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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
    adempimenti e revisione del regime delle sanzioni
    Capo I
    Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato
    delle persone con disabilità
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e
    gestione del rapporto di lavoro
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza
    sul lavoro
  • 20
  • 21

  • Revisione del regime delle sanzioni
  • 22
  • Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
    Capo I
    Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26

  • Disposizioni in materia di pari opportunità
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  • Disposizioni finali
  • 43
Testo in vigore dal: 24-9-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per  il
lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n.  183
del   2014   recante   il   criterio   di   delega   relativo    alla
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti  in
materia di inserimento mirato delle persone con  disabilita'  di  cui
alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri  soggetti  aventi
diritto  al  collocamento  obbligatorio,   al   fine   di   favorirne
l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato  del
lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n.
183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione
del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro  e  il
monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema
informativo con la raccolta  sistematica  dei  dati  disponibili  nel
collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone  pratiche  di
inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili  ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega il Governo ad adottare uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e  imprese,  allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro
nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che
stabilisce i principi e criteri direttivi a  cui  deve  attenersi  il
Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  5,
tra i quali la revisione del regime  delle  sanzioni,  tenendo  conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire
l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,
nonche' la valorizzazione  degli  istituti  di  tipo  premiale  e  la
previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche'
l'autenticita' della manifestazione di  volonta'  del  lavoratore  in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
lettera f) recante il criterio  di  delega  relativo  alla  revisione
della disciplina dei controlli a  distanza  sugli  impianti  e  sugli
strumenti di lavoro,  tenendo  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e
contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative  dell'impresa
con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
  Visto l'articolo 1, comma 9, lettere  e)  ed  l),  della  legge  10
dicembre  2014,  n.  183,  recanti  i  criteri  di  delega   relativi
all'eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il  diritto  ai
riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della
possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per  le  particolari  condizioni  di  salute  e  alla
semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze
e dei fondi operanti in materia di parita' e  pari  opportunita'  nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di  azioni
positive; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto, per  le  parti  di  competenza,  con  il  Ministro  per  la
semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione,   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro  dell'economia
e delle finanze e il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Collocamento mirato 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida in  materia  di  collocamento
mirato  delle  persone  con  disabilita'  sulla  base  dei   seguenti
principi: 
  a)  promozione  di  una  rete  integrata  con  i  servizi  sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con  l'INAIL,
in relazione  alle  competenze  in  materia  di  reinserimento  e  di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro,  per
l'accompagnamento e il supporto della persona con  disabilita'  presa
in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 
  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con  le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, le cooperative  sociali  di  cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le  altre  organizzazioni
del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di  favorire  l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilita'; 
  c) individuazione, nelle more della revisione  delle  procedure  di
accertamento  della  disabilita',   di   modalita'   di   valutazione
bio-psico-sociale  della  disabilita',  definizione  dei  criteri  di
predisposizione dei progetti di inserimento  lavorativo  che  tengano
conto  delle  barriere  e  dei  facilitatori   ambientali   rilevati,
definizione di indirizzi per gli uffici  competenti  funzionali  alla
valutazione e progettazione  dell'inserimento  lavorativo  in  ottica
bio-psico-sociale; 
  d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro  da  assegnare
alle  persone   con   disabilita',   anche   con   riferimento   agli
accomodamenti ragionevoli che  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
adottare; 
  e) promozione dell'istituzione di un responsabile  dell'inserimento
lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti  di  predisposizione  di
progetti  personalizzati  per  le  persone  con  disabilita'   e   di
risoluzione  dei  problemi  legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei
lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone
con disabilita' da lavoro; 
  f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa  delle
persone con disabilita'. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183  (Deleghe
          al Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche
          attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
          rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
          290. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Per il testo della citata legge n.  183  del  2014,  si
          vedano le note al titolo. 
