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DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130

Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). (15G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/2015
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 3-9-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2013/11/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla  risoluzione  alternativa  delle
controversie dei consumatori, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004  e  la  direttiva  2009/22/CE  (direttiva  sull'ADR  per  i
consumatori); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre - ed in  particolare  l'articolo  8,  che  introduce
principi e criteri  direttivi  specifici  per  il  recepimento  della
direttiva 2013/11/UE; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante il codice del consumo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche  al  Codice  del  consumo  in  attuazione  della  direttiva
  2013/11/UE sulla risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei
  consumatori 
 
  1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,
recante Codice del consumo,  il  titolo  II  termina  con  l'articolo
140-bis e dopo il titolo II e' inserito il seguente: «TITOLO II-bis -
RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE». 
 
  2. L'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  141  (Disposizioni  generali:  definizioni  ed   ambito   di
applicazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
  a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera a); 
  b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera c); 
  c) «contratto di vendita»: il contratto  di  cui  all'articolo  45,
comma 1, lettera e); 
  d) «contratto di servizi»: il contratto  di  cui  all'articolo  45,
comma 1, lettera f); 
  e)  «controversia  nazionale»:   una   controversia   relativa   ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in
cui e' stabilito il professionista; 
  f) «controversia transfrontaliera»: una  controversia  relativa  ad
obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita  o  di
servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni
o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea  diverso
da quello in cui e' stabilito il professionista; 
  g) «procedura ADR»: una procedura  di  risoluzione  extragiudiziale
delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed
eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution; 
  h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a  prescindere  dalla  sua
denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione
di una controversia attraverso  una  procedura  ADR  ed  e'  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 141-decies; 
  i) «autorita'  competente»:  le  autorita'  indicate  dall'articolo
141-octies; 
  l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo  per  avviare  la
procedura ADR; 
  m) «servizi non economici di  interesse  generale»:  i  servizi  di
interesse  generale  che  non  sono  prestati  a  fini  economici,  a
prescindere dalla forma giuridica sotto la quale  tali  servizi  sono
prestati, e, in particolare i servizi prestati,  senza  corrispettivo
economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse. 
  2. Ai fini del  presente  titolo  il  professionista  si  considera
stabilito: 
  a) se si tratta di una  persona  fisica,  presso  la  sua  sede  di
attivita'; 
  b) se si tratta di una societa' o di un'altra persona  giuridica  o
di un'associazione di persone fisiche o  giuridiche,  presso  la  sua
sede legale, la  sua  amministrazione  centrale  o  la  sua  sede  di
attivita', comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede. 
  3. Ai fini  del  presente  titolo,  l'organismo  ADR  si  considera
stabilito: 
  a) se e' gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge  le
attivita' ADR; 
  b) se e' gestito da una persona giuridica o da  un'associazione  di
persone fisiche o di  persone  giuridiche,  nel  luogo  in  cui  tale
persona giuridica o associazione  di  persone  fisiche  o  giuridiche
svolge le attivita' ADR o ha la sua sede legale; 
  c) se e' gestito da un'autorita' o da un altro ente  pubblico,  nel
luogo in cui tale autorita' o altro ente pubblico ha la propria sede. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  titolo,  si  applicano  alle
procedure  volontarie  di   composizione   extragiudiziale   per   la
risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali  e
transfrontaliere,  tra  consumatori  e  professionisti  residenti   e
stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito  delle  quali  l'organismo
ADR propone una soluzione o riunisce le parti al  fine  di  agevolare
una  soluzione  amichevole  e,  in  particolare,  agli  organismi  di
mediazione per la trattazione degli  affari  in  materia  di  consumo
iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e  4,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli  altri  organismi
ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e  vigilati  dalle
autorita' di cui al comma 1, lettera i),  previa  la  verifica  della
sussistenza  dei  requisiti  e  della   conformita'   della   propria
organizzazione  e  delle  proprie  procedure  alle  prescrizioni  del
presente titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  titolo  si
applicano, altresi', alle eventuali procedure, previste ai sensi  del
comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione. 
  5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano  altresi'
alle  procedure  di  conciliazione  paritetica  di  cui  all'articolo
141-ter. 
  6.  Sono  fatte  salve  le  seguenti  disposizioni  che   prevedono
l'obbligatorieta'  delle  procedure  di  risoluzione  extragiudiziale
delle controversie: 
  a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28, che disciplina i casi  di  condizione  di  procedibilita'  con
riferimento alla  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
  b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997,  n.  249,  che
prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore  delle
comunicazioni elettroniche; 
  c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre  1995,
n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione  nelle
materie di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas
e  il  sistema  idrico,  e  le  cui  modalita'  di  svolgimento  sono
regolamentate dall'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico con propri provvedimenti. 
  7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorita' per
l'energia elettrica,  il  gas  ed  il  sistema  idrico,  della  Banca
d'Italia, della Commissione nazionale per la societa' e  la  borsa  e
dell'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  ivi  comprese
quelle   che   prevedono   la   partecipazione    obbligatoria    del
professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del  presente
Codice, se rispettano i principi, le procedure e  i  requisiti  delle
disposizioni di cui al presente titolo. 
  8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: 
  a) alle procedure presso sistemi di  trattamento  dei  reclami  dei
consumatori gestiti dal professionista; 
  b) ai servizi non economici d'interesse generale; 
  c) alle controversie fra professionisti; 
  d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista; 
  e) ai tentativi di conciliazione  giudiziale  per  la  composizione
della  controversia  nel  corso  di   un   procedimento   giudiziario
riguardante la controversia stessa; 
  f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di  un
consumatore; 
  g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati  da  professionisti
sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire  il
loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e
la fornitura di medicinali e dispositivi medici; 
  h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di  formazione
continua. 
  9. Le disposizioni di cui al  presente  titolo  non  precludono  il
funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito  delle
norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i  funzionari
pubblici   sono   incaricati   delle   controversie   e   considerati
rappresentanti sia  degli  interessi  dei  consumatori  e  sia  degli
interessi dei professionisti. 
  10. Il consumatore non puo'  essere  privato  in  nessun  caso  del
diritto di adire il giudice competente qualunque  sia  l'esito  della
procedura di composizione extragiudiziale.». 
 
