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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2015, n. 74

Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II). (15G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/2015)
Testo in vigore dal: 17-7-2015
art. 1 (commi 1-50)
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  direttiva  2009/138/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso  ed  esercizio
delle attivita' di assicurazione e di  riassicurazione  (solvibilita'
II); 
  Vista  la  direttiva  2011/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive  98/78/CE,
2002/87/CE,  2006/48/CE  e  2009/138/CE,  per  quanto   concerne   la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti  a  un
conglomerato finanziario; 
  Vista  la  direttiva  2012/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  12  settembre  2012,  che  modifica   la   direttiva
2009/138/CE (solvibilita' II) per quanto riguarda il suo  termine  di
recepimento e il suo termine di applicazione, nonche' il  termine  di
abrogazione di talune direttive; 
  Vista la direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del  13  maggio  2013,
che adegua determinate direttive in materia di servizi  finanziari  a
motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia; 
  Vista  la  direttiva  2013/58/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  che   modifica   la   direttiva
2009/138/CE (solvibilita' II) per quanto riguarda il suo  termine  di
recepimento e la sua data  di  applicazione  nonche'  il  termine  di
abrogazione di talune direttive (solvibilita' I); 
  Vista  la  direttiva  2014/51/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE)  n.  1094/2010  e
(UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea
di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle  pensioni
aziendali e professionali)  e  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati); 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre; 
  Visto il codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera d), dopo le parole: «un'impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «((, anche di uno Stato terzo))»; 
    b) alla lettera g-bis), numero 1), dopo la parola:  «AEAP»,  sono
inserite le seguenti: «o EIOPA»; 
    c) alla lettera g-bis), numero 2), dopo la  parola:  «ABE»,  sono
inserite le seguenti: «o EBA»; 
    d) alla lettera g-bis), numero 3), dopo la parola: «AESFEN», sono
inserite le seguenti: «o ESMA»; 
    e) dopo la lettera  g-bis),  e'  inserita  la  seguente:  «g-ter)
autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita' di vigilanza di gruppo
determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;»; 
    f) dopo la lettera l), sono inserite le seguenti: 
    «l-bis) collegio delle  autorita'  di  vigilanza:  una  struttura
permanente ma flessibile per  la  cooperazione,  il  coordinamento  e
l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito  della  vigilanza
del gruppo; 
    l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio
che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a
repentaglio la solvibilita' o la posizione  finanziaria  dell'impresa
di assicurazione o di riassicurazione;»; 
    g)  dopo  la  lettera  m),  e'  inserita  la  seguente:   «m-bis)
controparte centrale autorizzata: una  controparte  centrale  che  ha
ottenuto  un'autorizzazione   conformemente   all'articolo   14   del
regolamento (UE) n. 648/2012 o che  e'  stata  riconosciuta  in  base
all'articolo 25 dello stesso Regolamento;»; 
    h) dopo la lettera n), sono inserite le seguenti: 
    «n-bis)  distribuzione   di   probabilita'   prevista:   funzione
matematica che assegna  ad  un  elenco  esaustivo  di  eventi  futuri
mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione; 
    n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di  valutazione  del  merito  di
credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in
conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento  europeo
o del Consiglio o una banca  centrale  che  emette  rating  creditizi
esenti dall'applicazione di tale regolamento; 
    n-quater)   effetti    di    diversificazione:    la    riduzione
dell'esposizione  al  rischio  dell'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della  loro
attivita', derivante dal fatto che il  risultato  sfavorevole  di  un
rischio puo' essere compensato dal risultato piu'  favorevole  di  un
altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; 
    n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione  e  un  fornitore  di  servizi,
anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa  o
riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi  esegue  una
procedura, un servizio o un'attivita',  direttamente  o  tramite  sub
esternalizzazione, che sarebbero altrimenti  realizzati  dall'impresa
di assicurazione o di riassicurazione stessa;»; 
    l) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «q-bis)  funzione:
in un sistema di governo societario, la capacita' interna all'impresa
di assicurazione o di riassicurazione di svolgere  compiti  concreti;
un sistema di governo societario comprende la  funzione  di  gestione
del rischio, la funzione di verifica della conformita', la  revisione
interna e la funzione attuariale»; 
    m) dopo la lettera r), e' inserita la seguente:  «r-bis)  gruppo:
un gruppo 
      1) composto da una societa' partecipante o controllante,  dalle
sue societa' controllate o  da  altre  entita'  in  cui  la  societa'
partecipante o controllante o le sue societa'  controllate  detengono
una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione  unitaria
ai sensi dell'articolo 96; ovvero 
      2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo,  di
rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali  imprese  che  puo'
includere  anche  mutue  assicuratrici  o  altre  societa'  di   tipo
mutualistico, a condizione che: 
        2.1) una delle imprese eserciti  effettivamente,  tramite  un
coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle  decisioni,
incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte
del gruppo; e 
        2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali  relazioni  ai
fini  del  titolo  XV  siano  soggetti  all'approvazione   preventiva
dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che  esegue
il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa  controllante
o partecipante  e  le  altre  imprese  sono  considerate  le  imprese
controllate o partecipate;»; 
    n) dopo la lettera u), e' inserita la seguente:  «u-bis)  impresa
di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata  da
un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione  o  di
riassicurazione o da un gruppo  di  imprese  di  assicurazione  o  di
riassicurazione a cui si  applica  la  direttiva  2009/138/CE  oppure
controllata da un'impresa non finanziaria, il cui  scopo  e'  fornire
copertura assicurativa esclusivamente per  i  rischi  dell'impresa  o
delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese  del  gruppo
di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;»; 
    o) la lettera cc-bis)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «cc-bis)
impresa di riassicurazione  captive:  un'impresa  di  riassicurazione
controllata  da  un'impresa  finanziaria  diversa  da  un'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione o  da  un  gruppo  di  imprese  di
assicurazione  o  riassicurazione  a  cui  si  applica  la  direttiva
2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria  il  cui
scopo e' di fornire copertura  riassicurativa  esclusivamente  per  i
rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano  o  di  una  o
piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di  riassicurazione
captive;»; 
    p) alla lettera  cc-quater),  il  numero  1)  e'  sostituito  dal
seguente: «1) un ente creditizio, un ente finanziario o una  societa'
strumentale di cui all'articolo  4,  n.  18),  del  regolamento  (UE)
575/2013;»; 
    q) la lettera gg), e' abrogata; 
    r) la lettera hh), e' abrogata; 
    s) dopo la lettera ii), e' inserita la seguente: «ii-bis)  misura
del rischio: la funzione matematica che assegna un importo  monetario
ad  una  data  distribuzione  di  probabilita'  prevista   e   cresce
monotonicamente con il livello di esposizione al rischio  sottostante
a tale distribuzione;»; 
    t)  dopo  la  lettera  ll)  e'  inserita  la  seguente:  «ll-bis)
operazione  infragruppo:   un'operazione   in   cui   un'impresa   di
assicurazione  o  di  riassicurazione  si  affida,   direttamente   o
indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o
ad una persona fisica o giuridica strettamente  legata  alle  imprese
nell'ambito  di  tale  gruppo  per   ottemperare   ad   un   obbligo,
contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;»; 
    u) dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti: 
    «mm-bis) partecipazione: la  detenzione,  diretta  o  tramite  un
rapporto di controllo, del 20 per cento o piu' dei diritti di voto  o
del capitale di una  societa',  anche  per  il  tramite  di  societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona o  comunque  di  una
percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole  sulla
gestione di tale societa'; 
    mm-ter) partecipazione  qualificata:  la  detenzione,  diretta  o
indiretta, di almeno il 10 per  cento  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale di  un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  o
comunque la partecipazione che consente l'esercizio  di  un'influenza
notevole sulla gestione di tale impresa;»; 
    v) dopo la lettera vv-bis), sono inserite le seguenti: 
      «vv-bis.1) rischio di credito:  il  rischio  di  perdita  o  di
variazione sfavorevole  della  situazione  finanziaria  derivante  da
oscillazioni  del  merito  di  credito  di   emittenti   di   titoli,
controparti  e  debitori  nei  confronti  dei  quali   l'impresa   di
assicurazione o di riassicurazione e' esposta in forma di rischio  di
inadempimento  della  controparte,  di  rischio  di   spread   o   di
concentrazione del rischio di mercato;»; 
      vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio  che  l'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione non  sia  in  grado  di  liquidare
investimenti  ed  altre  attivita'  per  regolare  i  propri  impegni
finanziari al momento della relativa scadenza; 
      vv-bis.3) rischio di  mercato:  il  rischio  di  perdita  o  di
variazione  sfavorevole  della  situazione   finanziaria   derivante,
direttamente o indirettamente, da oscillazioni del  livello  e  della
volatilita' dei prezzi di mercato delle attivita', delle passivita' e
degli strumenti finanziari; 
      vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di
variazione  sfavorevole  del  valore  delle  passivita'  assicurative
dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e  di
costituzione delle riserve tecniche; 
      vv-bis.5) rischio operativo: il rischio  di  perdite  derivanti
dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne,  risorse
umane o sistemi oppure da eventi esogeni; 
      vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo  svolgimento,  in
Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della  stabilita'
finanziaria delle imprese,  in  particolare  per  la  gestione  e  la
risoluzione di situazioni di crisi; 
      vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che  esercita  il
controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa'
controllate, fiduciarie o per interposta persona; 
      vv-bis.8) societa' controllata: una  societa'  sulla  quale  e'
esercitato il controllo ai  sensi  dell'articolo  72,  anche  per  il
tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; 
      vv-bis.9) societa' partecipante: la societa'  che  detiene  una
partecipazione; 
      vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e' detenuta
una partecipazione;»; 
    z) dopo la lettera ggg), e' inserita la seguente: «ggg-bis) Stato
membro ospitante: lo Stato  membro  diverso  dallo  Stato  membro  di
origine in cui un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  ha
una sede secondaria o presta servizi;»; 
    aa) dopo la lettera iii),  e'  inserita  la  seguente:  «iii-bis)
tecniche di mitigazione  del  rischio:  le  tecniche  che  consentono
all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di  trasferire  una
parte o la totalita' dei rischi ad un terzo;». 
  2. L'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,
e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 3. 
 