              Si riporta l'articolo 1 della citata legge 10  dicembre
          2014, n. 183: 
              "Art. 1. - 1. Allo scopo  di  assicurare,  in  caso  di
          disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate  alla
          storia contributiva dei lavoratori,  di  razionalizzare  la
          normativa  in  materia  di  integrazione  salariale  e   di
          favorire il coinvolgimento attivo di quanti  siano  espulsi
          dal  mercato  del  lavoro  ovvero  siano   beneficiari   di
          ammortizzatori   sociali,   semplificando   le    procedure
          amministrative e riducendo  gli  oneri  non  salariali  del
          lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          uno o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino
          della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,
          tenuto  conto  delle  peculiarita'  dei   diversi   settori
          produttivi. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
          di rapporto di lavoro: 
              1)  impossibilita'  di  autorizzare   le   integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
              2)   semplificazione   delle   procedure   burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
              3)  necessita'  di  regolare   l'accesso   alla   cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
              6)  riduzione  degli  oneri  contributivi  ordinari   e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
              7) revisione dell'ambito di  applicazione  della  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
          di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei
          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l'introduzione   di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
          di  funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con
          particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,  commi
          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236; 
              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso
          di disoccupazione involontaria: 
              1)   rimodulazione   dell'Assicurazione   sociale   per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con
          carriere contributive piu' rilevanti; 
              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla
          contribuzione figurativa; 
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
          di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di   copertura
          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  in   disoccupazione
          involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, con  previsione  di
          obblighi di partecipazione alle iniziative  di  attivazione
          proposte dai servizi competenti; 
              6) eliminazione  dello  stato  di  disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
              d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b)
          possa consistere anche nello  svolgimento  di  attivita'  a
          beneficio delle comunita' locali,  con  modalita'  che  non
          determinino aspettative di accesso agevolato alla  pubblica
          amministrazione; 
              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
              3. Allo scopo di garantire  la  fruizione  dei  servizi
          essenziali in materia di  politica  attiva  del  lavoro  su
          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di   assicurare
          l'esercizio    unitario     delle     relative     funzioni
          amministrative, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
          della normativa in materia di servizi per il  lavoro  e  di
          politiche attive. In mancanza dell'intesa  nel  termine  di
          cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede  con
          deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  quelle  dei  decreti
          legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in
          conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione
          nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  razionalizzazione  degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego
          e    l'autoimprenditorialita',    anche     nella     forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
              c) istituzione, anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazione,   di   seguito
          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e
          province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al cui funzionamento  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto
          previsto dalla lettera f); 
              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
          delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
              e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
          materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
              f) razionalizzazione degli  enti  strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
              g) razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
              h) possibilita' di far confluire, in  via  prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
              l) determinazione della  dotazione  organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
              m)  rafforzamento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          privati    nonche'    operatori    del    terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
              o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
              p) introduzione di  principi  di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
              q) introduzione di modelli sperimentali, che  prevedano
          l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
          soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
          buone pratiche realizzate a livello regionale; 
              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
              s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
          gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
          competenze  in  materia  di  incentivi  all'autoimpiego   e
          all'autoimprenditorialita'; 
              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
              u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
              v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
          mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  incentivarne  la
          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi
          personalizzati di istruzione,  formazione  professionale  e
          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   di   strumenti   di
          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione
          statistica; 
              z)  valorizzazione  del  sistema  informativo  per   la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
              aa) integrazione del sistema informativo  di  cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
              bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti. 
              5.   Allo   scopo   di    conseguire    obiettivi    di
          semplificazione  e  razionalizzazione  delle  procedure  di
          costituzione e gestione dei rapporti di lavoro  nonche'  in
          materia di igiene e sicurezza sul  lavoro,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, uno o piu' decreti legislativi  contenenti
          disposizioni di semplificazione e  razionalizzazione  delle
          procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e
          imprese. 
