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DECRETO LEGISLATIVO 15 luglio 2015, n. 116

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese. (15G00130)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/08/2015
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-8-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
  Visto  l'articolo  48-bis  dello   Statuto   speciale,   introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 10, 12 e 19; 
  Vista la proposta della  Commissione  paritetica,  approvata  nella
riunione del 25 febbraio 2015; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 marzo 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 giugno 2015; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Trasferimento di funzioni 
                in materia di incentivi alle imprese 
 
  1. Sono  trasferite  alla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste, per la parte che gia' non le spetti  ai  sensi  delle  norme
vigenti, tutte le funzioni amministrative in  materia  di  incentivi,
agevolazioni e servizi reali alle imprese esercitate  sia  da  organi
centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici  a
carattere nazionale o interregionale di cui agli articoli 12 e 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 
  2. E'  soppresso  il  comma  1  dell'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142  (Trasferimento
alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in  materia  di  industria,
commercio, annona ed utilizzazione delle miniere). 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
          (Statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948. 
              - Il testo dell'art. 48-bis della legge  costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della  legge
          costituzionale 23 settembre 1993, n.  2  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25  settembre  1993),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione del  presente  statuto  e  le  disposizioni  per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della  regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto   delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione. 
              Gli schemi dei decreti legislativi  sono  elaborati  da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti  al  parere
          del consiglio stesso.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, 12  e  19  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 92 del 21 aprile 1998: 
              «Art.  10.  Regioni  a  statuto  speciale.  1.  Con  le
          modalita' previste dai rispettivi  statuti  si  provvede  a
          trasferire alle regioni a statuto speciale e alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non  siano  gia'
          attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal  presente
          decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.» 
              «Art. 12. Definizioni. 1.  Le  funzioni  amministrative
          relative alla materia "artigianato",  cosi'  come  definita
          dall'articolo  63  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche  tutte
          le funzioni  amministrative  relative  alla  erogazione  di
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
          di qualsiasi  genere,  comunque  denominati,  alle  imprese
          artigiane,   con   particolare   riguardo   alle    imprese
          artistiche.» 
              «Art. 19. Conferimento di funzioni alle regioni e  agli
          enti locali. 
              1.  Sono  delegate  alle  regioni  tutte  le   funzioni
          amministrative    statali    concernenti     la     materia
          dell'industria,  come  definita   nell'articolo   17,   non
          riservate allo  Stato  ai  sensi  dell'articolo  18  e  non
          attribuite  alle  province  e  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente
          articolo e dell'articolo 20. Tra le funzioni delegate  sono
          comprese  anche  le  funzioni  amministrative   concernenti
          l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto
          disposto dall'articolo 18. 
              2. Salvo quanto previsto  nell'articolo  18,  comma  1,
          lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse
          fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti  alla
          concessione  di  agevolazioni,   contributi,   sovvenzioni,
          incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
          compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
          ricomprese  in  programmi  comunitari,  per  programmi   di
          innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
          singoli settori industriali, per l'incentivazione,  per  la
          cooperazione nel settore industriale, per il sostegno  agli
          investimenti per impianti ed acquisto di macchine,  per  il
          sostegno  allo   sviluppo   della   commercializzazione   e
          dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo  sviluppo
          dell'occupazione e dei servizi reali alle  industrie.  Alle
          funzioni  delegate  ineriscono  anche   l'accertamento   di
          speciali  qualita'  delle  imprese,  che  siano   richieste
          specificamente dalla legge ai  fini  della  concessione  di
          tali agevolazioni,  contributi,  sovvenzioni,  incentivi  e
          benefici. Alle funzioni delegate ineriscono,  inoltre,  gli
          adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo  per  la
          concessione  e   l'erogazione   delle   agevolazioni   alle
          attivita' produttive nelle  aree  individuate  dallo  Stato
          come  economicamente  depresse.  Alle   funzioni   delegate
          ineriscono, infine, le determinazioni  delle  modalita'  di
          attuazione degli strumenti della programmazione  negoziata,
          per quanto attiene  alle  relazioni  tra  regioni  ed  enti
          locali  anche  in  ordine  alle  competenze  che   verranno
          affidate ai soggetti responsabili. 
              3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
          funzioni  amministrative  delegate  e  programmatorie,   le
          regioni attivano forme di cooperazione funzionali  con  gli
          enti locali secondo le modalita' previste dall'articolo  3,
          comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo, ciascuna regione  puo'  porre
          l'adozione di criteri differenziati  per  l'attuazione  nel
          proprio  ambito  territoriale  delle  misure  di  cui  alla
          lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18. 
              5. Salvo quanto previsto  dall'articolo  18,  comma  1,
          lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi  che
          le leggi  dello  Stato  destineranno  alla  concessione  di
          agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
          di qualsiasi genere  all'industria  saranno  erogati  dalle
          regioni. 
              6. I fondi relativi alle materie delegate alle  regioni
          sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in  un  unico
          fondo regionale amministrato  secondo  norme  stabilite  da
          ciascuna regione. 
              7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
          col    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
          alle regioni. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta della Conferenza Stato regioni,  sono
          definiti i criteri  di  riparto,  recanti  anche  eventuali
          quote minime relative alle  diverse  finalita'  di  rilievo
          nazionale previste, nonche' quelle  relative  alle  diverse
          tipologie di  concessione  disposte  dal  presente  decreto
          legislativo. 
              9.   Sono   conferite   alle   province   le   funzioni
          amministrative  relative   alla   produzione   di   mangimi
          semplici, composti, completi o complementari, di  cui  agli
          articoli 4 e 5 della legge 15  febbraio  1963,  n.  281,  e
          successive modificazioni,  ed  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo  svolgimento  di
          dette attivita' si intende autorizzato, conformemente  alla
          disciplina prevista dall'articolo 20 della legge  7  agosto
          1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  di  novanta
          giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da  emanare
          ai sensi dello stesso articolo 20 della legge  n.  241  del
          1990. 
              10. 
              11.  Con  i  decreti  legislativi,  emanati  ai   sensi
          dell'articolo 10 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  sono
          individuate le  attivita'  di  collaudo,  autorizzazione  o
          omologazione  comunque  denominate,  relative  a  macchine,
          prodotti e dispositivi, ivi  inclusi  quelli  sottoposti  a
          marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire  agli
          enti locali o che possono essere svolte anche  da  soggetti
          privati abilitati. 
              12. Le regioni provvedono alle incentivazioni  ad  esse
          conferite  ai  sensi  del  presente  articolo,  con   legge
          regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
          diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni  dalle
          stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore  alla  data
          di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
          dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
          atti integrativi alle convenzioni stesse  per  i  necessari
          adeguamenti.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Gli articoli 12 e 19 del citato  decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, sono integralmente  riportati  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo vigente  dell'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  27  dicembre  1985,  n.  1142
          (Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in
          materia di industria, commercio,  annona  ed  utilizzazione
          delle miniere), come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente: 
              «Art. 5. 
              1. (soppresso). 
              2. La regione e' sentita in ordine a programmi, piani e
          criteri generali concernenti le modalita' di determinazione
          degli incentivi alle imprese industriali operanti in  Valle
          d'Aosta.».