  3. Dopo l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR).
- 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di: 
  a) mantenere un sito web aggiornato  che  fornisca  alle  parti  un
facile accesso alle informazioni concernenti il  funzionamento  della
procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la  domanda
e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; 
  b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta  delle  stesse,
le informazioni di cui alla lettera  a),  su  un  supporto  durevole,
cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l); 
  c) consentire al consumatore la possibilita', ove  applicabile,  di
presentare  la  domanda  anche  in  modalita'   diverse   da   quella
telematica; 
  d) consentire lo scambio di  informazioni  tra  le  parti  per  via
elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; 
  e)   accettare   sia   le   controversie   nazionali   sia   quelle
transfrontaliere, comprese le controversie  oggetto  del  regolamento
(UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso  a  reti  di  organismi
ADR; 
  f)  adottare  i  provvedimenti  necessari  a   garantire   che   il
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle  regole  di
cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni. 
  2.  Gli  organismi  ADR  possono,  salve  le  diverse  prescrizioni
contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle
autorita' di regolazione di settore,  mantenere  e  introdurre  norme
procedurali che consentano loro di rifiutare il  trattamento  di  una
determinata controversia per i seguenti motivi: 
  a) il consumatore non ha tentato di  contattare  il  professionista
interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come  primo
passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; 
  b) la controversia e' futile o temeraria; 
  c) la controversia e' in corso di esame o e' gia'  stata  esaminata
da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; 
  d) il valore della controversia e'  inferiore  o  superiore  a  una
soglia monetaria prestabilita a un livello tale  da  non  nuocere  in
modo significativo all'accesso del  consumatore  al  trattamento  dei
reclami; 
  e) il consumatore non ha presentato la  domanda  all'organismo  ADR
entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere  inferiore
a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato  il  reclamo
al professionista; 
  f) il trattamento di questo tipo di  controversia  rischierebbe  di
nuocere significativamente all'efficace funzionamento  dell'organismo
ADR. 
  3.  Qualora,  conformemente  alle  proprie  norme  procedurali,  un
organismo ADR non e' in  grado  di  prendere  in  considerazione  una
controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce
a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della  sua
decisione di non prendere in  considerazione  la  controversia  entro
ventuno giorni dal ricevimento  del  fascicolo  della  domanda.  Tali
norme  procedurali  non  devono   nuocere   in   modo   significativo
all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso  in
caso di controversie transfrontaliere. 
  4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che
le  persone  fisiche  da  essi  incaricate  della  risoluzione  delle
controversie siano: 
  a) in possesso delle conoscenze e delle competenze  in  materia  di
risoluzione  alternativa  o   giudiziale   delle   controversie   dei
consumatori,  inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto
provvedendo, se del caso, alla loro formazione; 
  b) nominate per un  incarico  di  durata  sufficiente  a  garantire
l'indipendenza  dell'attivita'  da  svolgere,  non   potendo   essere
sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa; 
  c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle  parti  o
dei loro rappresentanti; 
  d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura. 
  5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate  della
risoluzione  delle  controversie,   di   comunicare   tempestivamente
all'organismo ADR  tutte  le  circostanze,  emerse  durante  l'intera
procedura  ADR,  idonee  ad  incidere  sulla  loro   indipendenza   e
imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o
l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere.
In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o
del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve: 
  a)  sostituire  la  persona  fisica   interessata,   affidando   la
conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza 
  b) garantire che la  persona  fisica  interessata  si  astenga  dal
condurre la procedura ADR e, se possibile,  proporre  alle  parti  di
presentare la controversia ad un altro  organismo  ADR  competente  a
trattare la controversia; o in mancanza 
  c) consentire alla  persona  fisica  interessata  di  continuare  a
condurre la procedura solo se le parti, dopo essere  state  informate
delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno  sollevato
obiezioni. 
  6. Resta fermo il diritto delle parti  di  ritirarsi  in  qualsiasi
momento dalla procedura  ADR,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo
141-quater, comma 5, lettera a). 
  7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo  ADR  sia
costituito da una sola persona fisica,  si  applicano  unicamente  le
lettere b) e c) del medesimo comma. 
  8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR  siano
assunte   o   retribuite    esclusivamente    da    un'organizzazione
professionale  o  da   un'associazione   di   imprese   di   cui   il
professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai  requisiti  del
presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano
a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano
sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il  presente  comma  non  si
applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte  di  un
organismo collegiale composto da un numero uguale  di  rappresentanti
dell'organizzazione professionale e dell'associazione di  imprese  da
cui sono assunte o retribuite  e  di  una  o  piu'  associazioni  dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. 
  9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui  le  persone  fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie  fanno  parte  di  un
organismo collegiale, disporre che il collegio  sia  composto  da  un
numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e  di
rappresentanti degli interessi dei professionisti. 
  10. Se gli organismi ADR, ai fini del  comma  4,  lettera  a),  del
presente articolo, provvedono alla formazione delle  persone  fisiche
incaricate della risoluzione extragiudiziale delle  controversie,  le
autorita'  competenti  provvedono  a  monitorare   i   programmi   di
formazione istituiti dagli organismi ADR in  base  alle  informazioni
comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma  4,  lettera
g). I programmi di formazione possono  essere  promossi  ed  eseguiti
dalle stesse autorita' competenti, di  cui  all'articolo  141-octies.
Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei  mediatori
di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28. 
 
  Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). - 1. Le  procedure  svolte
dinanzi agli  organismi  ADR  in  cui  parte  delle  persone  fisiche
incaricate  della  risoluzione  delle  controversie  sono  assunte  o
retribuite esclusivamente dal professionista o  da  un'organizzazione
professionale  o  da   un'associazione   di   imprese   di   cui   il
professionista e' membro, sono considerate procedure  ADR,  ai  sensi
del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle  disposizioni  di
cui al presente titolo, rispettano  i  seguenti  ulteriori  requisiti
specifici di indipendenza e trasparenza: 
  a)  le  persone  fisiche   incaricate   della   risoluzione   delle
controversie devono far parte di una commissione paritetica  composta
da  un  numero  uguale  di  rappresentanti  delle  associazioni   dei
consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all'articolo   137,   e   di
rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito  di  una
procedura trasparente; 
  b)  le  persone  fisiche   incaricate   della   risoluzione   delle
controversie devono ricevere un  incarico  di  almeno  tre  anni  per
garantire l'indipendenza della loro azione; 
  c) e'  fatto  obbligo  al  rappresentante  delle  associazioni  dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo  137,  di  non  avere
alcun   rapporto    lavorativo    con    il    professionista,    con
un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese  di  cui
il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per
un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio
incarico nell'organismo  ADR,  ne'  di  avere  contributi  finanziari
diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi  erogati  dal
professionista     o     dall'organizzazione     professionale      o
dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale
parziale rimborso all'associazione  dei  consumatori  per  gli  oneri
sostenuti per  prestare  assistenza  gratuita  al  consumatore  nella
procedura  ADR,  devono   essere   erogati   in   modo   trasparente,
informandone l'autorita' competente  o  secondo  le  procedure  dalla
stessa stabilite; 
  d)   e'   fatto,   altresi',   obbligo   al   rappresentante    del
professionista, se tale rapporto lavorativo non era gia' in corso  al
momento di conferimento dell'incarico, di non  avere  alcun  rapporto
lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale
o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per
un periodo di  tre  anni  decorrenti  dalla  cessazione  del  proprio
incarico nell'organismo ADR; 
  e) l'organismo di risoluzione delle  controversie,  ove  non  abbia
distinta  soggettivita'  giuridica  rispetto  al   professionista   o
all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui
il  professionista  fa  parte,  deve  essere  dotato  di  sufficiente
autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti
gerarchici  o  funzionali  con   il   professionista,   deve   essere
chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista  ed
avere a sua disposizione risorse  finanziarie  sufficienti,  distinte
dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi
compiti. 
  2. Rientrano nelle procedure di cui al comma  1  esclusivamente  le
negoziazioni  paritetiche  disciplinate  da  protocolli   di   intesa
stipulati tra i professionisti o loro associazioni e  un  numero  non
inferiore a un terzo  delle  associazioni  dei  consumatori  e  degli
utenti, di cui  all'articolo  137,  nonche'  quelle  disciplinate  da
protocolli di intesa  stipulati  nel  settore  dei  servizi  pubblici
locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito  in
sede  di  Conferenza  unificata  Stato-regioni  e   Stato-citta'   ed
autonomie locali del 26 settembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013. 
 
  Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equita' e liberta'). -  1.
E' fatto obbligo  agli  organismi  ADR,  di  rendere  disponibili  al
pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su  richiesta  e  in
qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita'
di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare  e
facilmente comprensibili riguardanti: 
  a) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e quello di  posta
elettronica; 
  b)  il  proprio  inserimento  nell'elenco   di   cui   all'articolo
141-decies, secondo comma; 
  c) le persone fisiche incaricate della  procedura  ADR,  i  criteri
seguiti  per  il  conferimento  dell'incarico  nonche'  per  la  loro
successiva designazione e la durata del loro incarico; 
  d) la competenza, l'imparzialita' e  l'indipendenza  delle  persone
fisiche incaricate  della  procedura  ADR  qualora  siano  assunte  o
retribuite esclusivamente dal professionista; 
  e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR  che  agevolano
la risoluzione delle controversie transfrontaliere; 
  f) il settore di competenza specifica, incluso,  eventualmente,  il
limite di valore di competenza; 
  g)  le  norme  che  disciplinano  la   procedura   di   risoluzione
stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR  e'
stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo'  rifiutare  di
trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis,
comma 2; 
  h) le lingue  nelle  quali  possono  essere  presentati  i  reclami
all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR; 
  i)  se  l'organismo  ADR  risolve  le  controversie   in   base   a
disposizioni  giuridiche,  considerazioni  di  equita',   codici   di
condotta o altri tipi di regole; 
  l) eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare  prima
di avviare la procedura ADR,  incluso  il  tentativo  di  risoluzione
della   controversia   mediante   negoziazione   diretta    con    il
professionista; 
  m)  la  possibilita'  o  meno  per  le  parti  di  ritirarsi  dalla
procedura; 
  n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le
norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura; 
  o) la durata media della procedura ADR; 
  p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR; 
  q) l'esecutivita'  della  decisione  ADR,  nei  casi  eventualmente
previsti dalle norme vigenti. 
  2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di  rendere  disponibili  al
pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in
altra  modalita'  funzionale  al  perseguimento  delle  finalita'  di
trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'.  Tali  relazioni,  con
riferimento alle controversie  sia  nazionali  che  transfrontaliere,
devono comprendere le seguenti informazioni: 
  a) numero di reclami ricevuti e tipologie di  controversie  cui  si
riferiscono; 
  b) eventuali cause sistematiche o significative  generatrici  delle
controversie tra  consumatori  e  professionisti;  tali  informazioni
possono essere accompagnate, se del caso, da  raccomandazioni  idonee
ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare
le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni
e di migliori prassi; 
  c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha  rifiutato
di trattare e la quota in  percentuale  dei  tipi  di  motivo  per  i
rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2; 
  d) nel caso di procedure di cui  dell'articolo  141-ter,  le  quote
percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore
del professionista, e di controversie risolte  con  una  composizione
amichevole; 
  e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se  noti,
i motivi della loro interruzione; 
  f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie; 
  g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure
ADR; 
  h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno  di  reti
di organismi ADR che  agevolano  la  risoluzione  delle  controversie
transfrontaliere. 
  3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
  a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per
entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione; 
  b)  consentire  la  partecipazione  alle  parti  senza  obbligo  di
assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto  delle  parti  di
ricorrere  al  parere  di  un  soggetto  indipendente  o  di   essere
rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; 
  c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori; 
  d) l'organismo ADR che ha  ricevuto  una  domanda  da'  alle  parti
comunicazione dell'avvio della procedura relativa  alla  controversia
non appena riceve il fascicolo completo della domanda; 
  e) concludersi entro il termine di novanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento  del  fascicolo   completo   della   domanda   da   parte
dell'organismo  ADR;  in   caso   di   controversie   particolarmente
complesse, l'organismo ADR puo',  a  sua  discrezione,  prorogare  il
termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti  devono  essere
informate di tale proroga e del nuovo termine  di  conclusione  della
procedura. 
  4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere  garantito  altresi'
che: 
  a) le parti abbiano la possibilita',  entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo
ADR le argomentazioni, le prove, i documenti  e  i  fatti  presentati
dall'altra  parte,  salvo  che  la  parte  non  abbia   espressamente
richiesto che gli stessi  debbano  restare  riservati,  le  eventuali
dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti  e  di  poter
esprimere osservazioni in merito; 
  b) le parti siano informate del fatto  che  non  sono  obbligate  a
ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono  chiedere  un
parere indipendente o essere rappresentate o assistite  da  terzi  in
qualsiasi fase della procedura; 
  c) alle parti  sia  notificato  l'esito  della  procedura  ADR  per
iscritto o su un supporto durevole,  e  sia  data  comunicazione  dei
motivi sui quali e' fondato. 
  5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la  controversia
proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che: 
  a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla procedura in
qualsiasi momento. Le parti sono  informate  di  tale  diritto  prima
dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del
professionista  di  aderire  alle  procedure  ADR,  la  facolta'   di
ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore; 
  b) le parti, prima di accettare o meno o  di  dare  seguito  a  una
soluzione proposta, siano informate del fatto che: 
  1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione  proposta  o
meno; 
  2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita' di
chiedere  un  risarcimento   attraverso   un   normale   procedimento
giudiziario; 
  3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato  che
potrebbe  essere   ottenuto   con   la   decisione   di   un   organo
giurisdizionale che applichi norme giuridiche; 
  c) le parti, prima di accettare o meno o  di  dare  seguito  a  una
soluzione proposta, siano informate  dell'effetto  giuridico  che  da
cio' consegue; 
  d)  le  parti,  prima  di  accogliere  una  soluzione  proposta   o
acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo  di
riflessione ragionevole. 
 
  Art. 141-quinquies (Effetti della  procedura  ADR  sui  termini  di
prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di  ricevimento  da  parte
dell'organismo ADR, la relativa domanda  produce  sulla  prescrizione
gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data,  la  domanda
impedisce altresi' la decadenza per una sola volta. 
  2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescrizione
e  decadenza  iniziano  a  decorrere  nuovamente  dalla  data   della
comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia
con modalita' che abbiano valore di conoscenza legale. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni relative  alla  prescrizione  e
alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia
e' parte. 
 
  Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1.  I
professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a  ricorrere
ad uno o piu' organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i
consumatori, sono obbligati ad  informare  questi  ultimi  in  merito
all'organismo  o  agli  organismi   competenti   per   risolvere   le
controversie sorte con i  consumatori.  Tali  informazioni  includono
l'indirizzo del  sito  web  dell'organismo  ADR  pertinente  o  degli
organismi ADR pertinenti. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in  modo
chiaro, comprensibile e  facilmente  accessibile  sul  sito  web  del
professionista, ove esista, e nelle condizioni  generali  applicabili
al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il  professionista
ed il consumatore. 
  3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controversia tra
un  consumatore  e  un  professionista   stabilito   nel   rispettivo
territorio in  seguito  a  un  reclamo  presentato  direttamente  dal
consumatore al professionista, quest'ultimo fornisce  al  consumatore
le informazioni di cui al comma 1, precisando  se  intenda  avvalersi
dei pertinenti organismi ADR per risolvere  la  controversia  stessa.
Tali informazioni sono  fornite  su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole. 
  4.  E'  fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni  relative
all'informazione  dei  consumatori   sulle   procedure   di   ricorso
extragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi. 
  5. Con riferimento all'accesso dei  consumatori  alle  controversie
transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa  di  settore,
gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale della rete  europea
per  i  consumatori  (ECC-NET)  per  essere  assistiti   nell'accesso
all'organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed e' competente
a trattare la loro controversia transfrontaliera. Il medesimo  Centro
nazionale e' designato anche come punto  di  contatto  ODR  ai  sensi
dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  524/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo  alla
risoluzione delle controversie online dei consumatori. 
  6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale  della
rete europea per i consumatori (ECC-NET) di  rendere  disponibile  al
pubblico sui  propri  siti  web,  fornendo  un  link  al  sito  della
Commissione europea, e laddove possibile  su  supporto  durevole  nei
propri locali, l'elenco degli organismi ADR  elaborato  e  pubblicato
dalla Commissione ai  sensi  dell'articolo  20,  paragrafo  4,  della
direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  21
maggio 2013, sulla risoluzione  alternativa  delle  controversie  dei
consumatori. 
  7. L'elenco degli organismi ADR di  cui  al  comma  6  e'  posto  a
disposizione delle associazioni di consumatori e  delle  associazioni
di categoria di professionisti che possono  renderlo  disponibile  al
pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro modo  esse  ritengano
appropriato. 
  8. Sul sito  istituzionale  di  ciascuna  autorita'  competente  e'
assicurata la pubblicazione delle  informazioni  sulle  modalita'  di
accesso  dei  consumatori  alle  procedure  ADR  per   risolvere   le
controversie contemplate dal presente titolo. 
  9.  Le  autorita'  competenti  incoraggiano  le  associazioni   dei
consumatori  e  degli  utenti,  di  cui  all'articolo   137,   e   le
organizzazioni  professionali,  a  diffondere  la  conoscenza   degli
organismi e delle procedure ADR e a promuovere l'adozione dell'ADR da
parte di professionisti e consumatori. Detti organismi sono  altresi'
incoraggiati a fornire ai consumatori le informazioni  relative  agli
organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori. 
 
  Art. 141-septies  (Cooperazione).  -  1.  Le  autorita'  competenti
assicurano la cooperazione tra gli organismi  ADR  nella  risoluzione
delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri
Stati membri dell'Unione europea delle  migliori  prassi  per  quanto
concerne  la  risoluzione  delle  controversie   transfrontaliere   e
nazionali. 
  2. Se esiste una rete europea  di  organismi  ADR  che  agevola  la
risoluzione delle controversie  transfrontaliere  in  un  determinato
settore, le autorita' competenti incoraggiano ad associarsi  a  detta
rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore. 
  3.  Le  autorita'  competenti  incoraggiano  la  cooperazione   tra
organismi ADR e autorita'  nazionali  preposte  all'attuazione  degli
atti  giuridici  dell'Unione  sulla  tutela  dei  consumatori.   Tale
cooperazione comprende, in particolare, lo  scambio  di  informazioni
sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici  nei  confronti
delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami.  E'
incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e  informazioni,  se
gia' disponibili, da parte delle autorita' nazionali  agli  organismi
ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie. 
  4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi  1,
2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla  protezione  dei
dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  5.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di   segreto
professionale e commerciale applicabili alle autorita'  nazionali  di
cui al  comma  3.  Gli  organismi  ADR  sono  sottoposti  al  segreto
d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di  riservatezza  previsti
dalla normativa vigente. 
 
  Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). -
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli  141-nonies
e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti: 
  a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo
economico, con riferimento al registro degli organismi di  mediazione
relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2  e
4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
  b) Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB),  di
cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento
ai  sistemi  di   risoluzione   stragiudiziale   delle   controversie
disciplinati ai sensi  dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  8
ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti  attuativi,  e  con  oneri  a
carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge  23
dicembre 1994,  n.  724,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei
soggetti che si avvalgono delle procedure medesime; 
  c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
(AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
per il settore di competenza; 
  d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  (AGCOM),  di  cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore  di
competenza; 
  e) Banca  d'Italia,  con  riferimento  ai  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo
128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  f) altre autorita' amministrative indipendenti, di  regolazione  di
specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR  secondo
le proprie competenze; 
  g)  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento   alle
negoziazioni paritetiche di  cui  all'articolo  141-ter  relative  ai
settori non  regolamentati  o  per  i  quali  le  relative  autorita'
indipendenti di regolazione non applicano o non  adottano  specifiche
disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione
istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g)  e  comma  4,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie
tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco  di  cui
alla lettera a). 
  2. Il Ministero dello sviluppo  economico  e'  designato  punto  di
contatto unico con la Commissione europea. 
  3. Al fine di definire  uniformita'  di  indirizzo  nel  compimento
delle funzioni delle autorita'  competenti  di  cui  al  comma  1  e'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un  tavolo  di
coordinamento  e  di  indirizzo.  Lo  stesso  e'   composto   da   un
rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero  dello
sviluppo economico e' attribuito il  compito  di  convocazione  e  di
raccordo. Al tavolo  sono  assegnati  compiti  di  definizione  degli
indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di  vigilanza  delle
autorita' competenti, nonche' ai criteri generali  di  trasparenza  e
imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per  il  servizio
prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del  predetto  tavolo  di
coordinamento ed indirizzo non  spetta  alcun  compenso,  gettone  di
presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi  titolo
dovuto. 
 
  Art.  141-nonies  (Informazioni  da  trasmettere   alle   autorita'
competenti  da   parte   degli   organismi   di   risoluzione   delle
controversie). - 1. Gli organismi di risoluzione  delle  controversie
che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del  presente
titolo e inseriti in elenco  conformemente  all'articolo  141-decies,
comma 2, devono presentare  domanda  di  iscrizione  alla  rispettiva
autorita' competente, indicando: 
  a) il loro nome o denominazione,  le  informazioni  di  contatto  e
l'indirizzo del sito web; 
  b) informazioni sulla loro  struttura  e  sul  loro  finanziamento,
comprese le  informazioni  sulle  persone  fisiche  incaricate  della
risoluzione delle controversie, sulla  loro  retribuzione,  sul  loro
mandato e sul loro datore di lavoro; 
  c) le proprie norme procedurali; 
  d) le loro tariffe, se del caso; 
  e)  la  durata  media  delle   procedure   di   risoluzione   delle
controversie; 
  f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami
e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie; 
  g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante  la
procedura di risoluzione delle controversie; 
  h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle  controversie
puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma
dell'articolo 141-bis, comma 2; 
  i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno  i
requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito  d'applicazione
della presente direttiva, e di  rispettare  o  meno  i  requisiti  di
qualita' di cui al presente titolo. 
  2. Qualora le informazioni di cui alle lettere  da  a)  ad  h)  del
comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio
l'autorita' competente in merito a tali modifiche. 
  3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali
si svolgono  le  procedure  di  cui  all'articolo  141-ter,  oltre  a
comunicare  ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,   devono   altresi'
trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita'
ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di
cui al comma 1 dell'articolo 141-ter. 
  4. A far data dal secondo anno di iscrizione  al  relativo  elenco,
con cadenza biennale, ogni organismo ADR  trasmette  alla  rispettiva
autorita' competente informazioni concernenti: 
  a) il numero di reclami ricevuti ed i  tipi  di  controversie  alle
quali si riferiscono; 
  b) la quota percentuale delle procedure  ADR  interrotte  prima  di
raggiungere il risultato; 
  c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle  controversie
ricevute; 
  d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure
ADR; 
  e) eventuali problematiche  sistematiche  o  significative  che  si
verificano di frequente e  causano  controversie  tra  consumatori  e
professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere
accompagnate da raccomandazioni  sul  modo  di  evitare  o  risolvere
problematiche analoghe in futuro; 
  f)  se  del  caso,  una  valutazione  dell'efficacia   della   loro
cooperazione all'interno di reti di organismi ADR  che  agevolano  la
risoluzione delle controversie transfrontaliere; 
  g)  se  prevista,  la  formazione  fornita  alle  persone   fisiche
incaricate delle risoluzioni delle controversie di  cui  all'articolo
141-bis, comma 4, lettera a); 
  h)  la  valutazione  dell'efficacia  della  procedura  ADR  offerta
dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla. 
 
  Art. 141-decies (Ruolo delle autorita'  competenti).  -  1.  Presso
ciascuna  autorita'  competente  e'  istituito,  rispettivamente  con
decreto ministeriale o  con  provvedimenti  interni,  l'elenco  degli
organismi  ADR  deputati  a  gestire  le  controversie  nazionali   e
transfrontaliere  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione   del
presente titolo e  che  rispettano  i  requisiti  previsti.  Ciascuna
autorita' competente definisce il  procedimento  per  l'iscrizione  e
verifica  il  rispetto  dei  requisiti  di  stabilita',   efficienza,
imparzialita', nonche' il rispetto del principio di  tendenziale  non
onerosita', per il consumatore, del servizio. 
  2.  Ogni  autorita'  competente   provvede   all'iscrizione,   alla
sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila  sull'elenco
nonche' sui singoli organismi ADR. 
  3.   Ciascuna   autorita'   competente   sulla   base   di   propri
provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione
degli organismi ADR. Tale elenco comprende: 
  a) il nome, le informazioni di contatto e  i  siti  internet  degli
organismi ADR di cui al comma 1; 
  b) le loro tariffe, se del caso; 
  c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami
e in cui e' svolta la procedura ADR; 
  d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR; 
  e) i settori e le categorie di  controversie  trattati  da  ciascun
organismo ADR; 
  f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o  dei
loro rappresentanti, compresa una  dichiarazione  dell'organismo  ADR
relativa alla possibilita' di svolgere  la  procedura  ADR  in  forma
orale o scritta; 
  g) i motivi per cui un organismo ADR puo' rifiutare il  trattamento
di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis,  comma
2. 
  4. Se un organismo ADR non soddisfa piu'  i  requisiti  di  cui  al
comma  1,  l'autorita'  competente  interessata   lo   contatta   per
segnalargli   tale   non   conformita',   invitandolo   a    ovviarvi
immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo
ADR continua a  non  soddisfare  i  requisiti  di  cui  al  comma  1,
l'autorita' competente cancella l'organismo  dall'elenco  di  cui  al
comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e  le  informazioni
pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale
punto di contatto unico con la Commissione europea. 
  5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui
ai commi 1 e 3, e ogni suo  successivo  aggiornamento,  al  Ministero
dello sviluppo  economico  quale  punto  di  contatto  unico  con  la
Commissione europea. 
  6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e  4  relativi
agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana
sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello  sviluppo
economico quale punto di contatto unico. 
  7. Ogni autorita' competente  mette  a  disposizione  del  pubblico
l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione
europea e notificato al  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale
punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet  un  link
al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre,  ogni
autorita' competente mette a disposizione del  pubblico  tale  elenco
consolidato su un supporto durevole. 
  8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro  anni,  il
Ministero dello sviluppo economico, quale punto  di  contatto  unico,
con il  contributo  delle  altre  autorita'  competenti,  pubblica  e
trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul
funzionamento di tutti gli organismi  ADR  stabiliti  sul  territorio
della Repubblica Italiana. In particolare, tale relazione: 
  a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR; 
  b) sottolinea le  insufficienze,  comprovate  da  statistiche,  che
ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per  le  controversie
sia nazionali che transfrontaliere, se del caso; 
  c)  elabora  raccomandazioni  su  come  migliorare  l'efficacia   e
l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.». 
 