              6. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  5  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
          e degli adempimenti, anche mediante abrogazione  di  norme,
          connessi con la costituzione e la gestione del rapporto  di
          lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il  numero
          di atti di gestione del  medesimo  rapporto,  di  carattere
          amministrativo; 
              b) semplificazione, anche mediante norme  di  carattere
          interpretativo, o abrogazione delle  norme  interessate  da
          rilevanti  contrasti  interpretativi,  giurisprudenziali  o
          amministrativi; 
              c)  unificazione  delle  comunicazioni  alle  pubbliche
          amministrazioni per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle
          stesse   amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre
          amministrazioni competenti; 
              d)  introduzione   del   divieto   per   le   pubbliche
          amministrazioni di richiedere dati dei quali esse  sono  in
          possesso; 
              e) rafforzamento  del  sistema  di  trasmissione  delle
          comunicazioni in via telematica e abolizione  della  tenuta
          di documenti cartacei; 
              f) revisione del regime delle sanzioni,  tenendo  conto
          dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da
          favorire  l'immediata  eliminazione  degli  effetti   della
          condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
          tipo premiale; 
              g) previsione di modalita' semplificate  per  garantire
          data certa nonche' l'autenticita' della  manifestazione  di
          volonta' della lavoratrice o del  lavoratore  in  relazione
          alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
          di  lavoro,  anche  tenuto  conto   della   necessita'   di
          assicurare la certezza della cessazione  del  rapporto  nel
          caso  di  comportamento  concludente  in  tal  senso  della
          lavoratrice o del lavoratore; 
              h)  individuazione   di   modalita'   organizzative   e
          gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
          telematica   tutti    gli    adempimenti    di    carattere
          amministrativo connessi con la costituzione, la gestione  e
          la cessazione del rapporto di lavoro; 
              i) revisione degli adempimenti in materia  di  libretto
          formativo  del  cittadino,  in  un'ottica  di  integrazione
          nell'ambito della dorsale informativa di  cui  all'articolo
          4, comma 51, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  e  della
          banca dati delle politiche attive e passive del  lavoro  di
          cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, anche con riferimento al sistema  dell'apprendimento
          permanente; 
              l) promozione del principio di  legalita'  e  priorita'
          delle politiche volte a prevenire e scoraggiare  il  lavoro
          sommerso in tutte le sue forme ai sensi  delle  risoluzioni
          del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
          della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI))  e  del  14
          gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro  efficaci  come
          strategia per migliorare le condizioni di lavoro in  Europa
          (2013/2112(INI)). 
              7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
          nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono  in  cerca
          di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
          vigenti per renderli maggiormente coerenti con  le  attuali
          esigenze del  contesto  occupazionale  e  produttivo  e  di
          rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva,  il  Governo
          e' delegato ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi, di cui uno recante un  testo  organico
          semplificato delle discipline delle tipologie  contrattuali
          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi  e  criteri  direttivi,   in   coerenza   con   la
          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni
          internazionali: 
              a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
          esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
          con il tessuto occupazionale e con il  contesto  produttivo
          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di
          semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  medesime
          tipologie contrattuali; 
              b) promuovere, in coerenza con le indicazioni  europee,
          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di
          contratto di lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto
          agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti  e
          indiretti; 
              c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
          tempo  indeterminato  a  tutele  crescenti   in   relazione
          all'anzianita' di servizio, escludendo per i  licenziamenti
          economici  la   possibilita'   della   reintegrazione   del
          lavoratore nel posto di lavoro,  prevedendo  un  indennizzo
          economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio  e
          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti
          nulli  e  discriminatori  e  a  specifiche  fattispecie  di
          licenziamento    disciplinare    ingiustificato,    nonche'
          prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
          licenziamento; 
              d)   rafforzamento   degli   strumenti   per   favorire
          l'alternanza tra scuola e lavoro; 
              e) revisione della disciplina delle mansioni,  in  caso
          di  processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o
          conversione aziendale individuati sulla base  di  parametri
          oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
          impiego del personale con l'interesse del  lavoratore  alla
          tutela del posto di lavoro, della professionalita' e  delle
          condizioni di vita ed economiche,  prevedendo  limiti  alla
          modifica    dell'inquadramento;    previsione    che     la
          contrattazione  collettiva,  anche  aziendale   ovvero   di
          secondo livello, stipulata con le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale a livello interconfederale o  di  categoria
          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  rispetto  a  quelle
          disposte ai sensi della presente lettera; 
              f) revisione della disciplina dei controlli a  distanza
          sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,  tenendo  conto
          dell'evoluzione tecnologica  e  contemperando  le  esigenze
          produttive ed  organizzative  dell'impresa  con  la  tutela
          della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via
          sperimentale, del compenso orario  minimo,  applicabile  ai
          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prestazione  di  lavoro
          subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
          di collaborazione coordinata e  continuativa,  nei  settori
          non regolati da  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,  previa  consultazione   delle   parti   sociali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disposto
          dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, della  possibilita'  di  estendere,  secondo  linee
          coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del  presente
          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
          attivita' lavorative discontinue e occasionali nei  diversi
          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
          buoni lavoro acquistati, con  contestuale  rideterminazione
          contributiva  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  ultimo
          periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che
          disciplinano le singole forme  contrattuali,  incompatibili
          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al
          fine di  eliminare  duplicazioni  normative  e  difficolta'
          interpretative e applicative; 
              l) razionalizzazione e  semplificazione  dell'attivita'
          ispettiva,  attraverso  misure  di   coordinamento   ovvero
          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
          del lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura
          dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie
          regionali per la protezione ambientale. 
