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DECRETO-LEGGE 4 dicembre 2015, n. 191

Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. (15G00208)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2016, n. 13 (in G.U. 02/02/2016, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal: 29-11-2023
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  accelerare  le
procedure  di   cessione   del   gruppo   ILVA   in   amministrazione
straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
  Ritenuto altresi' necessario armonizzare la  tempistica  del  Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  con
l'autorizzazione all'esercizio d'impresa in costanza di sequestro, al
fine di rendere effettiva la possibilita' di esercizio da  parte  del
cessionario; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Accelerazione procedimento di cessione e disposizioni finanziarie 
 
  1. All'articolo 4, comma 4-quater, del  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole:  "rapidita'  ed  efficienza
dell'intervento" sono inserite le seguenti: ", anche con  riferimento
ai profili di tutela ambientale"; 
    b) al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "primaria  istituzione
finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "o di consulenza  aziendale";
la parola: "individuata" e' sostituita dalle seguenti:  "individuate,
ai sensi delle disposizioni vigenti,"; 
    c) al terzo periodo, le  parole:  "Il  commissario  straordinario
richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla
presentazione dell'offerta,  la  presentazione  di"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Le offerte sono corredate da". 
  2. Entro il 30  giugno  2016,  i  commissari  del  Gruppo  ILVA  in
amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di
parita'  di  trattamento,  trasparenza  e  non  discriminazione,   le
procedure per il trasferimento dei  complessi  aziendali  individuati
dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23  dicembre
2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2004, n. 39, assicurando la discontinuita',  anche  economica,  della
gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. 
  3. Al solo scopo di  accelerare  il  processo  di  trasferimento  e
conseguire la discontinuita'  di  cui  al  comma  2,  garantendo  nel
contempo la prosecuzione dell'attivita' in modo  da  contemperare  le
esigenze di tutela dell'ambiente, della  salute  e  dell'occupazione,
nelle more del completamento delle  procedure  di  trasferimento,  e'
disposta in favore  dell'amministrazione  straordinaria  l'erogazione
della somma di 300 milioni di euro, indispensabile  per  fare  fronte
alle  indilazionabili  esigenze  finanziarie  del  Gruppo   ILVA   in
amministrazione straordinaria. L'erogazione della  somma  di  cui  al
precedente  periodo  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.  Il  relativo  stanziamento  e'  iscritto  sullo  stato   di
previsione del Ministero dello sviluppo economico.  L'amministrazione
straordinaria del Gruppo Ilva,  provvede,  anteponendolo  agli  altri
debiti della procedura, alla restituzione dell'importo erogato  dallo
Stato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale  Euribor  a  6
mesi  pubblicato  il  giorno  lavorativo  antecedente  la   data   di
erogazione maggiorato di uno spread pari al 3  per  cento,  entro  60
giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo
dei complessi aziendali oggetto della procedura di  trasferimento  di
cui al comma 2. I rimborsi del capitale e degli  interessi  derivanti
dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del
bilancio  dello  Stato,   per   essere   destinati   al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato. (2) 
  4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al  comma
3, si provvede mediante versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, per un corrispondente  importo,  delle  somme  giacenti  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  45,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo. All'onere derivante  dal  venire  meno  del
rimborso dei mutui di cui  al  predetto  articolo  45,  pari  a  13,1
milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini  di  saldo  netto  da
finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni  di
euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2019, in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  si  provvede
mediante riduzione, per un importo pari a  13,1  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti,  da  adottare  entro  10
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta
dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni  di  tesoreria,  la
cui  regolarizzazione  avviene  tempestivamente  con  l'emissione  di
ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
  6.  L'organo  commissariale  del  Gruppo  ILVA  in  Amministrazione
Straordinaria  provvede  al  pagamento  con  priorita'   dei   debiti
prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria,
anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste
in   essere   dall'organo   commissariale   del   gruppo   ILVA    in
amministrazione straordinaria e dai soggetti da  esso  funzionalmente
delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo  che  precede,
trova applicazione, anche con riguardo alla  responsabilita'  civile,
l'esonero previsto dall'articolo 2,  comma  6,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. 