  4. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni, alla fine della lettera  b)
e della lettera b-bis), il punto e' sostituito dal punto e virgola e,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: 
    «b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione  delle  controversie
online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori).». 
 
  5. All'articolo 10, comma 1, all'articolo 16, comma 2, all'articolo
106, commi 1 e 2, all'articolo 107, comma 1, all'articolo 110,  commi
1, 3, 4 e 5, all'articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo  periodo,
all'articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all'articolo 140, comma 7, del
decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.   206,   e   successive
modificazioni,  le  parole:   «delle   attivita'   produttive»   sono
sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico». 
 
  6. All'articolo 66 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206, al comma 2 dopo le parole:  «del  presente  capo»,  prima  della
virgola,  sono   inserite   le   seguenti:   «nonche'   dell'articolo
141-sexies, commi 1, 2 e 3». 
 
  7. All'articolo 66 del decreto legislativo  6  settembre  2005,  n.
206, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la  risoluzione
extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto  di  consumo,
nelle materie di cui alle sezioni  da  I  a  IV  del  presente  capo,
mediante il ricorso alle  procedure  di  cui  alla  parte  V,  titolo
II-bis, del presente codice.». 
 
  8. All'articolo 66-quater,  del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Per  la  risoluzione  delle  controversie  sorte   dall'esatta
applicazione dei  contratti  disciplinati  dalle  disposizioni  delle
sezioni da I a IV del  presente  capo  e'  possibile  ricorrere  alle
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie,  di  cui
alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.». 
 