 
                     (Finalita' della vigilanza) 
 
  1. Scopo principale della vigilanza e' l'adeguata protezione  degli
assicurati e degli aventi diritto alle  prestazioni  assicurative.  A
tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione  delle  imprese
di assicurazione e riassicurazione, nonche', unitamente alla  Consob,
ciascuna secondo le rispettive  competenze,  la  loro  trasparenza  e
correttezza nei confronti  della  clientela.  Altro  obiettivo  della
vigilanza, ma subordinato al precedente, e' la stabilita' del sistema
e dei mercati finanziari.». 
  3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, e' inserito il seguente: 
 
                             «Art. 3-bis 
 
 
                 (Principi generali della vigilanza) 
 
  1. La vigilanza e' basata su  un  metodo  prospettico  fondato  sul
rischio ed  include  la  verifica  continua  del  corretto  esercizio
dell'attivita'   di   assicurazione   o    di    riassicurazione    e
dell'osservanza  delle  disposizioni  di  vigilanza  da  parte  delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione. 
  2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione
comprende  un'opportuna  combinazione  di   attivita'   cartolari   e
ispezioni in loco. 
  3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo
proporzionato alla natura,  alla  portata  e  alla  complessita'  dei
rischi inerenti all'attivita' di un'impresa  di  assicurazione  o  di
riassicurazione. 
  4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni,  tiene  conto  della
convergenza  degli  strumenti  di  vigilanza  e  delle  pratiche   di
vigilanza dell'Unione europea. 
  5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attivita' dell'AEAP e
si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata
motivazione ove ritenga di non conformarsi.». 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS,  nell'espletamento
delle sue funzioni, prende in considerazione  il  potenziale  impatto
delle  sue  decisioni  sulla  stabilita'   dei   sistemi   finanziari
dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza,  tenendo
conto delle informazioni disponibili al  momento,  anche  avvalendosi
degli opportuni  scambi  di  informazioni  con  l'AEAP,  il  Comitato
congiunto, il CERS e le autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati
membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati  finanziari,
l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici  derivanti  dai
suoi interventi.»; 
    b) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'ordinamento
dell'IVASS e' disciplinato dalla legge 12  agosto  1982,  n.  576,  e
successive modificazioni, e  dall'articolo  13  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  nel  rispetto  dei  principi  di   autonomia
organizzativa,   finanziaria   e   contabile   necessari   ai    fini
dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul
settore assicurativo;»; 
    c) dopo il comma 5, e' aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  L'IVASS,
nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il  rispetto
dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo  I
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». 
  5. Al comma 1 dell'articolo 6, del decreto legislativo 7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «,
fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di  assicurazione
o di riassicurazione per le attivita' esternalizzate;»: 
    b) alla lettera d), le parole: «, dei  periti  di  assicurazione»
sono soppresse; 
  6. L'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,
e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 7. 
 
 
                              (Reclami) 
 
  1.  Le  persone  fisiche  e  giuridiche,  nonche'  le  associazioni
riconosciute per la rappresentanza degli  interessi  dei  consumatori
hanno facolta' di  proporre  reclamo  all'IVASS,  per  l'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice,  nei
confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli
intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.». 
  7. Al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 7  settembre
2005,  n.  209,  le  parole:  «dal  presidente  dell'Istituto»   sono
soppresse. 
  8. Dopo l'articolo 9, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, e' inserito il seguente: 
 
                             «Art. 9-bis 
 
 
     (Trasparenza e responsabilita' dell'attivita' di vigilanza) 
 
  1. L'IVASS svolge  la  propria  attivita'  in  modo  trasparente  e
responsabile. Nel perseguimento di  tali  principi,  fatto  salvo  il
rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet  ed  aggiorna
periodicamente le seguenti informazioni: 
    a) il  testo  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative, delle raccomandazioni e degli  orientamenti  generali
in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento
rilevante di carattere generale relativo  ai  soggetti  sottoposti  a
vigilanza; 
    b) i criteri generali  e  i  metodi  di  vigilanza,  inclusi  gli
strumenti  utilizzati   nell'ambito   del   processo   di   controllo
prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies; 
    c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali  relativi
all'applicazione della regolamentazione prudenziale; 
    d)  le  modalita'  di  esercizio  delle  opzioni  previste  dalla
direttiva n. 2009/138/CE; 
    e) gli obiettivi della  vigilanza  e  le  principali  funzioni  e
attivita' svolte dall'IVASS. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in  modo  tale
da consentire un raffronto dei metodi  di  vigilanza  adottati  dalle
autorita' di vigilanza degli Stati membri, anche mediante  l'utilizzo
di un formato comune definito a livello comunitario.». 
  9. All'articolo 10 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica, e' sostituta dalla seguente: «Segreto d'ufficio»; 
    b) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  I  dipendenti
dell'IVASS,  i  consulenti,  i  revisori  e  gli  esperti  dei  quali
l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo
la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione  dell'incarico.
Tutte le notizie, informazioni,  dati  ricevuti  da  questi  soggetti
nell'esercizio delle loro funzioni non possono  essere  divulgati  ad
alcuna persona o autorita' se non in forma sommaria  o  aggregata  in
modo  che  non  si  possano  individuare  le   singole   imprese   di
assicurazione o di riassicurazione.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La disposizione  di
cui al comma 3 non osta  a  che  l'IVASS  collabori,  anche  mediante
scambio di  informazioni,  con  la  Banca  d'Italia,  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa  (CONSOB),  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato,  la  Commissione  di  vigilanza  sui
fondi  pensione  (COVIP),  e  ciascuna  delle  suddette   istituzioni
collabora  con  l'IVASS  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle
rispettive  funzioni.  Non  puo'  essere  reciprocamente  opposto  il
segreto di ufficio.»; 
    d) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le
informazioni  ricevute  dall'IVASS  provenienti   da   Autorita'   di
vigilanza di altri Stati membri possono  essere  trasmesse  ad  altre
autorita' italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorita'  che
le ha fornite e unicamente per i fini per cui il  consenso  e'  stato
accordato.»; 
    e) al comma  9,  dopo  le  parole:  «autorita'  amministrative  o
giudiziarie», sono inserite le seguenti:  «o  gli  altri  organi  che
intervengono». 
  10. Dopo l'articolo 10, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 10-bis 
 
 
               (Utilizzo delle informazioni riservate) 
 
  1. L'IVASS puo' utilizzare  le  informazioni  coperte  dal  segreto
d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10,  esclusivamente  nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalita': 
    a) verifica della sussistenza delle condizioni di  accesso  e  di
esercizio   all'attivita'   assicurativa   e   riassicurativa,    con
particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative  alle
riserve tecniche,  al  Requisito  Patrimoniale  di  Solvibilita',  al
Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario; 
    b) irrogazione delle sanzioni; 
    c) difesa nell'ambito  dei  procedimenti  giurisdizionali  e  dei
ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS. 
 
                             Art. 10-ter 
 
 
  (Scambio di informazioni con altre Autorita' dell'Unione europea) 
 
  1. L'IVASS, secondo le modalita' e alle condizioni  previste  dalle
disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio  di
informazioni con: 
    a) le banche centrali del  Sistema  europeo  di  banche  centrali
(SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE)  e  altri  organismi
con responsabilita' analoghe in quanto  autorita'  monetarie,  quando
queste informazioni  siano  attinenti  all'esercizio  dei  rispettivi
compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e
la relativa concessione di liquidita', la sorveglianza dei sistemi di
pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della
stabilita' del sistema finanziario; 
    b) all'occorrenza, altre autorita' pubbliche nazionali incaricate
della vigilanza sui sistemi di pagamento. 
  2. Nelle  situazioni  di  emergenza,  ivi  incluse  quelle  di  cui
all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010,  l'IVASS  comunica
immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la
BCE,  quando  le  informazioni  siano  attinenti  all'esercizio   dei
rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della  politica
monetaria e la relativa concessione di  liquidita',  la  sorveglianza
dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli  e
la tutela della stabilita' del sistema finanziario, e al CERS, quando
le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti. 
  3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei  commi  1  e  2
sono  soggette  alle  disposizioni  relative  al  segreto   d'ufficio
stabilite dal presente Capo.». 
  11. All'articolo 14, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «e la forma di Societa' cooperativa europea  (SCE)  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 1435/2003.»; 
    b) al comma 1, la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)
l'impresa detenga i fondi propri di base  ammissibili  necessari  per
coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di  cui
all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d),  pari  ad  un  importo  non
inferiore a: 
      1) 2.500.000  euro  per  le  imprese  di  assicurazione  danni,
comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in  cui
sia coperta la totalita' o parte dei rischi compresi in uno dei  rami
da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso  l'importo
e' elevato a 3.700.000 euro; 
      2)  3.700.000  euro  per  le  imprese  di  assicurazione  vita,
comprese le imprese di assicurazione captive; 
      3) 6.200.000 euro, ovvero la somma  degli  importi  di  cui  ai
numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente  i  rami
vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1.»; 
    c) al comma 1, dopo la lettera c),  sono  inserite  le  seguenti:
«c-bis) l'impresa dimostri che sara' in grado  di  detenere  i  fondi
propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita', di cui all'articolo 45-bis; 
    c-ter) l'impresa dimostri che sara' in grado di detenere i  fondi
propri di base ammissibili necessari per coprire  in  prospettiva  il
Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;»; 
    d) al comma 1, la lettera d), e' sostituita dalla  seguente:  «d)
venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto,  un
programma di attivita' conforme alle indicazioni fornite all'articolo
14-bis, commi 1 e 2;»; 
    e) al comma 1, lettera e),  le  parole:  «indicate  dall'articolo
68», sono sostituite dalla seguente: «qualificate»; 
    f) al comma 1, dopo la  lettera  e),  e'  inserita  la  seguente:
«e-bis) l'impresa dimostri che  sara'  in  grado  di  conformarsi  al
sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;» 
    g)  al  comma  1,  lettera  f),  dopo  le  parole:  «direzione  e
controllo», sono inserite le seguenti: «nonche' coloro  che  svolgono
funzioni fondamentali all'interno dell'impresa»; 
    h) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'impresa di
assicurazione che intende  ottenere  l'autorizzazione  ad  esercitare
congiuntamente i rami vita e i  rami  infortuni  e  malattia  di  cui
all'articolo 2, comma 3, e' tenuta a dimostrare, altresi', che: 
    a) possiede i fondi propri  di  base  ammissibili  necessari  per
coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo  per  le
imprese di assicurazione vita e  il  minimo  assoluto  del  Requisito
Patrimoniale Minimo per le imprese  di  assicurazione  danni  secondo
quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo; 
    b) si impegna a coprire in prospettiva i  Requisiti  Patrimoniali
Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.»; 
    i) al comma 5, dopo le  parole:  «procedura  di  autorizzazione»,
sono inserite le seguenti: «, inclusi l'aggiornamento  degli  importi
previsti per il rilascio dell'autorizzazione»; 
    l) dopo il comma 5, e'  aggiunto  il  seguente:  «5-bis.  L'IVASS
comunica  all'AEAP  ogni  autorizzazione  rilasciata  ai  fini  della
pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione: 
    a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa e' autorizzata; 
    b) dell'eventuale  abilitazione  ad  operare  negli  altri  Stati
membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.». 
  12. Dopo l'articolo 14, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 14-bis 
 
 
                      (Programma di attivita') 
 
  1. Il programma di attivita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione
riguardanti: 
    a) la natura dei rischi o delle  obbligazioni  che  l'impresa  si
propone di garantire; 
    b) se l'impresa intende assumere rischi  in  riassicurazione,  il
tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti; 
    c) i principi  direttivi  in  materia  di  riassicurazione  e  di
retrocessione; 
    d) gli elementi dei fondi propri di  base  che  costituiscono  il
minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo; 
    e)  le  previsioni  circa  le  spese   d'impianto   dei   servizi
amministrativi e dell'organizzazione  della  rete  di  produzione,  i
mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi  da  coprire
sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3,  i  mezzi  di
cui l'impresa  di  assicurazione  dispone  per  fornire  l'assistenza
promessa. 
  2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i
primi tre esercizi sociali: 
    a) le previsioni di bilancio; 
    b)  le  previsioni   del   futuro   Requisito   Patrimoniale   di
Solvibilita', di cui al Titolo III, Capo  IV-bis,  Sezione  I,  sulla
base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche'  il
metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; 
    c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui
al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla  base  delle  probabili
previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonche' il  metodo  di
calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; 
    d) le previsioni relative  ai  mezzi  finanziari  destinati  alla
copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo,
di cui al Titolo III, Capo III e  Capo  IV-bis,  Sezione  IV,  e  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui  al  Titolo  III,  Capo
IV-bis, Sezione I; 
    e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta: 
      1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse  dalle
spese di impianto, in particolare le spese  generali  correnti  e  le
provvigioni; 
      2) le previsioni  relative  ai  premi  o  ai  contributi  e  ai
sinistri; 
    f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un  piano  che
esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate  e  delle  spese
sia per le operazioni dirette e per le operazioni di  riassicurazione
attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.». 
  13. L'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 15. 
 
 
                     (Estensione ad altri rami) 
 
  1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita
o danni che intende estendere  l'attivita'  ad  altri  rami  indicati
nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata
dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2. 
  2. Per ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione,  l'impresa  da'
prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un  importo
minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera  c),
per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle
riserve tecniche e di essere in regola con le  disposizioni  relative
al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di cui all'articolo  45-bis
ed al Requisito  Patrimoniale  Minimo  di  cui  all'articolo  47-bis.
Qualora per l'esercizio dei  nuovi  rami  sia  prescritto  un  minimo
assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter
piu' elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresi'  dimostrare
di disporre di tale minimo assoluto. 
  2-bis. Per  ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione,  l'impresa
deve altresi' presentare un nuovo  programma  di  attivita'  conforme
all'articolo 14-bis. 
  2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e
che intende estendere l'attivita' ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che
esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3,  e
che intende estendere l'attivita' ai rischi dell'assicurazione  vita,
per ottenere l'estensione dell'autorizzazione da' prova  di  disporre
di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei  fondi  propri  di
base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del  minimo
assoluto del Requisito  Patrimoniale  Minimo  previsto  dall'articolo
47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si  impegna  a  coprire  in
prospettiva  i  Requisiti  Patrimoniali  Minimi  Nozionali   di   cui
all'articolo 348, comma 2-ter. 
  3. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nel
caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione  limitata
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio  ad
altre attivita' o rischi rientranti nei rami per  i  quali  e'  stata
autorizzata in via limitata. 
  4.  L'IVASS  determina,   con   regolamento,   la   procedura   per
l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami. 
  5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del
provvedimento  che  aggiorna  l'albo,  del  quale  e'   data   pronta
comunicazione all'impresa medesima. 
  6.  Il  provvedimento  di  estensione  e'  comunicato  all'AEAP  in
conformita' all'articolo 14, comma 5-bis.». 
  14. All'articolo 17, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «possiede,  per  l'insieme  delle  sue
attivita', il margine di  solvibilita'  richiesto»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «,  per  l'insieme  delle  sue  attivita',  copre  il
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' ed il  Requisito  Patrimoniale
Minimo calcolati in conformita' agli articoli 45-bis e 47-ter»; 
    b) al comma 2, le parole: «delle strutture amministrative»,  sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema  di  governo  societario»  e,
alla fine, sono aggiunte le seguenti  parole:  «di  cui  all'articolo
76.»; 
    c) al comma 4, secondo periodo, la parola: «stessa  autorita'  di
vigilanza», sono sostituite dalle seguenti: «autorita'  di  vigilanza
dello Stato membro ospitante»; 
    d) al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  «comma  1»,  sono
soppresse e le parole: «della sede secondaria», sono sostituite dalla
seguente: «ospitante». 
  15. All'articolo 19, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «necessarie  informazioni»,  sono
inserite le seguenti: «stabilite dall'IVASS con regolamento»; 
    b) al comma 2, le parole: «delle strutture amministrative»,  sono
sostituite dalle seguenti: «del sistema di governo societario». 
  16. Al  comma  3,  dell'articolo  21,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le parole: «agli articoli 24, comma 4, e 26»,
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  23,  comma  1-bis,  e
26». 
  17. All'articolo 23, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  E'
considerato  esercizio  dell'attivita'  assicurativa  in  regime   di
stabilimento ai sensi del comma 1, anche in  assenza  di  succursali,
agenzie  o  sedi  secondarie,  qualsiasi  presenza   permanente   nel
territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un  semplice
ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa  ovvero  da  una
persona indipendente ma incaricata di agire in  modo  permanente  per
conto dell'impresa stessa.»; 
    b) al comma 4, dopo le  parole:  «L'impresa»,  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1»; 
    c) al comma 5, dopo le  parole:  «L'impresa»,  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1». 
  18. All'articolo 24, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le  parole:  «L'impresa»,  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1»; 
    b) al comma 3, dopo le  parole:  «L'impresa»,  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1»; 
    c) il comma 4, e' soppresso. 
  19. Al  comma  1,  dell'articolo  25,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le
seguenti: «di assicurazione comunitaria». 
  20. Al  comma  1,  dell'articolo  26,  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  dopo  le  parole:   «delle   imprese   di
assicurazione», sono inserite le seguenti: «comunitarie». 
  21. Al  comma  1,  dell'articolo  27,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «L'impresa», sono inserite le
seguenti: «di assicurazione comunitaria». 
  22. All'articolo 28, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  «avente  sede  legale  in  uno  Stato
terzo», sono sostituite dalle seguenti: «di assicurazione di un Paese
terzo»; 
    b) al comma 5, primo  periodo,  le  parole:  «all'importo  minimo
della quota di garanzia», sono sostituite dalle seguenti: «alla meta'
degli importi di cui all'articolo 14, comma 1,  lettera  c)»,  e,  le
parole: «pari ad almeno alla meta'», sono sostituite dalle  seguenti:
«pari ad almeno un quarto»; 
    c) al comma 6, la parola: «provvedimento»,  e'  sostituita  dalla
seguente: «regolamento». 
  23. Al  comma  1,  dell'articolo  29,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le parole: «con  sede  legale  in  uno  Stato
terzo», sono sostituite dalla seguente: «di un Paese terzo». 
  24. Dopo il Titolo III, Esercizio dell'attivita' assicurativa, Capo
I, Disposizioni generali, e' inserita la seguente: 
 
                             «Sezione I 
 
 
          Responsabilita' del consiglio di amministrazione 
 
 
                             Art. 29-bis 
 
 
         (Responsabilita' del consiglio di amministrazione) 
 
  1.   Il   consiglio   di   amministrazione   dell'impresa   ha   la
responsabilita'  ultima  dell'osservanza  delle  norme   legislative,
regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.». 
  25. L'articolo 30, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 30. 
 
 
            (Sistema di governo societario dell'impresa) 
 
  1. L'impresa si dota di un efficace sistema di  governo  societario
che consenta una gestione sana e prudente dell'attivita'. Il  sistema
di governo societario e' proporzionato alla natura,  alla  portata  e
alla complessita' delle attivita' dell'impresa. 
  2. Il sistema di governo societario di cui  al  comma  1  comprende
almeno: 
    a)  l'istituzione  di   un'adeguata   e   trasparente   struttura
organizzativa,  con  una   chiara   ripartizione   e   un'appropriata
separazione delle  responsabilita'  delle  funzioni  e  degli  organi
dell'impresa; 
    b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione  delle
informazioni; 
    c) il possesso da  parte  di  coloro  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e  controllo  e  di  coloro  che  svolgono
funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76; 
    d)  la  predisposizione  di  meccanismi  idonei  a  garantire  il
rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo; 
    e) l'istituzione  della  funzione  di  revisione  interna,  della
funzione di verifica della conformita', della  funzione  di  gestione
dei  rischi  e  della  funzione  attuariale.   Tali   funzioni   sono
fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali  o
importanti. 
  3. Il sistema di governo societario e' sottoposto ad una  revisione
interna periodica almeno annuale. 
  4. L'impresa  adotta  misure  ragionevoli  idonee  a  garantire  la
continuita'  e  la  regolarita'  dell'attivita'  esercitata,  inclusa
l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa  utilizza
adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne. 
  5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento  quanto  meno
al sistema di gestione dei rischi, al sistema di  controllo  interno,
alla  revisione  interna  e,  ove  rilevante,  all'esternalizzazione,
nonche'  una  politica   per   l'adeguatezza   nel   continuo   delle
informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo  47-quater
e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilita'  e
sulla  condizione  finanziaria  di  cui  agli  articoli   47-septies,
47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione. 
  6. Le politiche di cui al comma 5  sono  approvate  preventivamente
dal consiglio di amministrazione.  Il  consiglio  di  amministrazione
riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la
revisione di cui al comma 3 e, in ogni  caso,  apporta  le  modifiche
necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo
societario. 
  7. L'IVASS detta  con  regolamento  disposizioni  di  dettaglio  in
materia di  sistema  di  governo  societario  di  cui  alla  presente
Sezione.». 
  26. Dopo l'articolo 30, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 30-bis 
 
 
                  (Sistema di gestione dei rischi) 
 
  1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei  rischi
che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione
necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare,
su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai
quali  l'impresa  e'  o   potrebbe   essere   esposta,   nonche'   le
interdipendenze tra i rischi. 
  2. Il sistema di gestione dei rischi e'  efficace  e  correttamente
integrato nella struttura organizzativa e  nei  processi  decisionali
dell'impresa,  tenendo  in  adeguata  considerazione  il  ruolo   dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali. 
  3. Il  sistema  di  gestione  dei  rischi  considera  i  rischi  da
includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di  Solvibilita'  di
cui  all'articolo  45-ter,  comma  5,  nonche'  i  rischi  che   sono
integralmente  o  parzialmente  esclusi  da  tale  calcolo.  Per   le
finalita' di cui al comma 1, il sistema considera almeno le  seguenti
aree: 
    a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche; 
    b)  gestione  integrata  delle  attivita'  e   delle   passivita'
(asset-liability management); 
    c) investimenti, in particolare strumenti finanziari  derivati  e
impegni simili; 
    d) gestione dei rischi di liquidita' e di concentrazione; 
    e) gestione dei rischi operativi; 
    f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio. 
  4. La politica scritta sul sistema di gestione dei  rischi  di  cui
all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle  aree  di  cui
alle lettere da a) ad f) del comma 3. 
  5. L'impresa che  applica  l'aggiustamento  di  congruita'  di  cui
all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilita' di cui
all'articolo 36-septies, predispone un piano  di  liquidita'  con  la
proiezione dei flussi di cassa in entrata e  in  uscita  in  rapporto
agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti. 
  6. Per quanto riguarda la  gestione  integrata  delle  attivita'  e
passivita' l'impresa valuta regolarmente: 
    a) la sensitivita' delle riserve  tecniche  e  dei  fondi  propri
ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della  pertinente
struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui
all'articolo 36-quater; 
    b) in caso di applicazione dell'aggiustamento  di  congruita'  di
cui all'articolo 36-quinquies: 
      1) la sensitivita' delle riserve tecniche e  dei  fondi  propri
ammissibili alle ipotesi sottese  al  calcolo  dell'aggiustamento  di
congruita', ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di  cui
all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di
una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili; 
      2) la sensitivita' delle riserve tecniche e  dei  fondi  propri
ammissibili alle modifiche  della  composizione  del  portafoglio  di
attivi dedicato; 
      3)  l'impatto   di   un   azzeramento   dell'aggiustamento   di
congruita'; 
    c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la  volatilita'
di cui all'articolo 36-septies: 
      1) la sensitivita' delle riserve tecniche e  dei  fondi  propri
ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la
volatilita'  e  i  possibili  effetti  a  carico  dei  fondi   propri
ammissibili di una vendita forzata di attivi; 
      2)  l'impatto  di  un  azzeramento  dell'aggiustamento  per  la
volatilita'. 
  7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a),
b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni  trasmesse
a    norma    dell'articolo    47-quater.    Qualora    l'azzeramento
dell'aggiustamento  di  congruita'  o   dell'aggiustamento   per   la
volatilita'  si  risolva   nel   mancato   rispetto   del   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita', l'impresa presenta anche un  elenco  di
misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di
fondi propri ammissibili a copertura del  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in  tal
modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilita'. 
  8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la  volatilita'  di  cui
all'articolo 36-septies,  la  politica  scritta  sulla  gestione  dei
rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di
detto aggiustamento. 
  9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le
disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41. 
  10. L'impresa  istituisce  una  funzione  di  gestione  dei  rischi
strutturata  in  modo  da  facilitare  l'attuazione  del  sistema  di
gestione dei rischi. 
  11.  L'impresa  quando  utilizza  rating  creditizi  esterni   puo'
rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida  esclusivamente  o
meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di
credito di un'entita' o di uno strumento finanziario. 
  12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle  agenzie  di  rating
del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi  esterni  ai
fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito  Patrimoniale
di Solvibilita', verifica l'idoneita' dei rating esterni  nel  quadro
della propria gestione  del  rischio,  utilizzando  ove  possibile  e
praticabile  analisi  supplementari  per  evitare   ogni   dipendenza
automatica dai rating esterni. 
  13. L'IVASS puo' fornire con il regolamento di cui all'articolo 30,
comma  7,  indicazioni  sulle  procedure  da  seguire  in   sede   di
valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12. 
  14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno  completo
o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la
funzione  di  gestione  dei  rischi  assolve  ai  seguenti  ulteriori
compiti: 
    a) costruire e applicare il modello interno; 
    b) testare e validare il modello interno; 
    c) documentare  il  modello  interno  e  le  eventuali  modifiche
successivamente apportate; 
    d) analizzare il funzionamento del  modello  interno  e  produrre
relazioni sintetiche sull'analisi effettuata; 
    e) informare il consiglio di amministrazione  sui  risultati  del
funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle
aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale  organo  sulle
misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate  in
precedenza. 
 
                             Art. 30-ter 
 
 
       (Valutazione interna del rischio e della solvibilita') 
 
  1.  Nell'ambito  del  sistema  di  gestione  dei  rischi   di   cui
all'articolo 30-bis l'impresa effettua  la  valutazione  interna  del
rischio e della solvibilita'. La valutazione interna  del  rischio  e
della solvibilita' e'  parte  integrante  della  strategia  operativa
dell'impresa e di tale valutazione  l'impresa  tiene  conto  in  modo
sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno: 
    a) il fabbisogno di  solvibilita'  globale  dell'impresa,  tenuto
conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza  del
rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa; 
    b) l'osservanza su base continuativa dei  requisiti  patrimoniali
previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in  materia  di
riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II; 
    c) la misura  in  cui  il  profilo  di  rischio  dell'impresa  si
discosta dalle  ipotesi  sottostanti  al  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita' di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4,  calcolato  con
la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione
II, o con un modello interno completo  o  parziale  conformemente  al
Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III. 
  3. Ai fini del comma  2,  lettera  a),  l'impresa  adotta  processi
proporzionati alla natura,  alla  portata  e  alla  complessita'  dei
rischi inerenti  alla  propria  attivita',  idonei  a  consentire  la
corretta individuazione e la  valutazione  dei  rischi  a  cui  e'  o
potrebbe essere esposta nel breve  e  nel  lungo  termine.  L'impresa
giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione. 
  4. L'impresa che  applica  l'aggiustamento  di  congruita'  di  cui
all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilita' di  cui
all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli
344-novies e 344-decies, valuta la conformita'  con  i  requisiti  di
capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che  non  tenendo
conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra. 
  5. Nel caso di cui al comma 2, lettera  c),  se  e'  utilizzato  un
modello  interno,   la   valutazione   e'   eseguita   insieme   alla
ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna  del  rischio
nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di
Solvibilita'. 
  6. L'impresa esegue la valutazione  interna  del  rischio  e  della
solvibilita'  almeno  una   volta   all'anno   e,   in   ogni   caso,
immediatamente  dopo   il   verificarsi   di   qualsiasi   variazione
significativa del suo profilo di rischio. 
  7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione
interna del rischio e della solvibilita' nell'ambito dell'informativa
da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater. 
  8. La valutazione interna del rischio e della solvibilita'  non  e'
finalizzata al  calcolo  del  requisito  patrimoniale.  Il  Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' e' soggetto ad  adeguamento  solo  sulla
base  di  quanto  disposto  dagli  articoli  47-sexies,   207-octies,
216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater. 
 
                           Art. 30-quater 
 
 
                   (Sistema di controllo interno) 
 
  1. L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno. 
  2.  Il  sistema  di   controllo   interno   comprende   almeno   la
predisposizione  di  idonee  procedure  amministrative  e  contabili,
l'organizzazione  di  un  adeguato  sistema  di  trasmissione   delle
informazioni per ogni  livello  dell'impresa,  nonche'  l'istituzione
della  funzione  di   verifica   della   conformita'   dell'attivita'
dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle  procedure
aziendali. 
  3. La funzione di verifica della conformita' svolge l'attivita'  di
consulenza al  consiglio  di  amministrazione  sull'osservanza  delle
norme legislative, regolamentari e delle norme  europee  direttamente
applicabili, effettua la  valutazione  del  possibile  impatto  sulle
attivita' dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo  e
degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio
di non conformita'. 
 
                          Art. 30-quinquies 
 
 
                   (Funzione di revisione interna) 
 
  1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione  interna
e ne garantisce l'autonomia di  giudizio  e  l'indipendenza  rispetto
alle funzioni operative. 
  2.  La  funzione  di  revisione  interna  include  la   valutazione
dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema  di  controllo  interno  e
delle  ulteriori  componenti  del  sistema  di   governo   societario
dell'impresa di cui al presente Capo. 
  3. La funzione  di  revisione  interna  comunica  al  consiglio  di
amministrazione le  risultanze  e  le  raccomandazioni  in  relazione
all'attivita' svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare
in caso di rilevazione di disfunzioni e criticita'. Il  consiglio  di
amministrazione definisce i  provvedimenti  da  porre  in  essere  in
relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua  le  misure
dirette  ad  eliminare  le  carenze  riscontrate  dalla  funzione  di
revisione interna, garantendone l'attuazione. 
 
                           Art. 30-sexies 
 
 
                        (Funzione attuariale) 
 
  1.  L'impresa  istituisce  una  efficace  funzione  attuariale.  La
funzione attuariale: 
    a) coordina il calcolo delle riserve tecniche; 
    b) garantisce  l'adeguatezza  delle  metodologie  e  dei  modelli
sottostanti utilizzati, nonche' delle  ipotesi  su  cui  si  basa  il
calcolo delle riserve tecniche; 
    c) valuta la sufficienza e la qualita' dei  dati  utilizzati  nel
calcolo delle riserve tecniche; 
    d)   confronta   le   migliori   stime   con   i   dati   desunti
dall'esperienza; 
    e) informa il consiglio di amministrazione  sull'affidabilita'  e
sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche; 
    f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui
all'articolo 36-duodecies; 
    g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale; 
    h)  formula  un  parere   sull'adeguatezza   degli   accordi   di
riassicurazione; 
    i) contribuisce ad applicare  in  modo  efficace  il  sistema  di
gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis,  in  particolare  con
riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa  al  calcolo  dei
requisiti patrimoniali di cui al Titolo  III,  Capo  IV-bis,  e  alla
valutazione  interna  del  rischio  e  della  solvibilita'   di   cui
all'articolo 30-ter. 
  2. La funzione attuariale e' esercitata  da  un  attuario  iscritto
nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio  1942,  n.  194,
ovvero da soggetti che dispongono di: 
    a) conoscenze di matematica attuariale  e  finanziaria,  adeguate
alla natura, alla portata e alla  complessita'  dei  rischi  inerenti
all'attivita' dell'impresa; 
    b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai
fini dell'espletamento dell'incarico. 
 
                           Art. 30-septies 
 
 
                         (Esternalizzazione) 
 
  1.  L'impresa  che  esternalizza  funzioni  o  attivita'   relative
all'attivita'  assicurativa  o  riassicurativa  conserva   la   piena
responsabilita' dell'osservanza degli obblighi  ad  essa  imposti  da
norme legislative, regolamentari  e  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili. 
  2. L'impresa che esternalizza funzioni  o  attivita'  essenziali  o
importanti garantisce che le relative modalita'  siano  tali  da  non
determinare anche uno solo dei seguenti effetti: 
    a) arrecare un grave pregiudizio alla  qualita'  del  sistema  di
governo societario dell'impresa; 
    b) determinare un indebito incremento del rischio operativo; 
    c)  compromettere   la   capacita'   dell'IVASS   di   verificare
l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa; 
    d) compromettere la capacita' dell'impresa di fornire un servizio
continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi
diritto ad una prestazione assicurativa. 
  3.    L'impresa    informa    tempestivamente     l'IVASS     prima
dell'esternalizzazione  di  funzioni   o   attivita'   essenziali   o
importanti nonche' di significativi sviluppi successivi in  relazione
all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti. 
  4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per
l'esternalizzazione delle funzioni o delle attivita', di cui ai commi
2 e 3. 
  5. L'impresa  che  esternalizza  una  funzione  o  un'attivita'  di
assicurazione o di riassicurazione adotta  le  misure  necessarie  ad
assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) il fornitore del servizio cooperi  con  l'IVASS  in  relazione
alla funzione o all'attivita' esternalizzata; 
    b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso  effettivo  ai
dati relativi alle funzioni o attivita' esternalizzate; 
    c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali  commerciali  del
fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali  diritti  di
accesso. 
 
                           Art. 30-octies 
 
 
(Requisiti  organizzativi   dell'impresa   che   esercita   il   ramo
                             assistenza) 
 
  1.  L'impresa  che  esercita  l'attivita'  assicurativa  nel   ramo
assistenza soddisfa i requisiti di professionalita' del  personale  e
rispetta le caratteristiche tecniche delle  attrezzature  determinate
dall'IVASS con regolamento. 
 
                           Art. 30-novies 
 
 
    (Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe) 
 
  1. In  applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  3,  lettera  a)
l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni  dei  rischi
assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della
redditivita'  attesa  e  dell'equilibrio  tariffario  atteso.   Dette
valutazioni formano oggetto di una relazione  tecnica  da  conservare
presso l'impresa. 
  2. Ai fini del comma 1,  l'impresa  applica  il  principio  di  cui
all'articolo 30-ter, comma 3. 
  3. La relazione tecnica, di  cui  al  comma  1,  e'  trasmessa,  su
richiesta, alla societa' di  revisione,  all'organo  di  controllo  e
all'IVASS. 
  4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione,
puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di  cui
al comma 1, anche  in  relazione  a  talune  tipologie  tariffarie  e
stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.». 
  27. L'articolo 31, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  28. All'articolo 32, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la
solvibilita' sul lungo termine.»; 
    b) al comma 2, le parole: «dei limiti indicati», sono  sostituite
dalle seguenti: «dei principi di cui»; 
    c) il comma 3, e' abrogato. 
  29. All'articolo 33, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' abrogato; 
    b) il comma 2, e' abrogato; 
    c)  il  comma  3,  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  L'impresa
definisce il tasso di interesse garantito nei contratti  relativi  ai
rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del
sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli  30,  comma  5,  e
30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri  prudenziali.
Il tasso tiene conto della moneta in cui e' espresso il  contratto  e
degli attivi corrispondenti.»; 
    d) il comma 4 e' abrogato; 
    e) il comma 5 e' abrogato; 
    f) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'IVASS,  ai
fini di cui all'articolo 5, ed in particolare  nei  casi  di  cui  al
comma 1-ter del suddetto articolo, puo' determinare limiti alle  basi
tecniche  di  costruzioni  tariffarie  e  ai   tassi   di   interesse
garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili
per periodi di tempo definiti.»; 
    g) il comma 6 e' abrogato. 
  30. L'articolo 34, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  31. Al comma 1, dell'articolo 35, dopo le parole: «Nella formazione
delle tariffe», sono inserite le seguenti: «nei rami  responsabilita'
civile veicoli e natanti». 
  32. Dopo l'articolo 35, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 35-bis 
 
 
(Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche) 
 
  1. In applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  3,  lettera  a),
l'impresa annualmente redige una  relazione  sulle  riserve  tecniche
costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene  data  evidenza
anche delle valutazioni, dei procedimenti  e  dei  controlli  operati
nonche' delle ipotesi di calcolo utilizzate. 
  2. Ai fini del comma 1,  l'impresa  applica  il  principio  di  cui
all'articolo 30-ter, comma 3. 
  3. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa almeno alla societa'
di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS. 
  4. La relazione di cui al comma 1 e'  conservata  presso  l'impresa
per almeno cinque anni dalla data di redazione. 
  5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione,
puo' disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di  cui
al comma 1, anche in relazione a singole linee  di  attivita'  e  gli
obblighi di trasmissione del documento.». 
 
                            «Art. 35-ter 
 
 
(Strumenti  del  sistema  di  gestione  dei  rischi  nei  rami  della
         responsabilita' civile veicoli a motore e natanti) 
 
  1. L'impresa nello svolgimento  delle  attivita'  individuate  alla
presente  Sezione  fa  specifico  riferimento  ai  rischi  dei   rami
responsabilita' civile veicoli a motore  e  natanti,  in  particolare
avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione. 
  2. L'IVASS puo'  disciplinare  con  regolamento  gli  strumenti  di
sistema di gestione dei rischi di cui al  comma  1  da  adottarsi  da
parte  delle  imprese  che   esercitano   le   attivita'   dei   rami
responsabilita' civile veicoli a  motore  e  natanti  nel  territorio
della Repubblica.». 
  33. Dopo l'articolo 35-ter, del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                             «Capo I-bis 
 
 
Principi generali per la valutazione degli attivi e delle  passivita'
              per fini di vigilanza sulla solvibilita' 
 
 
                           Art. 35-quater 
 
 
            (Valutazione degli attivi e delle passivita') 
 
  1. L'impresa, secondo  le  disposizioni  stabilite  dall'IVASS  con
regolamento, valuta i propri attivi e passivita' nel  rispetto  delle
seguenti modalita': 
    a) gli attivi all'importo al quale  potrebbero  essere  scambiati
tra parti consapevoli e consenzienti  in  un'operazione  svolta  alle
normali condizioni di mercato; 
    b)  le  passivita',  all'importo  al  quale   potrebbero   essere
trasferite, o regolate,  tra  parti  consapevoli  e  consenzienti  in
un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato. 
  2. Ai fini della valutazione delle passivita' di cui  al  comma  1,
lettera b), l'impresa non effettua  alcun  aggiustamento  per  tenere
conto del proprio merito di credito.». 
  34. L'articolo 36, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  35. Dopo l'articolo 36, del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono inseriti i seguenti: 
 
                            «Art. 36-bis 
 
 
       (Disposizioni generali in materia di riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far  fronte
ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti
di assicurazione o  riassicurazione  nei  confronti  dei  contraenti,
degli  assicurati,  dei  beneficiari  e  degli   aventi   diritto   a
prestazioni   assicurative,   secondo   le   disposizioni   stabilite
dall'IVASS con regolamento. 
  2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore  corrispondente
all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse
trasferire   immediatamente   i   propri   impegni   assicurativi   e
riassicurativi  ad   un'altra   impresa   di   assicurazione   o   di
riassicurazione. 
  3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo
coerente con le valutazioni di mercato le  informazioni  fornite  dai
mercati finanziari e i dati generalmente disponibili  sui  rischi  di
sottoscrizione. 
  4.  L'impresa  calcola  le  riserve  tecniche  in  modo   prudente,
affidabile ed obiettivo. 
  5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da
36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies,  commi  1  e  2,  e
delle misure di attuazione adottate  dalla  Commissione  europea  nel
rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e  tenuto  conto  dei
principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2. 
 