  6-bis.  I  commissari  del   Gruppo   ILVA,   al   fine   esclusivo
dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione  straordinaria,  come  eventualmente   modificato   e
integrato per effetto  della  procedura  di  cui  al  comma  8,  sono
autorizzati a contrarre finanziamenti  statali,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino  a
200 milioni di euro nel 2017.  I  finanziamenti  statali  di  cui  al
periodo precedente  sono  erogati  secondo  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  I  relativi
importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di  previsione
del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Sugli  importi   erogati
maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6  mesi  pubblicato
il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di
uno spread pari al 4,1 per cento. I predetti importi sono  rimborsati
nell'anno 2018,  ovvero  successivamente,  secondo  la  procedura  di
ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma.  I  commissari
del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione  con
la procedura di cui al comma 2, degli impegni  assunti  dai  soggetti
offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessita' di  ricorrere  ai
finanziamenti di cui al primo periodo da  parte  dell'amministrazione
straordinaria. I criteri di  scelta  del  contraente  utilizzati  dai
commissari  del  Gruppo  ILVA  sono  indicati  in  una  relazione  da
trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I  crediti  maturati
dallo Stato per capitale e interessi  sono  soddisfatti,  nell'ambito
della  procedura  di  ripartizione  dell'attivo  della  societa',  in
prededuzione, ma  subordinatamente  al  pagamento,  nell'ordine,  dei
crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di
amministrazione straordinaria, nonche' dei creditori privilegiati  ai
sensi dell'articolo 2751-bis,  numero  1),  del  codice  civile.  E',
comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni
di responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei  soggetti  che
hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari,
nonche' danni al Gruppo ILVA e al  suo  patrimonio.  I  finanziamenti
statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di
avere efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione  delle
obbligazioni  emesse  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. 
  6-ter. Le disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  3,  comma
1-ter, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per  un
importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata  del  bilancio  dello
Stato nell'anno 2016. 
  6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, le parole: "2.000 milioni  di  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2.100 milioni di euro". 
  6-quinquies. Il Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il
periodo di programmazione 2014-2020, e' ridotto  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017. 
  6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: "con una dotazione iniziale
di 150 milioni di euro per l'anno 2015" sono aggiunte le seguenti: "e
di 50 milioni di  euro  per  l'anno  2016"  e  il  sesto  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Al relativo onere, pari a  150  milioni  di
euro per l'anno 2015 e a 50 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in
conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e
2016, relative all'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89,  e  successive
modificazioni.". 
  6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da: "L'organo commissariale" fino a:  "Allo  scopo,"
sono soppresse; 
    b) al quarto periodo, dopo le parole: "400 milioni di euro"  sono
inserite le seguenti: "per l'anno 2015". 
  6-octies. All'articolo 2-bis,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  5
gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
"Gli specifici criteri di  valutazione,  che  escludono  il  rilascio
della garanzia per le imprese che non presentino  adeguate  capacita'
di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche'  per  le
imprese in difficolta' ai sensi  di  quanto  previsto  dalla  vigente
disciplina dell'Unione europea, tengono conto  in  particolare  delle
esigenze di  accesso  al  credito  delle  imprese  con  un  fatturato
costituito,  per  almeno  due  esercizi,   anche   non   consecutivi,
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per  almeno  il  50
per cento del relativo importo, da servizi, lavori e  forniture  resi
ai complessi aziendali della societa' ILVA S.p.A. I predetti  criteri
sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro
35.000.000 di cui al comma 1". 
  6-novies. Al quarto periodo del  comma  2  dell'articolo  53  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo  14-bis
del  decreto-legge  30  giugno  2005,   n.   115,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,  dopo  le  parole:
"continuita' occupazionale di tutti i  lavoratori  interessati"  sono
aggiunte le seguenti: "anche  tramite  il  ricorso  all'istituto  del
lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150.  Allo  scopo  sono
utilizzate  le  risorse  di  cui  all'articolo  5,  comma   14,   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80". 