  9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante  Codice
del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 33, comma 2, dopo la lettera v) sono aggiunte  le
seguenti: 
    «v-bis)  imporre  al  consumatore  che  voglia  accedere  ad  una
procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie  prevista
dal titolo II-bis della parte  V,  di  rivolgersi  esclusivamente  ad
un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR; 
    v-ter)  rendere  eccessivamente  difficile  per  il   consumatore
l'esperimento della procedura di  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  L'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La direttiva 2013/11/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          18 giugno 2013, n. L 165. 
              -  Il  regolamento  CE/2006/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364. 
              - La direttiva 2009/22/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          1° maggio 2009, n. L 110. 
              - Gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recitano: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il   termine   di   due   mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.» 
              «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 7  ottobre  2014,  n
          154 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione  europea  2013  -  secondo  semestre),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2014,  n.
          251, cosi' recita: 
              «Art.  8  (Principi  e   criteri   direttivi   per   il
          recepimento della direttiva 2013/11/UE,  sulla  risoluzione
          alternativa  delle  controversie   dei   consumatori,   che
          modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004  e  la  direttiva
          2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i  consumatori).  -  1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  2013/11/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 maggio  2013,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 1, comma 1, anche i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
              a) esercitare l'opzione di cui all'art. 2, paragrafo 2,
          lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano  tra  le
          procedure di  risoluzione  alternativa  delle  controversie
          (ADR)  utili  ai  fini  dell'applicazione  della   medesima
          direttiva  anche  le  procedure  dinanzi  a  organismi   di
          risoluzione delle controversie in cui  le  persone  fisiche
          incaricate  della  risoluzione  delle   controversie   sono
          assunte o  retribuite  esclusivamente  dal  professionista,
          gia' consentite ai sensi dell'art. 2, comma 2, del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
              b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui
          alla lettera  a),  che  in  tal  caso  le  persone  fisiche
          incaricate della risoluzione  delle  controversie  facciano
          parte di un organismo  collegiale  composto  da  un  numero
          eguale   di   rappresentanti   delle   organizzazioni    di
          consumatori e di rappresentanti del professionista e  siano
          nominate a seguito di una procedura trasparente. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
              - Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n  206
          (Codice del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29
          luglio  2003,  n.  229),  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Alla parte V,  il  decreto  legislativo  6  settembre
          2005,  n.  206,  citato  nelle  note  alle  premesse,  come
          modificato del presente decreto cosi' recita: 
              «Parte V 
              ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 
              Titolo I 
              LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE 
              Art. 136. Consiglio nazionale dei consumatori  e  degli
          utenti 
              Art. 137. Elenco delle associazioni dei  consumatori  e
          degli utenti rappresentative a livello nazionale 
              Art. 138. Agevolazioni e contributi 
              Titolo II 
              ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 
              Art. 139. Legittimazione ad agire 
              Art. 140. Procedura 
              Art. 140-bis Azione di classe 
              Titolo II-bis 
              RISOLUZIONE EXTRA GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE». 
              - Il testo dell'art.  139  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto cosi' recita: 
              «Art.  139  (Legittimazione  ad   agire).   -   1.   Le
          associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti   inserite
          nell'elenco di cui all'art. 137 sono legittimate ad  agire,
          ai sensi dell'art. 140, a tutela degli interessi collettivi
          dei consumatori e degli utenti.  Oltre  a  quanto  disposto
          dall'art. 2, le  dette  associazioni  sono  legittimate  ad
          agire  nelle  ipotesi   di   violazione   degli   interessi
          collettivi  dei  consumatori  contemplati   nelle   materie
          disciplinate dal presente codice,  nonche'  dalle  seguenti
          disposizioni legislative (184): 
              a)  legge  6  agosto  1990,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, ivi comprese quelle di cui  al  testo  unico
          della radiotelevisione, di cui al  decreto  legislativo  31
          luglio 2005, n. 177,  e  legge  30  aprile  1998,  n.  122,
          concernenti l'esercizio delle attivita' televisive (185); 
              b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  541,  come
          modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44,
          e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicita'
          dei medicinali per uso umano; 
              b-bis)  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,
          recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa  ai
          servizi nel mercato interno; 
              b-ter) regolamento UE/524/2013 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 21 maggio 2013  sulla  risoluzione  delle
          controversie  online  per  i  consumatori   (   regolamento
          sull'ODR per i consumatori). 
              2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali  e  le
          organizzazioni  riconosciuti  in  altro  Stato  dell'Unione
          europea ed inseriti nell'elenco degli  enti  legittimati  a
          proporre  azioni  inibitorie  a  tutela   degli   interessi
          collettivi  dei  consumatori,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire, ai  sensi
          del  presente  articolo  e  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 140, nei confronti di atti o comportamenti  lesivi
          per i consumatori del proprio Paese,  posti  in  essere  in
          tutto o in parte sul territorio dello Stato.» 
              - Il testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Attuazione). - 1. Con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  per
          le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia,
          sentito  il  parere  della  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono adottate le norme di attuazione dell'art. 6,  al  fine
          di  assicurare,  per  i  prodotti  provenienti   da   Paesi
          dell'Unione europea, una  applicazione  compatibile  con  i
          principi del diritto comunitario, precisando  le  categorie
          di prodotti o le modalita' di presentazione  per  le  quali
          non e' obbligatorio riportare  le  indicazioni  di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), dell'art. 6. Tali disposizioni di
          attuazione  disciplinano  inoltre  i  casi  in  cui   sara'
          consentito  riportare  in  lingua  originaria  alcuni  dati
          contenuti nelle indicazioni di cui all'art. 6. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.» 
              - Il testo  dell'art.  16  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 16 (Esenzioni). -  1.  Sono  esenti  dall'obbligo
          dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti
          per i quali tale indicazione non  risulti  utile  a  motivo
          della loro natura o  della  loro  destinazione,  o  sia  di
          natura  tale  da  dare  luogo   a   confusione.   Sono   da
          considerarsi tali i seguenti prodotti: 
              a) prodotti commercializzati sfusi che, in  conformita'
          alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto  1981,
          n. 441, e successive  modificazioni,  recante  disposizioni
          sulla vendita a peso  netto  delle  merci,  possono  essere
          venduti a pezzo o a collo; 
              b) prodotti di  diversa  natura  posti  in  una  stessa
          confezione; 
              c)   prodotti   commercializzati    nei    distributori
          automatici; 
              d) prodotti  destinati  ad  essere  mescolati  per  una
          preparazione e contenuti in un unico imballaggio; 
              e)  prodotti   preconfezionati   che   siano   esentati
          dall'obbligo di indicazione della quantita'  netta  secondo
          quanto previsto dall'art.  9  del  decreto  legislativo  27
          gennaio  1992,  n.   109,   e   successive   modificazioni,
          concernenti l'attuazione  delle  direttive  comunitarie  in
          materia di etichettatura dei prodotti alimentari; 
              f) alimenti precucinati o  preparati  o  da  preparare,
          costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un
          unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da  parte
          del consumatore per ottenere l'alimento finito; 
              g) prodotti di fantasia; 
              h) gelati monodose; 
              i) prodotti non alimentari che possono  essere  venduti
          unicamente al pezzo o a collo. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al
          comma  1,  nonche'  indicare   espressamente   prodotti   o
          categorie di  prodotti  non  alimentari  ai  quali  non  si
          applicano le predette esenzioni.» 
              - Il testo dell'art.  106  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 106 (Procedure di consultazione e coordinamento).
          - 1. I Ministeri dello sviluppo  economico,  della  salute,
          del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   dell'interno,
          dell'economia  e  delle  finanze,  delle  infrastrutture  e
          trasporti, nonche' le altre  amministrazioni  pubbliche  di
          volta in volta competenti per  materia  alla  effettuazione
          dei controlli di cui all'art. 107, provvedono,  nell'ambito
          delle ordinarie disponibilita' di  bilancio  e  secondo  le
          rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema  di
          scambio  rapido  di  informazioni  mediante   un   adeguato
          supporto informativo  operante  in  via  telematica,  anche
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di   connettivita',   in
          conformita' alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria
          che consenta anche l'archiviazione e  la  diffusione  delle
          informazioni. 
              2.  I  criteri  per  il  coordinamento  dei   controlli
          previsti dall'art.  107  sono  stabiliti  in  una  apposita
          conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri
          e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno
          due volte l'anno dal  Ministro  dello  sviluppo  economico;
          alla  conferenza  partecipano  anche  il   Ministro   della
          giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma  1  di
          volta in volta competenti per materia. 
              3. La conferenza di cui al comma 2, tiene  conto  anche
          dei dati raccolti  ed  elaborati  nell'ambito  del  sistema
          comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del
          tempo libero. 
              4.  Alla  conferenza  di  cui  al  comma   2,   possono
          presentare osservazioni gli organismi  di  categoria  della
          produzione e della distribuzione, nonche'  le  associazioni
          di tutela degli interessi dei consumatori  e  degli  utenti
          iscritte all'elenco di cui all'art. 137, secondo  modalita'
          definite dalla conferenza medesima.» 
              - Il testo dell'art.  107  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 107 (Controlli). - 1. Le amministrazioni  di  cui
          all'art. 106, comma 1, controllano che i  prodotti  immessi
          sul mercato  siano  sicuri.  Il  Ministero  dello  sviluppo
          economico comunica alla Commissione europea l'elenco  delle
          amministrazioni di cui  al  periodo  che  precede,  nonche'
          degli uffici e degli  organi  di  cui  esse  si  avvalgono,
          aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni
          stesse. 
              (Omissis).» 
              - Il testo dell'art.  110  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 110 (Notificazione e scambio di informazioni).  -
          1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  notifica  alla
          Commissione europea, precisando le  ragioni  che  li  hanno
          motivati, i provvedimenti di cui  all'art.  107,  commi  2,
          lettere b), c),  d),  e)  e  f),  e  3,  nonche'  eventuali
          modifiche e  revoche,  fatta  salva  l'eventuale  normativa
          comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. 
              2. I provvedimenti, anche concordati con  produttori  e
          distributori,  adottati  per  limitare   o   sottoporre   a
          particolari condizioni la commercializzazione  o  l'uso  di
          prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori,