                             Art. 36-ter 
 
 
                  (Calcolo delle riserve tecniche) 
 
  1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore  corrispondente
alla somma della migliore stima e del margine di rischio  di  cui  ai
commi da 2 a 6. 
  2. La migliore stima  corrisponde  al  valore  attuale  atteso  dei
flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi
di cassa futuri ponderata con  la  probabilita',  tenendo  conto  del
valore temporale del denaro, sulla base  della  pertinente  struttura
per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. 
  3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base  di  informazioni
aggiornate e attendibili nonche' su ipotesi realistiche,  utilizzando
metodi attuariali e statistici  che  siano  adeguati,  applicabili  e
pertinenti. 
  4.  Nel  calcolo  della  migliore  stima  l'impresa   utilizza   la
proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in
entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e
riassicurativi per la loro intera durata. 
  5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione
degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da  contratti
di  riassicurazione  e  societa'  veicolo,  ai  sensi   dell'articolo
36-undecies. 
  6. L'impresa  calcola  il  margine  di  rischio  in  modo  tale  da
garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga  all'importo
di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per  assumere  e  onorare
gli impegni assicurativi e riassicurativi. 
  7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di
rischio. 
  8. Quando i  flussi  di  cassa  futuri  connessi  con  gli  impegni
assicurativi o  riassicurativi  possono  essere  riprodotti  in  modo
attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i  quali  sia
osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina  il
valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa
sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal
caso l'impresa non e' tenuta a calcolare  separatamente  la  migliore
stima e il margine di rischio. 
  9. Nei casi di cui al comma 7,  l'impresa  calcola  il  margine  di
rischio determinando il costo per la  costituzione  di  fondi  propri
ammissibili  per  un  importo  pari  al  Requisito  Patrimoniale   di
Solvibilita' necessario per far fronte agli  impegni  assicurativi  e
riassicurativi per la loro intera durata. 
  10. Nella determinazione del  costo  della  costituzione  di  fondi
propri ammissibili per l'importo di cui  al  comma  9,  ogni  impresa
utilizza lo stesso tasso  del  costo  del  capitale.  Tale  tasso  e'
sottoposto a revisione periodica. 
  11. Il tasso  del  costo  del  capitale  utilizzato  e'  pari  alla
maggiorazione rispetto  al  pertinente  tasso  d'interesse  privo  di
rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di  fondi
propri  ammissibili,  determinato  ai  sensi  del  Capo  II-bis,  del
presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate  dalla
Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'
necessario per far fronte agli impegni assicurativi o  riassicurativi
per la loro intera durata. 
 
                           Art. 36-quater 
 
 
(Estrapolazione della pertinente struttura  per  scadenza  dei  tassi
                    d'interesse privi di rischio) 
 
  1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi
di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed  e'
coerente  con  le  informazioni  derivanti  da  strumenti  finanziari
pertinenti. 
  2. Ai fini della determinazione della struttura  per  scadenza,  di
cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli  strumenti  finanziari
pertinenti. 
  3. Per le scadenze per cui i  mercati  degli  strumenti  finanziari
pertinenti o di  titoli  obbligazionari  sono  idonei  per  spessore,
liquidita' e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1
e' determinata tenendo conto degli  strumenti  finanziari  pertinenti
stessi. 
  4. Per le scadenze per cui i  mercati  degli  strumenti  finanziari
pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei  ai  sensi  del
comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 e' determinata  per
estrapolazione. 
  5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei
tassi d'interesse privi di rischio  e'  basata  su  tassi  a  termine
(tassi forward), convergenti gradualmente verso un  tasso  a  termine
finale atteso («tasso  forward  finale»  -  Ultimate  Forward  Rate),
definiti a partire da uno o un insieme di tassi forward relativi alle
scadenze piu' lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti
o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati  idonei
ai sensi del comma 3. 
 
                          Art. 36-quinquies 
 
 
(Aggiustamento di congruita' della pertinente struttura per  scadenza
              dei tassi di interesse privi di rischio) 
 
  1.  L'impresa  puo'  applicare  un  aggiustamento   di   congruita'
(«matching adjustment») alla pertinente struttura  per  scadenza  dei
tassi di interesse  privi  di  rischio  ai  fini  del  calcolo  della
migliore stima di  un  portafoglio  di  impegni  di  assicurazione  o
riassicurazione  vita,  e  di  contratti  di  rendita  derivanti   da
contratti di assicurazione  o  riassicurazione  danni,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies. 
  2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruita' di cui al  comma
1 e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia  laddove
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) l'impresa dispone di un  portafoglio  di  attivi,  formato  da
titoli obbligazionari e altri attivi con  caratteristiche  simili  in
termini di flusso di cassa dedicato  alla  copertura  della  migliore
stima   del   portafoglio   degli   impegni   di   assicurazione    o
riassicurazione e lo detiene per tutta la  durata  degli  impegni,  a
meno che non si verifichi una  rilevante  variazione  dei  flussi  di
cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di  cassa
attesi in entrata e in uscita; 
    b)  il  portafoglio  degli  impegni   di   assicurazione   o   di
riassicurazione cui si applica l'aggiustamento  di  congruita'  e  il
relativo  portafoglio   di   attivi   dedicato   sono   identificati,
organizzati   e   gestiti   separatamente   dalle   altre   attivita'
dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non puo' essere usato
a copertura di perdite derivanti da altre attivita' dell'impresa; 
    c) i flussi di cassa attesi del portafoglio  di  attivi  dedicato
rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del  portafoglio  degli
impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima  valuta;
gli eventuali disallineamenti  non  comportano  rischi  rilevanti  in
relazione  a  quelli   intrinseci   dell'attivita'   assicurativa   o
riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruita'; 
    d) i  contratti  sottostanti  al  portafoglio  degli  impegni  di
assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi
futuri; 
    e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli
impegni  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  sono  quelli   di
longevita', di spesa, di revisione e di mortalita'; 
    f) laddove il rischio di  sottoscrizione  legato  al  portafoglio
degli impegni di assicurazione  o  di  riassicurazione  comprende  il
rischio di  mortalita',  la  migliore  stima  del  portafoglio  degli
impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta piu' del  5
per cento, sotto una ipotesi di  stress  del  rischio  di  mortalita'
calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo  45-ter,  commi
da 2 a 6; 
    g) i  contratti  sottostanti  al  portafoglio  degli  impegni  di
assicurazione o di riassicurazione non  comprendono  opzioni  per  il
contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il
valore di riscatto non e' superiore a quello degli  attivi,  valutati
in conformita' all'articolo 35-quater destinati alla copertura  degli
impegni di assicurazione o di riassicurazione in  essere  al  momento
dell'esercizio dell'opzione di riscatto; 
    h) i flussi di cassa del  portafoglio  di  attivi  dedicato  sono
fissi e non possono  essere  modificati  ne'  dagli  emittenti  degli
attivi stessi ne' da terzi; 
    i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione  o  di
riassicurazione derivanti da  un  contratto  di  assicurazione  o  di
riassicurazione non sono  suddivisi  in  diverse  parti  in  sede  di
composizione  del  portafoglio  degli  impegni  di  assicurazione   o
riassicurazione. 
  3. Nonostante quanto disposto al comma  2,  lettera  h),  l'impresa
puo' fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa  fissi,
o comunque  soggetti  solo  all'inflazione,  a  condizione  che  essi
replichino  flussi  di  cassa  del  portafoglio  degli   impegni   di
assicurazione   o    di    riassicurazione    anch'essi    dipendenti
dall'inflazione. 
  4. L'eventuale facolta' di emittenti o terze parti di modificare  i
flussi  di  cassa  di  un  attivo  in   maniera   tale   da   offrire
all'investitore  una  compensazione  sufficiente  a  permettergli  di
ottenere  i  medesimi  flussi  di  cassa   reinvestendo   in   attivi
caratterizzati da un merito di credito equivalente  o  superiore  non
inficia l'ammissibilita' dell'attivo stesso al  portafoglio  dedicato
in virtu' di quanto disposto al comma 2, lettera h). 
  5.  L'impresa  che  applica  l'aggiustamento  di  congruita'  a  un
portafoglio degli impegni di assicurazione o di  riassicurazione  non
puo' piu'  optare  per  la  non  applicazione  dell'aggiustamento  di
congruita' stesso. 
  6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruita' non
sia piu' in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a
4,  essa  ne  informa  immediatamente  l'IVASS  e  adotta  le  misure
necessarie per ripristinare la conformita' a dette condizioni. 
  7.  Qualora  l'impresa  non  sia  in  grado  di   ripristinare   la
conformita', di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato
rispetto, essa non applica piu' l'aggiustamento di congruita' a tutti
i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per  un  periodo
di ulteriori 24 mesi. 
  8. L'aggiustamento di congruita' non si  applica  agli  impegni  di
assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza  dei
tassi di interesse privi di rischio per  il  calcolo  della  migliore
stima  degli  impegni  stessi  comprende  un  aggiustamento  per   la
volatilita' ai  sensi  dell'articolo  36-septies  oppure  una  misura
transitoria  sui  tassi  di  interesse  privi  di  rischio  ai  sensi
dell'articolo 344-novies. 
 
