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DECRETO-LEGGE 22 novembre 2015, n. 183

Disposizioni urgenti per il settore creditizio. (15G00200)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2015.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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Testo in vigore dal:  23-11-2015 al: 31-12-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C-216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;
Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 553/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 554/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 555/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n. 556/2015 del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia (i "Provvedimenti di avvio della risoluzione");
Visto il provvedimento n. 1226609/15 del 18 novembre 2015 della Banca d'Italia con il quale è stato istituito presso il medesimo Istituto un fondo di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito il "Fondo di risoluzione nazionale");
Considerato che i provvedimenti di avvio della risoluzione sopra menzionati prevedono il ricorso al Fondo nazionale di risoluzione;
Viste la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. (SA 39543-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa (SA 41134-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. (SA 41925-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. (SA 43547-2015/N), sulla conformità della procedura di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilità dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Considerato che i Provvedimenti di avvio della risoluzione prevedono la costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva costituzione degli enti-ponte, al fine della migliore tutela dei depositanti e degli investitori e al fine di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica, in particolare nell'area di insediamento delle banche in questione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180
1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della pubblicazione del presente decreto-legge, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito "le società") tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Alle società di cui al comma 1 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
3. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.
4. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati al momento di entrata in vigore del presente decreto, tali atti s'intendono convalidati.
5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, gli adempimenti societari saranno perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.