasso di interesse  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009. 
              7. I finanziamenti  a  tasso  agevolato,  concessi  nei
          settori di cui al comma 1, hanno  durata  non  superiore  a
          settantadue  mesi,  ad  esclusione  di  quelli  erogati  ai
          soggetti di cui al precedente  comma  6,  per  i  quali  la
          durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.". 
              - La Delibera CIPE n.123, 19 dicembre  2002  (Revisione
          delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
          riduzione delle emissioni  dei  gas  serra)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003. 
              -  La  Delibera  CIPE   n.   17   dell'8   marzo   2013
          (Aggiornamento  del  piano  di  azione  nazionale  per   la
          riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto  serra)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno
          2013. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17-septies,  comma
          2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83: 
              "Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale  per
          la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). 
              (Omissis). 
              2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30  giugno
          di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al  comma
          1. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo  57,  commi  1  e  4,  del
          citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si  veda  nelle
          note alle premesse.