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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133

Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 28-8-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  16  dicembre  1993,  n.  522,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,  n.
187; 
  Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14; 
  Visto l'articolo 1, commi 526, 527, 528 , 529 e 530 della legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  riorganizzazione  del  Ministero  della
giustizia e riduzione degli uffici  dirigenziali  e  delle  dotazioni
organiche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
  a) per 'legge' si intende la legge 23 dicembre 2014 n. 190; 
  b)  per  'uffici  giudiziari'  si  intendono  gli  uffici  di   cui
all'articolo 1, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n.  392,  ad
esclusione degli uffici giudiziari di cui all'articolo  1,  comma  1,
del  decreto-legge  16  dicembre  1993,  n.  522,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102; 
  c)  per  'Conferenza   permanente'   si   intende   l'articolazione
amministrativa cui sono attribuiti i compiti di cui all'articolo 4; 
  d) per 'Ministero' si intende il Ministero della giustizia. 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.  87,  comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti).  - 1. - 4. (Omissis) 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. (omissis)». 
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 16
          dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di  un  ufficio
          speciale presso il Ministero di grazia e giustizia  per  la
          gestione e la manutenzione degli  uffici  giudiziari  della
          citta' di Napoli): 
                «Art. 1. - 1. Nell'ambito  della  organizzazione  del
          Ministero di grazia  e  giustizia  e'  istituito  l'ufficio
          speciale per  la  gestione  e  la  manutenzione  del  nuovo
          complesso  giudiziario  della  citta'  di  Napoli  e  degli
          edifici e locali ospitanti uffici giudiziari  nella  stessa
          citta',  nonche'  degli  edifici  e  locali  ospitanti   il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale. 
              2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'
          articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attivita'
          necessarie  a  rendere  funzionante  il   nuovo   complesso
          giudiziario e l'edificio destinato  a  sede  della  procura
          della Repubblica presso il  tribunale,  entrambi  siti  nel
          centro direzionale di Napoli, le attivita'  concernenti  la
          gestione, la  manutenzione  e  la  conservazione  dei  beni
          immobili e delle strutture, nonche'  quelle  concernenti  i
          servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione,  la
          ventilazione,  la  telefonia,  le  reti  informatiche,   il
          controllo informatico  centralizzato  delle  strutture,  la
          pulizia e custodia degli  immobili  e  loro  pertinenze,  e
          quant'altro necessario per il funzionamento  degli  edifici
          giudiziari della citta' di Napoli. Le attivita' di  cui  al
          periodo precedente  sono  attribuite  all'ufficio  speciale
          anche in relazione agli edifici e ai  locali  ospitanti  il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale. 
              3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso
          giudiziario  della  citta'  di  Napoli,  sito  nel   centro
          direzionale di tale citta'.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio
          19998, n. 187, recante: "Regolamento recante disciplina dei
          procedimenti  relativi  alla  concessione  ai   comuni   di
          contributi  per  le  spese   di   gestione   degli   uffici
          giudiziari, a norma dell'art. 20,  comma  8,  della  L.  15
          marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          18 giugno 1998, n. 140. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   9   del   decreto
          legislativo  19  febbraio   2014,   n.   14   (Disposizioni
          integrative,   correttive   e   di   coordinamento    delle
          disposizioni di cui  ai  decreti  legislativi  7  settembre
          2012,  n.  155,  e  7  settembre  2012,  n.  156,  tese  ad
          assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari): 
                «Art. 9. (Disposizioni relative alla  gestione  degli
          uffici giudiziari di  Napoli  nord).  - In  vigore  dal  28
          febbraio 2014 - 1. All' articolo  1  del  decreto-legge  16
          dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 1,  in  fine,  sono  aggiunte  le  seguenti
          parole: ", nonche' degli  edifici  e  locali  ospitanti  il
          tribunale di Napoli nord  e  la  procura  della  Repubblica
          presso il medesimo tribunale"; 
              b) al  comma  2,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: "Le attivita' di cui al  periodo  precedente  sono
          attribuite all'ufficio speciale  anche  in  relazione  agli
          edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e
          la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.". 
              2. La disposizione di  cui  al  comma  1  lascia  fermo
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          6 marzo 2001, n. 55.». 
              -  Si riporta il testo dell'art.  1,  commi  526,  527,
          528, 529 e  530  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. - Comma 526  In vigore dal 1° gennaio 2015 -
           Alla legge 24 aprile  1941,  n.  392,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) il secondo comma dell'art.  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  "A  decorrere  dal  1°  settembre  2015  le   spese
          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai
          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai
          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di
          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1°  settembre  2015  i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione"; 
                b) gli articoli  2,  3,  4  e  5  sono  abrogati  con
          decorrenza dal 1° settembre 2015. 
