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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 2015, n. 190

Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni. (15G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2015
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-12-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato A; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione  del
17 dicembre 2014, recante modifica della  direttiva  2009/15/CE,  per
quanto attiene all'adozione da  parte  dell'Organizzazione  marittima
internazionale (IMO) di  taluni  codici  e  relativi  emendamenti  di
alcuni protocolli e convenzioni; 
  Vista  la  direttiva  2009/15/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009,  relativa  alle  disposizioni  ed  alle
norme comuni per gli organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di  attuazione
della direttiva 2009/15/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo  alle  disposizioni  ed  alle
norme comuni per gli organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le
visite di controllo delle navi; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della
direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE,  come  modificato  dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e dal decreto legislativo
11 agosto 2003, n. 275, di attuazione  della  direttiva  2001/105/CE,
che ha emendato la direttiva 94/57/CE; 
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in  materia  di
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce  un  Comitato  per  la
sicurezza marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
dalle navi (comitato COSS) e  recante  modifica  dei  regolamenti  in
materia di sicurezza marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
provocato dalle navi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo
economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d)  convenzioni  internazionali:  le  convenzioni   di   seguito
indicate, unitamente  ai  protocolli,  ai  successivi  emendamenti  e
relativi codici obbligatori, ad eccezione della  parte  2,  paragrafi
16.1, 18.1 e  19,  del  codice  per  l'applicazione  degli  strumenti
dell'IMO, nonche' della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e
3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi  riconosciuti,  nelle  loro
versioni aggiornate: 
      1) la Convenzione internazionale del 1° novembre  1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo
allegato; 
      2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla  linea
di carico (LL66), resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato  in  vigore  il  21  luglio
1968; 
      3) la Convenzione internazionale del 2  novembre  1973  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   (MARPOL   73/78),
ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore  in
Italia il 2 ottobre 1983;». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato A della legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee) - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234». 
 
                                                          «Allegato A 
                                                    (art. 1, comma 1) 
              1)   2014/111/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 17 dicembre 2014, recante  modifica  della
          direttiva 2009/15/CE per  quanto  attiene  all'adozione  da
          parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di
          taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e
          convenzioni (termine di recepimento 31 dicembre 2015)». 
              -  La  direttiva  di   esecuzione   2014/111/UE   della
          Commissione del 17 dicembre 2014,  recante  modifica  della
          direttiva 2009/15/CE, per quanto  attiene  all'adozione  da
          parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di
          taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e
          convenzioni e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 dicembre  2014,
          n. L 366. 
              - La direttiva 2009/15/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2009, n. L 131. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011  n.   104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          luglio 2011, n. 159. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  391/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo  alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          (rifusione)  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE),   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. del 28 maggio 2009, n. L 131. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  agosto  1998,  n.   314
          (Attuazione  della  direttiva   94/57/CE,   relativa   alle
          disposizioni ed  alle  norme  comuni  per  gli  organi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime, e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica  la
          direttiva 94/57/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 29 agosto 1998, n. 201. 