              8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure
          parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
          delle   lavoratrici   e   favorire   le   opportunita'   di
          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  per  la
          generalita' dei  lavoratori,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto,  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per la revisione e l'aggiornamento  delle  misure  volte  a
          tutelare la maternita' e  le  forme  di  conciliazione  dei
          tempi di vita e di lavoro. 
              9. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  8  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  ricognizione   delle   categorie   di   lavoratrici
          beneficiarie   dell'indennita'   di    maternita',    nella
          prospettiva  di  estendere,  eventualmente  anche  in  modo
          graduale, tale prestazione a tutte le  categorie  di  donne
          lavoratrici; 
              b) garanzia, per le lavoratrici madri  parasubordinate,
          del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di
          mancato versamento dei contributi da parte  del  datore  di
          lavoro; 
              c) introduzione del  tax  credit,  quale  incentivo  al
          lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
          con figli minori o disabili non autosufficienti  e  che  si
          trovino al di sotto di una determinata  soglia  di  reddito
          individuale complessivo, e armonizzazione del regime  delle
          detrazioni per il coniuge a carico; 
              d)  incentivazione  di  accordi  collettivi   volti   a
          favorire  la   flessibilita'   dell'orario   lavorativo   e
          dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
          la  conciliazione  tra  l'esercizio  delle  responsabilita'
          genitoriali   e   dell'assistenza    alle    persone    non
          autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche  attraverso
          il ricorso al telelavoro; 
              e) eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il
          diritto  ai  riposi  settimanali  ed  alle  ferie   annuali
          retribuite, della possibilita' di cessione  fra  lavoratori
          dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  o  parte
          dei giorni  di  riposo  aggiuntivi  spettanti  in  base  al
          contratto collettivo nazionale  in  favore  del  lavoratore
          genitore di figlio minore che necessita di presenza  fisica
          e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
              f) integrazione dell'offerta di  servizi  per  le  cure
          parentali  forniti  dalle  aziende  e  dai  fondi  o   enti
          bilaterali nel sistema pubblico-privato  dei  servizi  alla
          persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
          funzioni  amministrative,  anche  mediante  la   promozione
          dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte   dei
          lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in  cui
          sono attivi; 
              g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela
          e sostegno della maternita' e della paternita', ai fini  di
          poterne valutare la revisione per  garantire  una  maggiore
          flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e parentali,
          favorendo le opportunita' di  conciliazione  dei  tempi  di
          vita e di lavoro, anche tenuto  conto  della  funzionalita'
          organizzativa all'interno delle imprese; 
              h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite
          nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
          debitamente certificati dai servizi sociali del  comune  di
          residenza; 
              i) estensione dei principi di cui al presente comma, in
          quanto compatibili e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, ai rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze
          delle  pubbliche  amministrazioni,   con   riferimento   al
          riconoscimento della possibilita' di fruizione dei  congedi
          parentali in modo frazionato e  alle  misure  organizzative
          finalizzate   al   rafforzamento   degli    strumenti    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
              l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi,
          delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita'
          e pari opportunita' nel lavoro e riordino  delle  procedure
          connesse alla promozione di azioni positive  di  competenza
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  ferme
          restando le funzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri in materia di parita' e pari opportunita'. 
              10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7  e
          8 del presente articolo sono adottati  nel  rispetto  della
          procedura di cui all'articolo  14  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              11. Gli schemi dei decreti  legislativi,  corredati  di
          relazione  tecnica  che   dia   conto   della   neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          ministri, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica perche' su di essi siano  espressi,
          entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
          delle Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
          finanziari. Decorso tale termine, i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono  o  seguono  la
          scadenza dei termini previsti ai commi  1,  3,  5,  7  e  8
          ovvero al comma 13, questi ultimi  sono  prorogati  di  tre
          mesi. 
              12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. A tale fine,  per  gli  adempimenti
          dei   decreti   attuativi   della   presente   legge,    le
          amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una
          diversa  allocazione   delle   ordinarie   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle
          medesime amministrazioni. In conformita'  all'articolo  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora  uno
          o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri
          che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo successivamente o contestualmente  all'entrata
          in vigore dei provvedimenti legislativi,  ivi  compresa  la
          legge di stabilita', che  stanzino  le  occorrenti  risorse
          finanziarie. 
              13. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma  10,  nel  rispetto
          dei principi e criteri  direttivi  fissati  dalla  presente
          legge, il Governo puo' adottare, con la medesima  procedura
          di cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  medesimi,  tenuto   conto   delle
          evidenze attuative nel frattempo  emerse.  Il  monitoraggio
          permanente degli effetti  degli  interventi  di  attuazione
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  agli
          effetti   sull'efficienza   del   mercato    del    lavoro,
          sull'occupabilita'  dei  cittadini  e  sulle  modalita'  di
          entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini  dell'adozione
          dei decreti di cui al  primo  periodo,  e'  assicurato  dal
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione  istituito
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  28  giugno
          2012,  n.  92,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica. 
              14.  Sono  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle
          regioni a statuto speciale ed  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione,  le  competenze  delegate  in
          materia  di  lavoro   e   quelle   comunque   riconducibili
          all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della
          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
              15. La  presente  legge  e  i  decreti  legislativi  di
          attuazione entrano in vigore il giorno successivo a  quello
          della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.". 
              Il testo della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per  il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68. 
              Il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
          successive modificazioni (Attuazione dell'articolo 1  della
          legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della
          salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di   lavoro)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101. 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della  salute
          e della sicurezza sul lavoro e delega  al  Governo  per  il
          riassetto e la riforma della normativa in materia): 
              "Art. 1. Delega  al  Governo  per  il  riassetto  e  la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro. 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per  il  riassetto  e  la  riforma
          delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza
          dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro,  in   conformita'
          all'articolo 117 della Costituzione e  agli  statuti  delle
          regioni a statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
          garantendo l'uniformita' della tutela  dei  lavoratori  sul
          territorio nazionale attraverso  il  rispetto  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali, anche con riguardo alle  differenze  di  genere  e
          alla  condizione  delle  lavoratrici   e   dei   lavoratori
          immigrati. 
              2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono   adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
              a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti,
          nel  rispetto   delle   normative   comunitarie   e   delle
          convenzioni internazionali in materia,  in  ottemperanza  a
          quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione; 
              b) applicazione della normativa in materia di salute  e
          sicurezza sul lavoro a tutti i settori  di  attivita'  e  a
          tutte le tipologie di rischio, anche  tenendo  conto  delle
          peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
          e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
          quelli presenti nella pubblica amministrazione,  come  gia'
          indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma
          1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  19
          settembre 1994, n. 626,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto  delle  competenze   in   materia   di   sicurezza
          antincendio come definite dal decreto legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, e  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  dicembre  2006,
          nonche' assicurando il coordinamento, ove  necessario,  con
          la normativa in materia ambientale; 
              c) applicazione della normativa in  materia  di  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori  e
          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
          essi equiparati prevedendo: 
              1)  misure  di  particolare  tutela   per   determinate
          categorie di lavoratori  e  lavoratrici  e  per  specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita'; 
              2)  adeguate  e  specifiche  misure  di  tutela  per  i
          lavoratori autonomi, in relazione ai  rischi  propri  delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; 
              d) semplificazione degli adempimenti meramente  formali
          in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei  luoghi
          di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli  di  tutela,  con
          particolare riguardo alle piccole, medie e  micro  imprese;
          previsione di forme di unificazione documentale; 
              e) riordino della normativa  in  materia  di  macchine,
          impianti, attrezzature di  lavoro,  opere  provvisionali  e
          dispositivi di protezione individuale, al fine  di  operare
          il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto  e
          quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e  la
          sicurezza  sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il   sistema
