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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 14

Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. (14G00025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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  • Articoli

  • Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle
    disposizioni recanti la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e
    degli uffici del pubblico ministero

    Sezione I

    Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

  • Ripristino delle sezioni distaccate di tribunale nelle isole
  • 10
  • agg.5
  • agg.4
  • agg.3
  • agg.2
  • agg.1
  • orig.

  • Disposizioni correttive e integrative delle disposizioni recanti la
    revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici del giudice di
    pace
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-2-2014

Art. 9

Disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale»;
b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.».
2. La disposizione di cui al comma 1 lascia fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legge 16 dicembre 1993, n. 522 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nonché degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli. Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e a i locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55 reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia».