stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 febbraio 1997, n. 101

Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-5-1997
nascondi
Testo in vigore dal:  4-5-1997

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, della citata legge, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, siano emanate le norme di attuazione del comma 1 della legge stessa, anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1 della legge citata e che prevede altresì che con lo stesso decreto siano disciplinati i casi in cui è consentito riportare in lingua originaria alcune indicazioni;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla citata legge anche prevedendo che con successivi provvedimenti possano essere individuate, in relazione a particolari categorie di prodotti, ulteriori modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla legge stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Ritenuto di non accogliere il predetto parere del Consiglio di Stato limitatamente all'osservazione concernente l'opportunità di inser- ire, all'articolo 12, un nuovo comma 3 concernente l'indicazione delle limitazioni temporali del prodotto, in considerazione del fatto che per la generalità dei prodotti per i quali il decorso del tempo assume rilievo determinante, tale aspetto è già disciplinato da disposizioni nazionali armonizzate, non applicandosi conseguentemente il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1-bis della citata legge n. 126 del 1991, mentre per gli altri prodotti, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13, devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie per la corretta fruizione del prodotto e per evitare i pericoli derivanti dal suo uso.
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 16812-I.20.5 in data 7 agosto 1996;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo DAGL n. 1/1.1.4/31890/4.13.91, rispettivamente del 7 ottobre 1996 e del 9 gennaio 1997, con le quali si precisa che la presa d'atto della predetta comunicazione vale come concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in assenza del Ministro delle politiche dell'Unione europea, e che il provvedimento non va comunque sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Obblighi di informazione
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina l'apposizione, sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale, di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento in esame è stato comunicato alla Commissione europea, ai sensi della legge n. 317 del 1986 di recepimento della direttiva comunitaria 83/189/CEE, modificata dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, con notifica n. 96/231/I. I termini ordinari di sospensione, inizialmente fissati al 23 settembre 1996 ai sensi della normativa armonizzata, sono stati successivamente prorogati, essendo pervenuti pareri circostanziati ed osservazioni di altri Stati della Comunità. Essendo decorso l'ulteriore termine di sospensione ed avendo la Commissione, con telex n. 007 IND- 96 0231 I- IT 960923 970122, ritenuta soddisfacente la risposta fornita dalle autorità italiane, è stato possibile addivenire alla definitiva adozione del testo.
- Il testo vigente della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificato all'art. 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993, è il seguente:
"Art. 1 (Informazione del consumatore). - 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunità economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1.
3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o più indicazioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportare, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi".
"Art. 1-bis (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle rela- tive norme nazionali di recepimento".
"Art. 2 (Sanzioni). - 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo art. 1.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita".
"Art. 3 (Disposizione transitoria). - 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
- Il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 126/1991, si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.