stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 febbraio 2016, n. 65

Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (16G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2016
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  21-5-2016

IL MINISTRO

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la direttiva 2014/94/UE che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e il successivo Regolamento (CE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativi ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri atti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ai fini di adempiere agli impegni della comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
Visto il Libro Bianco dei trasporti relativo alla "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", adottato dalla Commissione europea nel marzo 2011, che definisce una strategia di lungo periodo indicando linee di azione per la mobilità e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, che ha accolto la proposta della Commissione confermando che al 2030 devono essere conseguiti gli obbiettivi del 40% di riduzione di gas climalteranti, del 27% di energia da fonti rinnovabili, del 27% di riduzione dei consumi energetici;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
Visto l'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, è istituito un Fondo rotativo;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ed in particolare l'articolo 57, comma 1, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ha previsto altresì che a valere sul Fondo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati operanti in determinati settori espressamente elencati;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, che approva il "Piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas-serra" e la successiva delibera CIPE n.17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna tale Piano di azione;
Visto il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre) di cui all'articolo 17-septies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
Considerato che i settori presi in considerazione dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono quelli dell'efficienza energetica, delle rinnovabili, del contrasto al dissesto idrogeologico e sismico, della diffusione di prodotti e processi produttivi che comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
Considerato che il comma 4 del citato articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma 1 del medesimo articolo possono essere integrati o modificati;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad integrare i settori già individuati dal citato articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con quello della mobilità sostenibile, ivi inclusa la realizzazione di infrastrutture per la ricarica veloce dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, il trasporto collettivo e condiviso;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2186/2015, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1649 del 25 gennaio 2016;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Integrazione dell'articolo 57, comma 1,
del decreto-legge n. 83 del 2012
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 57, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo è aggiunto il seguente:
"Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Per il testo dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1994, S.O. n. 16.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.142 del 19 giugno 2002, S.O. n. 129.
- La direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28.10.2014, n. L 307/1.
- La decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 febbraio 2004, n. L 49.
- Il Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 giugno 2013, n. L 165.
- La decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2009, n. L 140/136.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299:
"Art. 1 (Omissis). - 1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:
"Art. 57 (Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato l'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing.
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.
2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma 1 devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.
3. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012.
Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente norma possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori
((di cui al comma 1))
.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori
((di cui al comma 1))
possono essere integrati o modificati.
5. Le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate nei modi previsti dall'articolo 2, lettera s), del decreto 25 novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
6. Ai progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.
7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi.".
- La Delibera CIPE n.123, 19 dicembre 2002 (Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
- La Delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 (Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 17-septies, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83:
"Art. 17-septies (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). (Omissis).
2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 57, commi 1 e 4, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, si veda nelle note alle premesse.