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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 18/05/2024
  • Articoli
  • Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
    adempimenti e revisione del regime delle sanzioni
    Capo I
    Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato
    delle persone con disabilità
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e
    gestione del rapporto di lavoro
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza
    sul lavoro
  • 20
  • 21

  • Revisione del regime delle sanzioni
  • 22
  • Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
    Capo I
    Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

  • Disposizioni in materia di pari opportunità
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  • Disposizioni finali
  • 43
Testo in vigore dal:  24-9-2015

Art. 23

Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Altre fattispecie). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».
Note all'art. 23:
Per il testo del citato decreto legislativo, n. 196 del 2003, si vedano note all'articolo 8.
Si riporta l'articolo 113, del citato decreto legislativo, n. 196 del 2003.
"Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.".
Si riporta l'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 38. Disposizioni penali
Le violazioni degli articoli 2, 5,6, e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.".