                           Art. 36-sexies 
 
 
             (Calcolo dell'aggiustamento di congruita') 
 
  1. L'aggiustamento di congruita' di cui  all'articolo  36-quinquies
si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi: 
    a) l'aggiustamento di congruita' deve essere pari alla differenza
tra: 
      1)  il  tasso  effettivo  annuo   calcolato   come   tasso   di
attualizzazione  unico  che,  applicato  ai  flussi  di   cassa   del
portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione,  da'
come risultato un valore equivalente a quello del  portafoglio  degli
attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater; 
      2)  il  tasso  effettivo  annuo   calcolato   come   tasso   di
attualizzazione  unico  che,  applicato  ai  flussi  di   cassa   del
portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione,  da'
come risultato un valore equivalente a quello  della  migliore  stima
del portafoglio degli impegni di assicurazione o di  riassicurazione,
tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo  della
struttura per scadenza di  base  dei  tassi  di  interesse  privi  di
rischio; 
    b) l'aggiustamento di congruita' non  deve  includere  lo  spread
"fondamentale" che riflette i rischi mantenuti dall'impresa; 
    c) nonostante la lettera a), lo spread "fondamentale" deve essere
incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento  di
congruita' per gli  attivi  con  merito  di  credito  inferiore  alla
categoria "investimento" (investment grade) superi gli  aggiustamenti
di congruita' per gli attivi della stessa  classe  e  della  medesima
durata  caratterizzati  da  un  merito  di   credito   di   categoria
"investimento"; 
    d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per  il
calcolo dell'aggiustamento di congruita' deve  essere  conforme  alle
relative specifiche misure di attuazione adottate  dalla  Commissione
europea. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread "fondamentale" e': 
    a) pari alla somma di: 
      1)  spread  di  credito  corrispondente  alla  probabilita'  di
inadempimento relativa agli attivi; 
      2) spread di credito corrispondente alla  perdita  prevista  in
caso di declassamento degli attivi; 
    b) per le esposizioni verso gli Stati membri e  verso  le  banche
centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo  termine
dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi  di
uguale  durata  relativa  (duration),  merito  di  credito  e  classe
osservati sui mercati finanziari; 
    c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui  alla  lettera
b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine  dello
spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale
durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati  sui
mercati finanziari. 
  3. La probabilita' di inadempimento di cui al comma 2, lettera  a),
numero 1), si basa su statistiche di inadempimento  a  lungo  termine
pertinenti per il singolo attivo in  rapporto  alla  durata  relativa
(duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo. 
  4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di  credito  dalle
statistiche  di  inadempimento,  di  cui  al  comma  3,   lo   spread
"fondamentale" e' pari alla percentuale della media a  lungo  termine
dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al  comma
2, lettere b) e c). 
 
                           Art. 36-septies 
 
 
(Aggiustamento per la  volatilita'  della  pertinente  struttura  per
          scadenza dei tassi di interesse privi di rischio) 
 
  1. L'impresa puo' applicare un  aggiustamento  per  la  volatilita'
(volatility adjustment) alla pertinente struttura  per  scadenza  dei
tassi di interesse  privi  di  rischio  ai  fini  del  calcolo  della
migliore stima di cui all'articolo  36-ter,  commi  da  2  a  5,  nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies. 
  2. Per ognuna delle  valute  interessate,  l'aggiustamento  per  la
volatilita' della pertinente struttura  per  scadenza  dei  tassi  di
interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa  sullo  spread
tra il tasso di interesse  ottenibile  dagli  attivi  inclusi  in  un
portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della
pertinente struttura per scadenza dei tassi  di  interesse  privi  di
rischio per la medesima valuta. 
  3. Il portafoglio di riferimento per una valuta e'  rappresentativo
degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa  pone
a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e  di
riassicurazione denominati nella medesima valuta. 
  4. L'aggiustamento per la volatilita' dei tassi di interesse  privi
di rischio e' pari al 65 per cento dello spread  valutario  (currency
spread) corretto per il rischio. 
  5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma  4,
e' calcolato come differenza tra lo spread di cui al  comma  2  e  la
quota dello stesso attribuibile a una  valutazione  realistica  delle
perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi
connessi agli attivi. 
  6. L'aggiustamento per la volatilita' si applica ai soli  tassi  di
interesse privi  di  rischio  o  della  struttura  per  scadenza  non
ottenuti mediante  estrapolazione,  di  cui  all'articolo  36-quater,
comma 3. 
  7. L'estrapolazione della pertinente  struttura  per  scadenza  dei
tassi di interesse privi di rischio si basa sui  tassi  di  interesse
privi di rischio di cui al comma 6. 
  8.  Per  ciascun  paese   interessato,   l'aggiustamento   per   la
volatilita' dei tassi di interesse privi di rischio di cui  ai  commi
da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima  dell'applicazione
del fattore del 65 per cento, e' aumentato della  differenza  tra  lo
spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio
dello spread valutario corretto per il rischio. 
  9. L'aumento di cui al comma 8 e' applicato  quando  la  differenza
descritta al medesimo  comma  sia  positiva  e  lo  spread  nazionale
corretto per il rischio superi i 100 punti base. 
  10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilita' maggiorata
al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione  e  di
riassicurazione  legati  a  contratti  commercializzati  nel  mercato
nazionale in questione. 
  11. Lo spread nazionale corretto per il rischio e'  calcolato  come
quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del
paese, ma sulla  base  di  un  portafoglio  di  riferimento  che  sia
rappresentativo degli attivi in cui ha investito  l'impresa  ai  fini
della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e
di riassicurazione legati a contratti  commercializzati  nel  mercato
nazionale in questione e denominati nella sua valuta. 
  12. L'impresa non applica l'aggiustamento  per  la  volatilita'  in
relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza
dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore
stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento  di  congruita'
ai sensi dell'articolo 36-quinquies. 
  13. In deroga all'articolo 45-ter,  il  requisito  patrimoniale  di
solvibilita' non comprende il rischio di perdita di fondi  propri  di
base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilita'. 
 
                           Art. 36-octies 
 
 
                       (Informazioni tecniche) 
 
  1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformita' alle
disposizioni comunitarie costituite da: 
    a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi  di  interesse
privi  di  rischio  per  il  calcolo  della  migliore  stima  di  cui
all'articolo 36-ter, comma 2, senza  aggiustamenti  di  congruita'  o
aggiustamenti per la volatilita'; 
    b) per ciascuna durata interessata, il merito  di  credito  e  la
classe  di  attivo  di  uno  spread  "fondamentale"  per  il  calcolo
dell'aggiustamento di congruita' di cui all'articolo 36-sexies, comma
1, lettera b); 
    c) l'aggiustamento per la volatilita' della pertinente  struttura
per  scadenza  dei  tassi  di  interesse  privi  di  rischio  di  cui
all'articolo 36-septies, comma 1, per  ciascun  mercato  assicurativo
nazionale interessato; 
laddove adottate  dalla  Commissione  europea,  in  conformita'  alle
disposizioni comunitarie, sono utilizzate  dall'impresa  in  sede  di
calcolo  della  migliore  stima  ai   sensi   dell'articolo   36-ter,
dell'aggiustamento di congruita' ai sensi dell'articolo  36-sexies  e
dell'aggiustamento  per  la  volatilita'   ai   sensi   dell'articolo
36-septies. 
  2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i  quali
la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non  e'  stabilita  dagli
atti di esecuzione della  Commissione  europea  in  conformita'  alle
disposizioni dell'Unione europea,  l'impresa,  ai  fini  del  calcolo
della  migliore  stima,  non  applica  alcun  aggiustamento  per   la
volatilita' alla struttura  per  scadenza  dei  pertinenti  tassi  di
interesse privi di rischio. 
 
                           Art. 36-novies 
 
 
(Altri elementi da  prendere  in  considerazione  nel  calcolo  delle
                          riserve tecniche) 
 
  1. Nel calcolo delle riserve tecniche  l'impresa,  oltre  a  quanto
disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli  impegni  assicurativi  e
riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno  per  linee  di
attivita', tenendo conto: 
    a) di tutte le spese che sosterra' per far  fronte  agli  impegni
assicurativi e riassicurativi; 
    b) dell'inflazione, inclusa  quella  relativa  alle  spese  e  ai
sinistri; 
    c)  di  ogni  pagamento  ai  contraenti,  agli   assicurati,   ai
beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse
le  future  partecipazioni  agli  utili  a  carattere   discrezionale
previsti dall'impresa a prescindere  dalla  sussistenza  di  garanzie
contrattuali,  salvo  che  tali  pagamenti   non   siano   ricompresi
nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies. 
 
                           Art. 36-decies 
 
(Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni  contrattuali
incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione) 
 
  1. L'impresa nel calcolo delle riserve  tecniche  tiene  conto  del
valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni  contrattuali
previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione. 
  2. Le ipotesi dell'impresa  sulla  probabilita'  dell'esercizio  da
parte dei contraenti  delle  opzioni  contrattuali,  ivi  incluse  le
ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti,
dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche  e
basate su informazioni attuali ed attendibili. 
  3. Le ipotesi di cui al comma  2  tengono  conto  esplicitamente  o
implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle  condizioni
finanziarie  e   non   finanziarie   sull'esercizio   delle   opzioni
contrattuali di cui al medesimo comma 2. 
 
                          Art. 36-undecies 
 
 
(Importi recuperabili da  contratti  di  riassicurazione  e  societa'
                              veicolo) 
 
  1. L'impresa calcola  l'ammontare  degli  importi  recuperabili  da
contratti di riassicurazione e societa' veicolo in conformita'  degli
articoli da 36-bis a 36-decies. 
  2. Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo
temporale intercorrente tra i recuperi  dei  crediti  e  i  pagamenti
diretti. 
  3. L'impresa,  per  tenere  conto  delle  perdite  attese  a  causa
dell'inadempimento della  controparte,  rettifica  il  risultato  del
calcolo di  cui  al  comma  1  sulla  base  della  valutazione  della
probabilita' di inadempimento di controparte e  della  perdita  media
per inadempimento (loss given default). 
 