          vanno  notificati  alla  Commissione  europea  secondo   le
          prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell'allegato
          II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II. 
              3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che
          si ritiene limitato al territorio nazionale,  il  Ministero
          dello sviluppo economico procede, anche su richiesta  delle
          altre  amministrazioni  competenti,  alla   notifica   alla
          Commissione  europea  qualora  il  provvedimento   contenga
          informazioni  suscettibili  di  presentare  un   interesse,
          quanto alla sicurezza dei prodotti,  per  gli  altri  Stati
          membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un
          rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. 
              4. Ai fini degli adempimenti  di  cui  al  comma  1,  i
          provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti  di
          cui all'art. 106 devono essere  comunicati  tempestivamente
          al   Ministero   dello    sviluppo    economico;    analoga
          comunicazione deve essere data  a  cura  delle  cancellerie
          ovvero  delle  segreterie  degli  organi   giurisdizionali,
          relativamente   ai   provvedimenti,   sia    a    carattere
          provvisorio, sia  a  carattere  definitivo,  emanati  dagli
          stessi nell'ambito degli interventi di competenza. 
              5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  comunica
          all'amministrazione competente le  decisioni  eventualmente
          adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti
          che  presentano  un  rischio  grave  per  la  salute  e  la
          sicurezza dei consumatori in diversi  Stati  membri  e  che
          quindi necessitano,  entro  un  termine  di  venti  giorni,
          dell'adozione di provvedimenti idonei. E'  fatto  salvo  il
          rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella
          decisione della Commissione europea. 
              6.  Le  Autorita'  competenti  assicurano  alle   parti
          interessate la possibilita'  di  esprimere  entro  un  mese
          dall'adozione della decisione di cui al comma 5, pareri  ed
          osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione. 
              7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione
          europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione  di
          cui al comma 5,  a  meno  che  la  decisione  non  disponga
          diversamente.» 
              - Il testo dell'art.  136  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 136 (Consiglio nazionale dei consumatori e  degli
          utenti). -  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  dello
          sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e
          degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 
              2.  Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le   proprie
          iniziative, della struttura e del personale  del  Ministero
          dello sviluppo economico, e'  composto  dai  rappresentanti
          delle associazioni dei consumatori e degli utenti  inserite
          nell'elenco di cui all'art.  137  e  da  un  rappresentante
          designato dalla Conferenza di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281  ed  e'  presieduto  dal
          Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato.  Il
          Consiglio  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, e dura in carica tre anni. 
              Omissis...» 
              - Il testo dell'art.  137  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
              a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
              b) tenuta  di  un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
              c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per  mille
          della popolazione nazionale e presenza  sul  territorio  di
          almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di
          iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di
          ciascuna  di  esse,  da   certificare   con   dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
              d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate  e
          delle uscite con  indicazione  delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
              e) svolgimento di  un'attivita'  continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
              f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna
          condanna, passata in giudicato, in relazione  all'attivita'
          dell'associazione medesima,  e  non  rivestire  i  medesimi
          rappresentanti  la   qualifica   di   imprenditori   o   di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'art. 139, comma  2,  nonche'  i
          relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione  nell'elenco
          degli enti  legittimati  a  proporre  azioni  inibitorie  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito
          presso la stessa Commissione europea. 
              - Il testo dell'art.  140  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 140 (Procedura). - 1. I soggetti di cui  all'art.
          139 sono legittimati nei  casi  ivi  previsti  ad  agire  a
          tutela degli interessi collettivi dei consumatori  e  degli
          utenti richiedendo al tribunale (189): 
              a) di inibire gli atti e i comportamenti  lesivi  degli
          interessi dei consumatori e degli utenti; 
              b)  di  adottare  le  misure  idonee  a  correggere   o
          eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; 
              c) di ordinare la pubblicazione  del  provvedimento  su
          uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure  locale
          nei casi in  cui  la  pubblicita'  del  provvedimento  puo'
          contribuire a correggere  o  eliminare  gli  effetti  delle
          violazioni accertate. 
              2. Le  associazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  i
          soggetti di cui all'art. 139, comma  2,  possono  attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura competente per territorio, a norma dell'art. 2,
          comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
          nonche'    agli    altri    organismi    di    composizione
          extragiudiziale per la composizione delle  controversie  in
          materia di consumo a norma dell'art. 141. La procedura  e',
          in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 
              3. Il processo verbale di  conciliazione,  sottoscritto
          dalle  parti  e  dal   rappresentante   dell'organismo   di
          composizione  extragiudiziale  adito,  e'  depositato   per
          l'omologazione nella cancelleria del  tribunale  del  luogo
          nel quale si e' svolto il procedimento di conciliazione. 
              4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata
          la regolarita' formale del processo  verbale,  lo  dichiara
          esecutivo  con  decreto.  Il   verbale   di   conciliazione
          omologato costituisce titolo esecutivo. 
              5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo'  essere
          proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni  dalla
          data in cui le associazioni abbiano richiesto  al  soggetto
          da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, la cessazione del  comportamento
          lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 
              6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
          comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia  stato
          chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la
          procedura di conciliazione di cui al comma  2  senza  alcun
          pregiudizio per l'azione  giudiziale  da  avviarsi  o  gia'
          avviata.  La  favorevole  conclusione,  anche  nella   fase
          esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata
          ai fini della cessazione della materia del contendere. 
              7. Con il provvedimento che definisce  il  giudizio  di
          cui  al  comma  1  il  giudice   fissa   un   termine   per
          l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su  domanda
          della parte che ha agito in giudizio, dispone, in  caso  di
          inadempimento, il pagamento di una somma di denaro  da  516
          euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno  di
          ritardo rapportati alla gravita'  del  fatto.  In  caso  di
          inadempimento degli  obblighi  risultanti  dal  verbale  di
          conciliazione di cui al comma 3 le parti possono  adire  il
          tribunale  con  procedimento   in   camera   di   consiglio
          affinche', accertato l'inadempimento, disponga il pagamento
          delle dette somme di denaro.  Tali  somme  di  denaro  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze al  fondo  da  istituire  nell'ambito  di  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero  dello   sviluppo   economico,   per   finanziare
          iniziative a vantaggio dei consumatori. 
              (Omissis).». 
              - Il testo  dell'art.  66  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206 citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato del presente decreto cosi' recita: 
              «Art. 66 (Tutela amministrativa e  giurisdizionale).  -
          1. Al fine di  garantire  il  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nelle Sezioni da I a  IV  del  presente  Capo  da
          parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni
          di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e  144  del
          presente Codice. 
              2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato,
          d'ufficio o su istanza di ogni  soggetto  o  organizzazione
          che ne abbia interesse, accerta le violazioni  delle  norme
          di cui alle Sezioni da I a IV  del  presente  Capo  nonche'
          dell'art. 141-sexsies, commi 1,  2  e  3,  ne  inibisce  la
          continuazione e ne elimina gli effetti. 
              3.  In  materia  di  accertamento  e   sanzione   delle
          violazioni, si applica l'art. 27, commi  da  2  a  15,  del
          presente Codice. 
              4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato
          svolge  le  funzioni  di  autorita'  competente  ai   sensi
          dell'art. 3, lettera c), del regolamento (CE) n.  2006/2004
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27  ottobre
          2004, nelle materie di cui alle  Sezioni  da  I  a  IV  del
          presente Capo. 
              5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice
          ordinario. E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          promuovere    la    risoluzione    extragiudiziale    delle
          controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie
          di cui alle Sezioni da I a IV del presente  Capo,  mediante
          il ricorso alle procedure  di  cui  alla  Parte  V,  Titolo
          II-bis, del presente codice.». 
              - Il testo dell'art. 66-quater del decreto  legislativo
          6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.     66-quater     (Informazione     e     ricorso
          extragiudiziale). -  1.  Le  comunicazioni  e  i  documenti
          relativi  ai   contratti   negoziati   fuori   dai   locali
          commerciali e ai  contratti  a  distanza,  ivi  compresi  i
          moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicita' o  le
          comunicazioni  sui  siti  Internet,  devono  contenere   un
          riferimento al presente Capo. 
              2.  L'operatore  puo'  adottare  appositi   codici   di
          condotta, secondo le modalita' di cui all'art. 27-bis. 
              3.  Per  la  risoluzione   delle   controversie   sorte
          dall'esatta applicazione dei contratti  disciplinati  dalle
          disposizione delle sezione da I a IV del presente  Capo  e'
          possibile   ricorrere   alle   procedure   di   risoluzione
          extragiudiziale delle controversie, di cui  alla  parte  V,
          titolo II-bis del presente codice». 
              - Il testo  dell'art.  33  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato del presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  33  (Clausole  vessatorie  nel   contratto   tra
          professionista e consumatore). - 1. Nel contratto  concluso
          tra il consumatore  ed  il  professionista  si  considerano
          vessatorie  le  clausole  che,  malgrado  la  buona   fede,
          determinano  a  carico  del  consumatore  un  significativo
          squilibrio dei  diritti  e  degli  obblighi  derivanti  dal
          contratto. 
              2. Si presumono vessatorie fino a  prova  contraria  le
          clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: 
              a)  escludere  o  limitare   la   responsabilita'   del
          professionista in caso di morte o danno  alla  persona  del
          consumatore, risultante da un fatto o da  un'omissione  del
          professionista (55); 
              b) escludere o limitare  le  azioni  o  i  diritti  del
          consumatore nei confronti del professionista o di  un'altra
          parte in caso di  inadempimento  totale  o  parziale  o  di
          adempimento inesatto da parte del professionista; 
              c) escludere o limitare  l'opportunita'  da  parte  del
          consumatore della compensazione di un debito nei  confronti
          del professionista con un credito vantato nei confronti  di
          quest'ultimo; 
              d) prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore
          mentre l'esecuzione della prestazione del professionista e'