          pubblico di controllo; 
              f)  riformulazione  e  razionalizzazione  dell'apparato
          sanzionatorio, amministrativo e penale, per  la  violazione
          delle norme vigenti e per le infrazioni  alle  disposizioni
          contenute nei decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle funzioni svolte da ciascun  soggetto  obbligato,  con
          riguardo in particolare alla responsabilita' del  preposto,
          nonche'  della   natura   sostanziale   o   formale   della
          violazione, attraverso: 
              1)  la  modulazione  delle  sanzioni  in  funzione  del
          rischio e l'utilizzazione di strumenti che  favoriscano  la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti  destinatari  dei  provvedimenti   amministrativi,
          confermando  e  valorizzando   il   sistema   del   decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 
              2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto
          e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati  in
          base ai criteri ispiratori degli articoli  34  e  35  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          da comminare  in  via  esclusiva  ovvero  alternativa,  con
          previsione della pena dell'ammenda fino  a  euro  ventimila
          per le infrazioni formali, della pena dell'arresto  fino  a
          tre anni per le infrazioni di particolare  gravita',  della
          pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda  fino
          a euro centomila negli altri casi; 
              3)  la   previsione   della   sanzione   amministrativa
          consistente nel pagamento di una somma di  denaro  fino  ad
          euro centomila per le infrazioni non  punite  con  sanzione
          penale; 
              4)  la  graduazione  delle   misure   interdittive   in
          dipendenza della particolare  gravita'  delle  disposizioni
          violate; 
              5) il riconoscimento  ad  organizzazioni  sindacali  ed
          associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
          di esercitare, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i  diritti
          e  le  facolta'  attribuiti  alla   persona   offesa,   con
          riferimento ai reati commessi con  violazione  delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale; 
              6) la  previsione  della  destinazione  degli  introiti
          delle  sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati   alla
          prevenzione, a campagne di informazione  e  alle  attivita'
          dei dipartimenti di  prevenzione  delle  aziende  sanitarie
          locali; 
              g)  revisione  dei  requisiti,  delle   tutele,   delle
          attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del  sistema  di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso  idonei  percorsi  formativi,  con   particolare
          riferimento al rafforzamento del ruolo  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza territoriale;  introduzione
          della figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza di sito produttivo; 
              h) rivisitazione e potenziamento delle  funzioni  degli
          organismi paritetici, anche quali strumento di  aiuto  alle
          imprese  nell'individuazione  di   soluzioni   tecniche   e
          organizzative dirette a garantire e  migliorare  la  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro; 
              i)  realizzazione  di  un  coordinamento  su  tutto  il
          territorio nazionale delle attivita' e delle  politiche  in
          materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  finalizzato
          all'emanazione  di  indirizzi  generali  uniformi  e   alla
          promozione  dello  scambio  di  informazioni  anche   sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione, nonche' ridefinizione  dei  compiti  e  della
          composizione, da prevedere su base tripartita  e  di  norma
          paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni  e
          delle province  autonome  di  cui  all'articolo  117  della
          Costituzione, della commissione consultiva  permanente  per
          la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e  dei
          comitati regionali di coordinamento; 
              l) valorizzazione, anche mediante  rinvio  legislativo,
          di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
          base volontaria, dei codici di condotta ed  etici  e  delle
          buone prassi che orientino i comportamenti  dei  datori  di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
              m) previsione di un  sistema  di  qualificazione  delle
          imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla  specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di tutela della salute e sicurezza  sul  lavoro,  acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati; 
              n) definizione  di  un  assetto  istituzionale  fondato
          sull'organizzazione  e  circolazione  delle   informazioni,
          delle linee guida e delle buone pratiche utili  a  favorire
          la promozione e la tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, anche attraverso il sistema  informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che  valorizzi  le
          competenze esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione  o
          duplicazione di interventi; 
              o) previsione della partecipazione delle parti  sociali
          al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni  e
          province autonome, Istituto nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  Istituto  di
          previdenza per il settore  marittimo  (IPSEMA)  e  Istituto
          superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
          (ISPESL),  con  il  contributo  del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro  (CNEL),  e  del  concorso  allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle associazioni e degli istituti di settore a  carattere
          scientifico, ivi compresi  quelli  che  si  occupano  della
          salute delle donne; 
              p)  promozione  della  cultura  e   delle   azioni   di
          prevenzione attraverso: 
              1) la realizzazione di un sistema  di  governo  per  la
          definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
          progetti  formativi,  con  particolare   riferimento   alle
          piccole, medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare,  anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
              2) il finanziamento degli investimenti  in  materia  di
          salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e  micro