              - La legge 5  giugno  1962,  n.  616  (Sicurezza  della
          navigazione e della vita  umana  in  mare),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  2099/2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio che istituisce un comitato  per  la
          sicurezza  marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei
          regolamenti  in  materia  di  sicurezza  marittima   e   di
          prevenzione  dell'inquinamento  provocato  dalle  navi,  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          14 giugno  2011,  n.  104,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 2 (Definizioni  )  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel
          campo di applicazione delle convenzioni internazionali; 
                b) nave battente bandiera di uno  Stato  membro:  una
          nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera  di
          uno  Stato  membro  conformemente  alla   legislazione   di
          quest'ultimo.  Le  navi  che  non  corrispondono  a  questa
          definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera  di
          un Paese terzo; 
                c) ispezioni e controlli: ispezioni e  controlli  che
          sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali; 
                d)  convenzioni  internazionali:  le  convenzioni  di
          seguito indicate, unitamente ai  protocolli  ai  successivi
          emendamenti e relativi  codici  obbligatori,  ad  eccezione
          della parte 2 paragrafi 16.1, 18.1 e  19,  del  codice  per
          l'applicazione  degli  strumenti  dell'IMO,  nonche'  della
          parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.  del
          codice IMO  per  gli  organismi  riconosciuti,  nelle  loro
          versioni aggiornate: 
                  1) la Convenzione internazionale  del  1°  novembre
          1974 per la salvaguardia della vita umana  in  mare  (SOLAS
          74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980,  n.  313,  ad
          eccezione del capo XI-2 del relativo allegato; 
                  2) la Convenzione internazionale del 5 aprile  1966
          sulla linea di carico (LL66), resa  esecutiva  con  decreto
          del Presidente della  Repubblica  8  aprile  1968  n.  777,
          entrato in vigore il 21 luglio 1968; 
                  3) la Convenzione  internazionale  del  2  novembre
          1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato  da  navi
          (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980,  n.
          662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983. 
              1) la Convenzione internazionale del 1°  novembre  1974
          per la salvaguardia della vita umana in  mare  (SOLAS  74),
          resa esecutiva con legge 23 maggio  1980,  n.  313,  e  con
          legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo
          protocollo del 17 febbraio 1978, ad eccezione del capo XI-2
          del relativo allegato; 
              2) la Convenzione  internazionale  del  5  aprile  1966
          sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia  con
          decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1968,  n.
          777, entrato in vigore il  21  luglio  1968,  e  successivi
          emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi in  Italia  con
          decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,  n.
          968; 
              3) la Convenzione internazionale del  2  novembre  1973
          per  la  prevenzione  dell'inquinamento  causato  da   navi
          (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980,  n.
          662, e, per quanto riguarda il  protocollo  del  1978,  con
          legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il
          2 ottobre 1983; 
                e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti  da
          esso  controllati  e  collegati,   che   svolgono   compiti
          rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; 
                f)  organismo   riconosciuto:   qualsiasi   organismo
          riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; 
                g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi  del
          presente decreto, l'Amministrazione delega ad un  organismo
          riconosciuto il rilascio dei  certificati  statutari  delle
          navi, nonche'  ad  eseguire  le  ispezioni  ed  i  relativi
          controlli; 
                h) affidamento: l'atto con il  quale,  ai  sensi  del
          presente decreto, l'Amministrazione delega in  tutto  o  in
          parte ad  un  organismo  riconosciuto  l'effettuazione  dei
          controlli e delle ispezioni  finalizzati  al  rilascio  dei
          certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di
          rilascio dei relativi certificati; 
                i) certificato statutario: il certificato  rilasciato
          dallo Stato o, per suo conto, da un organismo  riconosciuto
          conformemente alle convenzioni internazionali; 
                l) norme e procedure: le prescrizioni fissate  da  un
          organismo   riconosciuto   per   la    progettazione,    la
          costruzione,  l'equipaggiamento,  la  manutenzione   e   il
          controllo tecnico delle navi; 
                m) certificato di classe: il documento rilasciato  da
          un organismo riconosciuto che certifica  l'idoneita'  delle
          navi a determinati impieghi o servizi secondo  le  norme  e
          procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso; 
                n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, con  riferimento  alla  convenzione  sulla
          salvaguardia della vita umana in mare ed  alla  convenzione
          sulla linea di carico,  ed  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare,  con  riferimento
          alla convenzione sulla  prevenzione  dell'inquinamento  del
          mare da navi; 
                o) autorita' marittime locali: gli uffici  locali  in
          conformita' alle attribuzioni loro conferite  dall'art.  17
          del codice della navigazione, approvato con  regio  decreto
          30 marzo 1942, n. 327; 
                p) certificato di sicurezza radio per navi da carico:
          il certificato  introdotto  dal  protocollo  del  1988  che
          modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana
          in mare  (SOLAS),  adottato  dall'Organizzazione  marittima
          internazionale (IMO).».