  6-decies. Per  i  lavoratori  dello  stabilimento  ILVA  di  Genova
Cornigliano, inseriti in contratti di  solidarieta'  antecedentemente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre  2016
e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento
del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di  riduzione  di
orario, previsto dall'articolo 2-bis del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente  comma,
pari a 1,7 milioni di euro per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del
Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o  comunque  pervenute
allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali,  anche
diversi da quelli per  reati  ambientali  o  connessi  all'attuazione
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del  titolare
dell'impresa,  ovvero,  in  caso  di  impresa  esercitata  in   forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che prima del  commissariamento  di
cui  al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89,  abbiano  esercitato
attivita' di direzione e  coordinamento  sull'impresa  commissariata,
salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate,  fino  alla
concorrenza dell'importo di 800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di
cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n. 20, mediante la sottoscrizione di obbligazioni emesse  dall'organo
commissariale di Ilva  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  1  del
2015, per essere destinate al  finanziamento  di  interventi  per  il
risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti  capo  ad  Ilva
S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via  subordinata,  alla
riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei
comuni  di  Taranto  e  di  Statte.   I   crediti   derivanti   dalla
sottoscrizione delle obbligazioni di cui al periodo  precedente  sono
estinti con le  modalita'  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorenti variazioni di bilancio. (7) 
  7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  le
parole da: "Con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
"Fermo restando il rispetto dei limiti di  emissione  previsti  dalla
normativa europea, il termine  ultimo  per  l'attuazione  del  Piano,
comprensivo  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  3  febbraio
2014, n. 53, e'  fissato  al  30  giugno  2017.  E'  conseguentemente
prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3,  comma
3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il  comma  3-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' abrogato.". 
  7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse,  nei
limiti della dotazione finanziaria di cui al  comma  1  e  di  quanto
previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 26 giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  193  del  20  agosto  2012,  fino  all'80  per   cento
dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e  fino
a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa". 
  8. Qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016  di
cui al comma 2, prevedano modifiche o integrazioni,  al  Piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,
o ad altro titolo  autorizzativo  necessario  per  l'esercizio  degli
impianti, i relativi progetti di modifica  e  le  proposte  di  nuovi
interventi sono valutati dal comitato di esperti di cui al comma 8.2,
che  puo'  richiedere   a   ciascun   offerente   di   integrare   la
documentazione prodotta in sede di offerta,  fornendo  gli  ulteriori
documenti necessari per la valutazione delle modifiche  o  dei  nuovi
interventi   proposti,   compresi   i   documenti   progettuali,    i
cronoprogrammi di realizzazione, comprensivi della richiesta motivata
di eventuale differimento, non oltre 18  mesi,  del  termine  di  cui
all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge  5  gennaio
2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo  2015,
n.   20,   l'analisi   degli   effetti   ambientali    e    l'analisi
dell'applicazione delle BAT  Conclusions,  con  espresso  riferimento
alle prestazioni ambientali dei  singoli  impianti  come  individuate
dall'offerta presentata. Tale facolta'  deve  essere  esercitata  nel
rispetto della parita' dei diritti dei partecipanti. Entro il termine
di  120  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  dei   commissari
straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sulla base dell'istruttoria  svolta  dal  comitato  degli
esperti, sentito il Ministro dello  sviluppo  economico,  esprime  il
proprio parere, proponendo eventuali integrazioni  o  modifiche  alle
proposte  dei  soggetti  offerenti.  Il  parere   e'   immediatamente
comunicato  ai  commissari   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria che ne curano la trasmissione agli offerenti  i  quali,
nei successivi  15  giorni,  presentano  alla  procedura  le  offerte
vincolanti definitive conformando i relativi piani al predetto parere
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le
risultanze  del  parere  ovvero  non  conformino  o   aggiornino   di
conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in  particolare,  alle
prescrizioni relative  alla  realizzazione  di  specifici  interventi
recate  nel  medesimo  parere,   da   attuare   entro   la   scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale in  corso  di  validita';  a
tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza  con  tutte
le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma
5,  del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  4  marzo   2015,   n.   20.   L'esperto
indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma  4-quater,  del
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  redige,  nei
successivi trenta giorni, una relazione  sulla  compatibilita'  delle
offerte vincolanti definitive con i criteri di mercato, tenuto  conto
delle previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie contenute nei
rispettivi piani e  ne  valuta  la  sostenibilita'  finanziaria,  con
particolare riferimento al periodo di  affitto  e  nella  prospettiva
della definitiva cessione. La relazione dell'esperto indipendente  e'
acquisita dai commissari straordinari in sede  di  valutazione  delle
offerte ai fini dell'aggiudicazione. (2) 
  8.1  Dopo  l'adozione  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico con il quale, su istanza dei  commissari  straordinari,  e'
individuato l'aggiudicatario a norma dell'articolo 4, comma 4-quater,
del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, quest'ultimo,  in
qualita' di individuato gestore, presenta entro i  successivi  trenta