          imprese,  i   cui   oneri   siano   sostenuti   dall'INAIL,
          nell'ambito  e  nei  limiti   delle   spese   istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure; 
              3) la promozione e la divulgazione della cultura  della
          salute   e   della   sicurezza   sul   lavoro   all'interno
          dell'attivita' scolastica ed universitaria e  nei  percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria; 
              q) razionalizzazione e  coordinamento  delle  strutture
          centrali e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto  dei
          principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo  19
          dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo  23,  comma  4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,  al  fine  di  rendere  piu'  efficaci   gli
          interventi di  pianificazione,  programmazione,  promozione
          della  salute,  vigilanza,  nel  rispetto   dei   risultati
          verificati, per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni  e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,   anche   riordinando    il    sistema    delle
          amministrazioni e degli  enti  statali  aventi  compiti  di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; 
              r) esclusione di qualsiasi  onere  finanziario  per  il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi equiparati  in  relazione  all'adozione  delle  misure
          relative alla sicurezza e  alla  salute  dei  lavoratori  e
          delle lavoratrici; 
              s) revisione della  normativa  in  materia  di  appalti
          prevedendo misure dirette a: 
              1)   migliorare   l'efficacia   della   responsabilita'
          solidale tra appaltante ed appaltatore e  il  coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento ai subappalti, anche attraverso  l'adozione  di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale delle imprese  pubbliche  e  private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro   quale
          elemento  vincolante  per  la  partecipazione   alle   gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico  della
          finanza pubblica; 
              2) modificare il sistema di assegnazione degli  appalti
          pubblici al massimo  ribasso,  al  fine  di  garantire  che
          l'assegnazione non determini la diminuzione del livello  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
              3) modificare la disciplina del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo  che
          i   costi   relativi   alla   sicurezza   debbano    essere
          specificamente indicati  nei  bandi  di  gara  e  risultare
          congrui rispetto all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei
          lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto; 
              t) rivisitazione delle modalita'  di  attuazione  della
          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti
          modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi  di
          lavorazioni ed esposizioni,  nonche'  al  criteri  ed  alle
          linee  guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche   con
          riferimento al  prevedibile  momento  di  insorgenza  della
          malattia: 
              u)  rafforzare   e   garantire   le   tutele   previste
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,  n.
          277; 
              v)   introduzione   dello   strumento   dell'interpello
          previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23  aprile
          2004, n. 124, e successive modificazioni,  relativamente  a
          quesiti  di   ordine   generale   sull'applicazione   della
          normativa sulla salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,
          individuando il  soggetto  titolare  competente  a  fornire
          tempestivamente la risposta. 
              3. I decreti di cui al presente  articolo  non  possono
          disporre un abbassamento  dei  livelli  di  protezione,  di
          sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti  e  delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 
              4. I decreti di cui al presente articolo sono  adottati
          nel rispetto della procedura di cui all'articolo  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  della  salute,  delle
          infrastrutture,  limitatamente  a  quanto  previsto   dalla
          lettera  s)  del  comma  2,   dello   sviluppo   economico,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del  comma
          2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
          Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  il   Ministro   della   solidarieta'   sociale,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del  comma
          2, nonche'  gli  altri  Ministri  competenti  per  materia,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e sentite le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
          lavoro. 
              5. Gli schemi dei decreti  legislativi,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono
          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  essi  siano  espressi,   entro
          quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine  i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini previsti ai commi 1 e 6 o  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4  e
          5,  disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti
          medesimi. 
              7. Dall'attuazione dei criteri  di  delega  recati  dal
          presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
          2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  A  tale
          fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi  della
          presente delega le  amministrazioni  competenti  provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane, strumentali ed economiche, allo stato  in  dotazione
          alle medesime amministrazioni. 
              7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di  cui
          al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di  50
          milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008.". 
              Il testo del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
          (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005,  n.  246)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125,
          n. 133. 
              Si riporta l'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n.
          281 del 1997, si vedano le note alle premesse. 
              Il  testo  della  legge  8  novembre   1991,   n.   381
          (Disciplina delle cooperative sociali) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.