              -  Comma 527 In vigore dal 1° gennaio 2015 
              527. Per l'anno 2015 la  dotazione  del  capitolo  1551
          dello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          giustizia e' finalizzata all'erogazione del  contributo  ai
          comuni interessati dalle spese  di  cui  all'art.  1  della
          legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526
          del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31  agosto
          2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua  dotazione
          di  bilancio,  in  termini  di  competenza  e   di   cassa,
          confluisce in un apposito  capitolo  da  istituire  per  le
          finalita' di cui al secondo comma del citato art.  1  della
          legge n. 392 del  1941,  come  sostituito  dal  comma  526,
          lettera a), del presente articolo.  A  decorrere  dall'anno
          2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di  euro
          annui.  I  rimborsi  ai  comuni  per   l'anno   2015   sono
          determinati ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  1998,  n.
          187, e successive modificazioni, in relazione alle spese di
          cui al citato art. 1 della legge  n.  392  del  1941,  come
          modificato dal citato comma 526 del presente articolo. 
              - Comma 528 In vigore dal 1° gennaio 2015 
              528. Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  e'
          determinato, per  ciascun  ufficio  giudiziario,  l'importo
          complessivo delle spese di cui all'art. 1  della  legge  24
          aprile 1941, n. 392, come  modificato  dal  comma  526  del
          presente articolo. 
              -  Comma 529 In vigore dal 1° gennaio 2015 
              529. L'importo di cui al comma 528 e' determinato sulla
          base dei costi standard per categorie omogenee  di  beni  e
          servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle
          sopravvenienze   di   ciascun   ufficio   giudiziario.   La
          metodologia  di  quantificazione  dei  costi  standard   e'
          definita  con  decreto  avente  natura  non   regolamentare
          adottato dal Ministro della giustizia, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              -  Comma 530 In vigore dal 1° gennaio 2015 
              530. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 4-bis, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          individuate, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica  e  ferme  restando  le  dotazioni  organiche  del
          Ministero   della   giustizia,   le    necessarie    misure
          organizzative  a  livello   centrale   e   periferico   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  527  a
          529 del presente  articolo.  Il  personale  delle  province
          eventualmente in esubero a  seguito  dei  provvedimenti  di
          attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56,   e'
          prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per
          lo  svolgimento  dei   compiti   correlati.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          le necessarie variazioni di bilancio per  l'attuazione  dei
          commi da 527 al presente comma.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15  giugno   2015,   n.   84   recante:   «Regolamento   di
          riorganizzazione del Ministero della giustizia e  riduzione
          degli uffici dirigenziali e delle dotazioni  organiche»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2015, n. 148. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma,  della
          legge 24 aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai  Comuni  del
          servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari): 
                «Art. 1. - Fermo il disposto dell'art.  6  del  regio
          decreto 3 maggio 1923,  n.  1042,  per  quanto  concerne  i
          locali ed i mobili della Corte di cassazione  del  Regno  e
          degli Uffici giudiziari  che  hanno  sede  nel  palazzo  di
          giustizia di Roma, a decorrere dal  1°  gennaio  1941  sono
          obbligatorie per i Comuni: 
                1° le spese  necessarie  per  il  primo  stabilimento
          delle Corti e  Sezioni  di  Corti  di  appello  e  relative
          Procure generali, delle Corti di assise,  dei  Tribunali  e
          relative Regie procure, e delle Preture e  sedi  distaccate
          di Pretura; 
                2° le spese necessarie per  i  locali  ad  uso  degli
          Uffici  giudiziari,  e   per   le   pigioni,   riparazioni,
          manutenzione, illuminazione, riscaldamento e  custodia  dei
          locali medesimi; per le provviste  di  acqua,  il  servizio
          telefonico, la fornitura e  le  riparazioni  dei  mobili  e
          degli impianti per i detti  Uffici;  nonche'  per  le  sedi
          distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e  gli
          oggetti di cancelleria; 
                3°  le  spese  per  la  pulizia  dei  locali  innanzi
          indicati esclusa quella nell'interno delle  stanze  adibite
          agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a
          termini dell'art. 175 del testo organico approvato  con  R.
          decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , ed in loro mancanza dei
          giornalieri ai sensi del R. decreto 7 marzo 1938,  n.  305,
          ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la  tabella
          organica non e' addetto alcun usciere, le persone  nominate
          dai capi degli  Uffici  medesimi  a  norma  dell'art.  141,
          lettera F), del regolamento generale giudiziario  approvato
          con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641. 
              A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie
          di cui  al  primo  comma  sono  trasferite  dai  comuni  al
          Ministero della giustizia  e  non  sono  dovuti  ai  comuni
          canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili
          di  proprieta'  comunale,  destinati  a  sedi   di   uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1°  settembre  2015  i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione.». 
              -  Per il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
          16 dicembre 1993, n. 522, si vedano le note alle premesse.