giorni apposita domanda di autorizzazione dei nuovi interventi  e  di
modifica  del  Piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di   tutela
ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, o di altro titolo autorizzativo
necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema  di
Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. La domanda,
completa  dei  relativi  allegati,  e'  resa   disponibile   per   la
consultazione del pubblico sul sito  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  per  un  periodo  di  trenta
giorni, ai fini dell'acquisizione di  eventuali  osservazioni.  Della
disponibilita' della domanda sul sito web ai fini della consultazione
da  parte  del  pubblico   e'   dato   tempestivo   avviso   mediante
pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e  almeno  due
quotidiani a diffusione regionale. L'istruttoria  sugli  esiti  della
consultazione, e' svolta dal medesimo Comitato di esperti di  cui  al
comma 8.2 nel termine di sessanta giorni dalla data di  presentazione
della  domanda,  predisponendo  una  relazione   di   sintesi   delle
osservazioni ricevute,  nonche'  garantendo  il  pieno  rispetto  dei
valori limite di  emissione  stabiliti  dalla  normativa  dell'Unione
europea. Le modifiche o integrazioni al Piano delle  misure  e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  o  di  altro  titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto devono in ogni
caso  assicurare  standard  di  tutela  ambientale  coerenti  con  le
previsioni  del  Piano  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, in quanto  compatibili,  e  sono
disposte,   nei   quindici   giorni   successivi   alla   conclusione
dell'istruttoria,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello sviluppo economico.  Il  decreto,  che  ha  valore  di
autorizzazione integrata ambientale, tiene luogo ove necessario della
valutazione di impatto ambientale e conclude tutti i procedimenti  di
autorizzazione integrata ambientale  in  corso  presso  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (2) 
  8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi  8  e  8.1,  il
termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5  e  6,  del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30  settembre  2017,
ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di  approvazione  delle  modifiche  del  Piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria,  se
antecedente alla suddetta data. 
  8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di
cui al comma  8,  primo  periodo,  nomina  un  comitato  di  esperti,
composto  da  tre  componenti  scelti  tra  soggetti  di   comprovata
esperienza  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  e   di   impianti
siderurgici. Il comitato si avvale della struttura  commissariale  di
Ilva, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e puo' avvalersi
delle altre amministrazioni interessate.  A  ciascun  componente  del
comitato, oltre al rimborso delle spese di missione,  e'  corrisposto
un compenso temporalmente parametrato al compenso  annuale  spettante
ai componenti della  commissione  tecnica  di  verifica  dell'impatto
ambientale maggiorato del venti per cento, con oneri a carico di Ilva
s.p.a. in amministrazione straordinaria. I curricula  dei  componenti
del  comitato  sono  resi  pubblici  nel  sito  web   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  nonche'
mediante link  nei  siti  web  della  regione  e  degli  enti  locali
interessati. (2) 
  8.2-bis. E'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  un  coordinamento  tra  la  regione  Puglia,  i  Ministeri
competenti e i comuni interessati  con  lo  scopo  di  facilitare  lo
scambio  di  informazioni  tra  dette  amministrazioni  in  relazione
all'attuazione del Piano delle misure e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria  approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105  dell'8  maggio  2014,  ivi  comprese  le  eventuali
modifiche o integrazioni. Il coordinamento  si  riunisce  almeno  due
volte  l'anno  su  richiesta  motivata  di  uno  dei  componenti.  La
partecipazione al coordinamento non  da'  in  ogni  caso  luogo  alla
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti  o  gettoni
di presenza comunque denominati. (2) 
  8.2-ter.  In  relazione  all'assoluta  esigenza  di  assicurare  le
necessarie attivita' di vigilanza, controllo  e  monitoraggio  e  gli
eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano  di
cui  al  comma  8.1,  potenziando  a  tal  fine  la  funzionalita'  e
l'efficienza dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione  ambientale
della  Puglia,   la   regione   Puglia,   valutata   prioritariamente
l'assegnazione temporanea  di  proprio  personale,  puo'  autorizzare
l'ARPA  Puglia  a  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato  per  un   contingente   strettamente   necessario   ad
assicurare le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  individuando
preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie da trasferire  alla  medesima  Agenzia
nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le  assunzioni  sono
effettuate in deroga alle sole facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente e  previo  espletamento  delle  procedure  sulla
mobilita' del personale delle province, di cui all'articolo 1,  commi
423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  successive
modificazioni,   attraverso   procedure   di    selezione    pubblica
disciplinate con provvedimento della regione Puglia. (2) 
  8.3 I beni, aziende e rami di  azienda  individuati  dal  programma
commissariale, una volta approvate le  modifiche  o  integrazioni  ai
piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo
autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi  comprese
quelle richieste dall'aggiudicatario, sono oggetto  della  previsione
di cui all'articolo 253 del Codice  dell'Ambiente  approvato  con  il
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni
di bonifica previste dai piani  ambientali  e  di  bonifica  o  dagli
eventuali ulteriori titoli autorizzativi  necessari  per  l'esercizio
dell'impianto che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.(2) 
  8.4.  Il  contratto  che  regola  il  trasferimento  dei  complessi
aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a  norma  del  comma
8.1 definisce altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente
al  suddetto  trasferimento,  i   commissari   della   procedura   di
amministrazione straordinaria svolgono  o  proseguono  le  attivita',
esecutive  e  di  vigilanza,  funzionali  all'attuazione  del   Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2014,  n.