          subordinata ad una condizione il  cui  adempimento  dipende
          unicamente dalla sua volonta'; 
              e) consentire al professionista di trattenere una somma
          di denaro  versata  dal  consumatore  se  quest'ultimo  non
          conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere  il
          diritto del consumatore di esigere  dal  professionista  il
          doppio della somma corrisposta se  e'  quest'ultimo  a  non
          concludere il contratto oppure a recedere; 
              f) imporre al consumatore, in caso di  inadempimento  o
          di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una  somma  di
          denaro a titolo di risarcimento, clausola  penale  o  altro
          titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; 
              g) riconoscere al solo professionista e  non  anche  al
          consumatore la facolta' di recedere dal contratto,  nonche'
          consentire al professionista di trattenere  anche  solo  in
          parte  la  somma  versata  dal  consumatore  a  titolo   di
          corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute,  quando
          sia il professionista a recedere dal contratto; 
              h)  consentire  al  professionista   di   recedere   da
          contratti  a  tempo  indeterminato  senza  un   ragionevole
          preavviso, tranne nel caso di giusta causa; 
              i)  stabilire  un  termine  eccessivamente   anticipato
          rispetto alla scadenza  del  contratto  per  comunicare  la
          disdetta  al  fine  di  evitare   la   tacita   proroga   o
          rinnovazione; 
              l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore
          a clausole che non ha avuto la  possibilita'  di  conoscere
          prima della conclusione del contratto; 
              m)   consentire   al   professionista   di   modificare
          unilateralmente  le  clausole  del  contratto,  ovvero   le
          caratteristiche del prodotto o  del  servizio  da  fornire,
          senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; 
              n) stabilire che il prezzo dei beni o dei  servizi  sia
          determinato al momento della consegna o della prestazione; 
              o) consentire al professionista di aumentare il  prezzo
          del bene o del servizio  senza  che  il  consumatore  possa
          recedere se il  prezzo  finale  e'  eccessivamente  elevato
          rispetto a quello originariamente convenuto; 
              p) riservare al professionista il potere  di  accertare
          la conformita' del bene venduto o del servizio  prestato  a
          quello previsto nel  contratto  o  conferirgli  il  diritto
          esclusivo  d'interpretare  una   clausola   qualsiasi   del
          contratto; 
              q)  limitare  la  responsabilita'  del   professionista
          rispetto  alle   obbligazioni   derivanti   dai   contratti
          stipulati  in  suo  nome  dai   mandatari   o   subordinare
          l'adempimento delle suddette obbligazioni  al  rispetto  di
          particolari formalita'; 
              r) limitare o escludere l'opponibilita'  dell'eccezione
          d'inadempimento da parte del consumatore; 
              s) consentire al professionista di sostituire a se'  un
          terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel  caso
          di preventivo consenso  del  consumatore,  qualora  risulti
          diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; 
              t)  sancire  a  carico   del   consumatore   decadenze,
          limitazioni della facolta' di  opporre  eccezioni,  deroghe
          alla  competenza  dell'autorita'  giudiziaria,  limitazioni
          all'adduzione  di   prove,   inversioni   o   modificazioni
          dell'onere   della   prova,   restrizioni   alla   liberta'
          contrattuale nei rapporti con i terzi; 
              u)  stabilire  come  sede  del  foro  competente  sulle
          controversie localita' diversa da  quella  di  residenza  o
          domicilio elettivo del consumatore; 
              v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione
          di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva
          dipendente dalla mera volonta' del professionista a  fronte
          di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
          E' fatto  salvo  il  disposto  dell'art.  1355  del  codice
          civile. 
              v-bis) imporre al consumatore che  voglia  accedere  ad
          una  procedura   di   risoluzione   extragiudiziale   delle
          controversie prevista dal titolo II-bis della parte  V,  di
          rivolgersi  esclusivamente   ad   un'unica   tipologia   di
          organismi ADR o ad un unico organismo ADR; 
              v-ter)  rendere   eccessivamente   difficile   per   il
          consumatore l'esperimento della  procedura  di  risoluzione
          extragiudiziale  delle  controversie  prevista  dal  titolo
          II-bis della parte V. 
              3. Se il contratto ha  ad  oggetto  la  prestazione  di
          servizi finanziari a tempo indeterminato il  professionista
          puo', in deroga alle lettere h) e m) del comma 2: 
              a) recedere, qualora vi  sia  un  giustificato  motivo,
          senza  preavviso,  dandone   immediata   comunicazione   al
          consumatore; 
              b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo,
          le condizioni del contratto, preavvisando entro un  congruo
          termine il consumatore, che  ha  diritto  di  recedere  dal
          contratto. 
              4. Se il contratto ha  ad  oggetto  la  prestazione  di
          servizi finanziari il professionista puo' modificare, senza
          preavviso, sempreche' vi  sia  un  giustificato  motivo  in
          deroga alle lettere n) e  o)  del  comma  2,  il  tasso  di
          interesse o l'importo di  qualunque  altro  onere  relativo
          alla  prestazione  finanziaria  originariamente  convenuti,
          dandone  immediata  comunicazione  al  consumatore  che  ha
          diritto di recedere dal contratto. 
              5. Le lettere h), m), n)  e  o)  del  comma  2  non  si
          applicano ai contratti aventi ad oggetto valori  mobiliari,
          strumenti finanziari ed altri prodotti  o  servizi  il  cui
          prezzo e' collegato alle fluttuazioni di un corso e  di  un
          indice di borsa o di un tasso di  mercato  finanziario  non
          controllato dal professionista, nonche' la compravendita di
          valuta estera, di assegni di viaggio o  di  vaglia  postali
          internazionali emessi in valuta estera. 
              6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle
          clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla
          legge, a condizione che le modalita'  di  variazione  siano
          espressamente descritte.». 
              - Il  testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo  8
          ottobre  2007,  n.  179  (Istituzione   di   procedure   di
          conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo
          di garanzia  per  i  risparmiatori  e  gli  investitori  in
          attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della L. 28  dicembre
          2005, n.  262),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          ottobre 2007, n. 253, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 2 (Camera di conciliazione e arbitrato). - 1.  E'
          istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la
          Consob per l'amministrazione, in  conformita'  al  presente
          decreto, dei procedimenti di conciliazione e  di  arbitrato
          promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli
          investitori e gli intermediari per la violazione  da  parte
          di questi degli obblighi  di  informazione,  correttezza  e
          trasparenza previsti  nei  rapporti  contrattuali  con  gli
          investitori. 
              2. La Camera di conciliazione  e  arbitrato  svolge  la
          propria  attivita',  avvalendosi  di  strutture  e  risorse
          individuate dalla Consob. 
              3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un
          elenco di conciliatori e arbitri,  scelti  tra  persone  di
          comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita'  e
          onorabilita'. 
              4.  La  Camera  di  conciliazione  e   arbitrato   puo'
          avvalersi  di  organismi  di  conciliazione  iscritti   nel
          registro  previsto  dall'art.  38,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  17  gennaio   2003,   n.   5,   e   successive
          modificazioni.  L'organismo  di  conciliazione  applica  il
          regolamento di procedura e le indennita' di cui all'art. 4. 
              5. La Consob  definisce  con  regolamento,  sentita  la
          Banca d'Italia: 
              a) l'organizzazione della  Camera  di  conciliazione  e
          arbitrato; 
              b) le modalita' di nomina  dei  componenti  dell'elenco
          dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di
          consultazione delle associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti di  cui  all'art.  137  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, e delle  categorie  interessate,  e
          perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini; 
              c)  i   requisiti   di   imparzialita',   indipendenza,
          professionalita' e onorabilita' dei componenti  dell'elenco
          dei conciliatori e degli arbitri; 
              d) la periodicita' dell'aggiornamento  dell'elenco  dei
          conciliatori e degli arbitri; 
              e)  le  altre  funzioni  attribuite  alla   Camera   di
          conciliazione e arbitrato; 
              f) le norme per i procedimenti di  conciliazione  e  di
          arbitrato; 
              g) le altre norme di attuazione del presente capo. 
              5-bis. I soggetti nei cui confronti la Consob  esercita
          la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi  con  il
          regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi
          di risoluzione stragiudiziale delle  controversie  con  gli
          investitori  diversi  dai  clienti  professionali  di   cui
          all'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998 n.  58.  In  caso  di  mancata
          adesione,  alle  societa'  e  agli  enti  si  applicano  le
          sanzioni di cui all'art. 190, comma 1  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998 e alle persone  fisiche  di  cui
          all'art. 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58  del
          1998 si applicano le sanzioni di cui all'art.  190-ter  del
          medesimo decreto legislativo. 
              5-ter. La Consob determina,  con  proprio  regolamento,
          nel rispetto dei principi, delle procedure e dei  requisiti
          di cui alla parte V titolo II-bis del decreto legislativo 6
          settembre 2005,  n.  206,  e  successive  modificazioni,  i
          criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
          controversie di cui al comma 5-bis  nonche'  i  criteri  di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati. Alla copertura
          delle relative spese di funzionamento  si  provvede,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  5,  comma  1-bis,  del
          decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28   (Attuazione
          dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in  materia
          di  mediazione   finalizzata   alla   conciliazione   delle
          controversie  civili  e  commerciali),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53: 
              «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo). - (Omissis). 
              1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio  un'azione
          relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del danno derivante da responsabilita'  medica
          e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o
          con altro mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
          bancari e finanziari, e' tenuto,  assistito  dall'avvocato,
          preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
          sensi  del  presente  decreto  ovvero  il  i   procedimenti
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.  179  e
          dai  rispettivi  regolamenti  di  attuazione,   ovvero   il
          procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
          cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.
          L'esperimento del procedimento di mediazione e'  condizione
          di procedibilita' della  domanda  giudiziale.  La  presente
          disposizione ha efficacia per  i  quattro  anni  successivi
          alla data della sua entrata in vigore. Al  termine  di  due
          anni dalla medesima data di entrata in vigore  e'  attivato
          su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
          degli esiti  di  tale  sperimentazione.  L'improcedibilita'
          deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,  o
          rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
          Il giudice ove rilevi che la mediazione e'  gia'  iniziata,
          ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo  la
          scadenza del termine di cui all'art. 6.  Allo  stesso  modo
          provvede  quando  la  mediazione  non  e'  stata  esperita,
          assegnando  contestualmente  alle  parti  il   termine   di
          quindici giorni  per  la  presentazione  della  domanda  di
          mediazione. Il presente comma non si  applica  alle  azioni
          previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis  del  codice  del
          consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, e successive modificazioni.».