105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine
di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende
esteso sino alla scadenza del termine  ultimo  per  l'attuazione  del
predetto Piano, come eventualmente modificato o  prorogato  ai  sensi
del comma 8.1 o di altra norma di legge  ((,  e  comunque  fino  alla
definitiva cessione dei complessi aziendali)). Entro tale termine,  i
commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare,
sentiti l'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e  la  protezione
dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto  superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),  ulteriori  interventi
di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito
del predetto Piano,  ma  allo  stesso  strettamente  connessi,  anche
mediante  formazione  e  impiego  del  personale  delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di
favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del  ciclo
produttivo. I commissari straordinari specificano, nella relazione di
cui al comma 10-bis, i  predetti  interventi  di  decontaminazione  e
risanamento ambientale e il loro stato di attuazione. Il  decreto  di
cessazione dell'esercizio dell'impresa di  cui  all'articolo  73  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  e'  adottato  a  seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte  dell'amministrazione
straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di  vigilanza,
comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2014,  n.  105,  come   eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori  interventi
posti in essere ai sensi del presente comma. 
  8.5. Il programma della procedura di amministrazione  straordinaria
e' altresi' integrato con un piano relativo  ad  iniziative  volte  a
garantire attivita'  di  sostegno  assistenziale  e  sociale  per  le
famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale,  della  durata  di
tre  anni,  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico   e
monitorato nei  relativi  stati  di  avanzamento,  si  conforma  alle
raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali  in  tema  di
responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle   migliori   pratiche
attuative  ed  e'  predisposto   ed   attuato,   con   l'ausilio   di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari.  I  criteri  di
selezione sono resi pubblici  nei  siti  internet  istituzionali  dei
comuni medesimi. Per consentire  l'immediato  avvio  delle  attivita'
propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro
e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare
"Imprese e competitivita'  2014-2020",  approvato  dal  CIPE  con  la
deliberazione  n.  10/2016  del  1°  maggio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016. 
  8-bis.  Per  almeno  cinque   anni,   l'aggiudicatario   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39, relativamente allo stabilimento  siderurgico  ILVA  S.p.A.  di
Taranto,  deve  presentare  alle  Camere  una  relazione   semestrale
relativa allo stato di riconversione industriale e alle attivita'  di
tutela ambientale e sanitaria. 
  9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure  e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  e  di  altri  titoli
autorizzatori, diverse da  quelle  necessarie  per  l'attuazione  del
Piano industriale  e  autorizzate  ai  sensi  del  comma  8,  trovano
applicazione il  titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le  altre  discipline
ordinarie di settore. 
  10. Le procedure di  cui  al  presente  articolo  si  svolgono  nel
rispetto della normativa europea. 
  10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, i  commissari  del  Gruppo  ILVA
inviano alle Camere una relazione sull'attivita' posta in essere  con
riguardo al materiale presente nello  stabilimento  siderurgico  ILVA
S.p.A.  di  Taranto  che  possa   contenere   amianto   o   materiale
radioattivo. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
1 agosto 2016, n. 151, ha disposto (con l'art. 1,  comma  5)  che  le
presenti modifiche si applicano anche in relazione alle procedure  di
amministrazione straordinaria iniziate prima del 10/06/2016. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  E' stato ripristinato il testo  gia'  in  vigore  dal  13-8-2017  a
seguito della soppressione del dell'art.  21  del  D.L.  30  dicembre
2021, n. 228, che disponeva la  modifica  del  comma  6-undecies  del
presente articolo, ad opera della L. 25  febbraio  2022,  n.  15,  di
conversione del D.L. medesimo.