                          Art. 36-duodecies 
 
 
                         (Qualita' dei dati) 
 
  1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per  garantire
l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati  utilizzati
nel calcolo delle riserve tecniche. 
  2.  Nel  caso  in  cui  l'impresa,  al  ricorrere   di   specifiche
circostanze, non disponga di sufficienti dati  di  adeguata  qualita'
per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o
ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi  o
agli importi recuperabili da contratti  di  riassicurazione  e  dalle
societa' veicolo, puo' utilizzare per il calcolo della migliore stima
adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso. 
  3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che
le migliori stime e le ipotesi  sottese  al  calcolo  delle  migliori
stime  siano   periodicamente   confrontate   con   i   dati   tratti
dall'esperienza. 
  4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga  uno  scostamento
sistematico tra i dati tratti dall'esperienza  ed  il  calcolo  delle
migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati  aggiustamenti  ai
metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi. 
 
                          Art. 36-terdecies 
 
 
                (Adeguatezza delle riserve tecniche) 
 
  1. L'IVASS puo' richiedere all'impresa di dimostrare  l'adeguatezza
del livello delle proprie riserve  tecniche,  l'applicabilita'  e  la
pertinenza  dei   metodi   utilizzati   nonche'   l'adeguatezza   dei
sottostanti dati statistici utilizzati. 
  2. L'IVASS, nel caso di  cui  il  calcolo  delle  riserve  tecniche
dell'impresa non sia  conforme  alle  previsioni  degli  articoli  da
36-bis a 36-duodecies, puo' richiedere  all'impresa  di  incrementare
l'importo delle riserve tecniche  fino  all'ammontare  calcolato  nel
rispetto di quanto previsto da tali articoli.». 
  36. L'articolo 37 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' abrogato. 
  37. All'articolo 37-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'impresa  di
assicurazione   che   esercita    congiuntamente    l'attivita'    di
riassicurazione  costituisce  per  il  lavoro  indiretto  le  riserve
tecniche  alla  fine   di   ciascun   esercizio,   al   lordo   delle
retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con  le
disposizioni del presente Titolo e con  le  disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  38. Dopo l'articolo 37-bis  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente: 
 
                            «Capo II-bis 
 
 
            Principi generali in materia di investimenti 
 
 
                             Art. 37-ter 
 
 
                 (Principio della persona prudente) 
 
  1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli  che  coprono
il Requisito Patrimoniale  Minimo  e  il  Requisito  Patrimoniale  di
Solvibilita', conformemente al principio della persona prudente, come
specificato nei commi da 2 a 6, nonche'  dal  regolamento  dell'IVASS
adottato in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea. 
  2. L'impresa investe tutti gli attivi: 
    a)  in  attivita'  e  strumenti  dei  quali  possa  identificare,
misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare  adeguatamente
i rischi, e ne  tiene  opportunamente  conto  nella  valutazione  del
fabbisogno di solvibilita' globale  ai  sensi  dell'articolo  30-ter,
comma 2, lettera a); 
    b) in modo tale  da  garantire  la  sicurezza,  la  qualita',  la
liquidita' e la redditivita' del portafoglio nel suo complesso; 
    c) localizzando le attivita' secondo criteri tali  da  assicurare
la loro disponibilita'. 
  3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che: 
    a)   gli   investimenti   in   strumenti   finanziari    derivati
contribuiscano ad una riduzione dei rischi  o  agevolino  un'efficace
gestione del portafoglio; 
    b) gli investimenti in attivita' non ammesse alla negoziazione su
un mercato regolamentato siano  mantenuti  in  ogni  caso  a  livelli
prudenziali; 
    c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo  da
evitare un'eccessiva dipendenza  da  una  particolare  attivita',  un
particolare emittente o gruppo di  imprese  o  una  particolare  area
geografica,  nonche'  l'accumulazione   eccessiva   di   rischi   nel
portafoglio nel suo insieme; 
    d) gli investimenti in attivita' di uno  stesso  emittente  o  di
emittenti  appartenenti   allo   stesso   gruppo,   non   determinino
un'eccessiva concentrazione di rischi. 
  4. L'impresa puo' localizzare gli attivi  anche  al  di  fuori  del
territorio della Repubblica o degli Stati membri,  nel  rispetto  del
principio di cui al comma 2, lettera c). 
  5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i  riassicuratori
o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui  regime  di
solvibilita'   non    sia    ritenuto    equivalente    conformemente
all'ordinamento comunitario, puo' richiedere all'impresa  cedente  di
localizzare all'interno del territorio  della  Repubblica  attivi  di
importo corrispondente ai suddetti crediti. 
  6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al  comma
5, puo' chiedere alle imprese di assicurazione o  di  riassicurazione
aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilita' non sia
ritenuto equivalente conformemente  all'ordinamento  comunitario,  di
costituire nel territorio della Repubblica garanzie  reali  a  fronte
dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.». 
  39. All'articolo 38 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Copertura  delle
riserve tecniche»; 
    b) il comma  1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Le  riserve
tecniche sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa.»; 
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. L'impresa investe gli  attivi  a  copertura  delle  riserve
tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni
assunte e alla durata delle passivita' e nel migliore  interesse  dei
contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi  diritto
a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi  strategici
resi noti dall'impresa. 
  1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o  il  soggetto
che gestisce il portafoglio di attivita' dell'impresa garantisce  che
l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei  contraenti,
degli  assicurati,  dei  beneficiari  e  degli   aventi   diritto   a
prestazioni assicurative.»; 
    d) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Gli attivi di  cui
al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti  concessi  nei
confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche   e   dalle
microimprese,   come   definite   dall'articolo   2,   paragrafo   1,
dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione
europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi
tenendo conto dei seguenti criteri: 
    a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una  banca
o  da  un  intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
    b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera  a)
trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5
per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche  a  un'altra
banca   o   intermediario    finanziario,    fino    alla    scadenza
dell'operazione; 
    c) il  sistema  dei  controlli  interni  e  gestione  dei  rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; 
    d)   l'impresa   sia   dotata   di   un   adeguato   livello   di
patrimonializzazione;   l'esercizio   autonomo   dell'attivita'    di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,  in  deroga
ai  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'   sottoposto   ad
autorizzazione dell'IVASS.»; 
    e) il comma 3, e' abrogato; 
    f) il comma 4, e' abrogato; 
    g) il comma 6, e' abrogato. 
  40. L'articolo 39 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' abrogato. 
  41. L'articolo 40 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e' abrogato. 
  42. All'articolo 41 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3,  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Agli  attivi
detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti  di
cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e
6, e l'articolo 38.»; 
    b) il comma 4,  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Agli  attivi
detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti  di
cui ai commi  1  e  2  che  comprendano  una  garanzia  di  risultato
dell'investimento  o  qualsiasi  altra  prestazione   garantita,   si
applicano gli articoli 37-ter e 38.»; 
    c) il comma 5, e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  L'IVASS,  con
regolamento, puo' limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento
cui possono essere collegate le  prestazioni,  nel  caso  in  cui  il
rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato  che  sia  una
persona fisica. Per i contratti di assicurazione le  cui  prestazioni
sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo  di
investimento collettivo  del  risparmio,  le  disposizioni  stabilite
dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto  legislativo
16 aprile 2012, n. 47.». 
  43. All'articolo 42, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica, e'  sostituita  dalla  seguente:  «Registro  degli
attivi a copertura delle riserve tecniche»; 
    b) il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'impresa tiene un
registro da cui  risultano  gli  attivi  a  copertura  delle  riserve
tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi  iscritti  deve
essere, tenendo conto delle annotazioni dei  movimenti,  almeno  pari
all'ammontare delle riserve tecniche.»; 
    c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli  attivi  posti  a  copertura
delle riserve tecniche sono iscritti  nel  registro  per  un  importo
netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali
poste rettificative e sono valutati in conformita' alle  disposizioni
dell'articolo 35-quater. 
  1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per  coprire  le  riserve
tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono  essere
gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione
diretta senza possibilita' di trasferimenti.»; 
    d) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Gli attivi posti a
copertura delle  riserve  tecniche  ed  iscritti  nel  registro  sono
riservati  in  modo  esclusivo  all'adempimento  delle   obbligazioni
assunte dall'impresa con i contratti ai quali le  riserve  stesse  si
riferiscono. Gli  attivi  di  cui  al  presente  comma  costituiscono
patrimonio  separato   rispetto   alle   altre   attivita'   detenute
dall'impresa e non iscritte nel registro.»; 
    e) al comma 3, le  parole:  «della  attivita'»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «degli attivi». 
  44. All'articolo 42-bis, del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' abrogato; 
    b) il comma 2, e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Gli  attivi  a
copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e
dei rami danni  sono  investiti  nel  rispetto  del  principio  della
persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del  tipo
di affari assunti  dall'impresa  ed  in  particolare,  della  natura,
dell'ammontare  e  della  cadenza   dei   pagamenti   nei   confronti
dell'impresa cedente.»; 
    c) il comma 3, e' abrogato. 
  45. L'articolo 42-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, e' abrogato. 
  46. All'articolo 43, del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e
dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo  quanto
disposto dall'articolo 38.»; 
    b) il comma 2, e' abrogato. 
  47. L'articolo 44, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato. 
  48. L'articolo 44-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e' abrogato. 
  49. Dopo l'articolo 44-bis, del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono inserite i seguenti: 
 
                             «Sezione I 
 
 
                   Determinazione dei fondi propri 
 
 
                             Art. 44-ter 
 
 
                           (Fondi propri) 
 
  1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi  propri  di
base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi  propri  accessori  di
cui all'articolo  44-quinquies,  secondo  le  disposizioni  stabilite
dall'IVASS con regolamento, che  disciplina  anche  la  procedura  di
autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies. 
  2.  Nell'individuare  i  fondi  propri,   l'impresa   rispetta   le
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in  materia
di trattamento delle partecipazioni detenute  in  enti  finanziari  e
creditizi, nonche' gli adeguamenti che dovrebbero  essere  effettuati
per riflettere la mancanza  di  trasferibilita'  degli  elementi  dei
fondi propri che possono essere utilizzati solo per  coprire  perdite
derivanti da un  particolare  segmento  di  passivita'  o  da  rischi
particolari (fondi separati, o ring fenced funds). 
  3. Per  le  finalita'  del  presente  articolo,  si  intendono  per
partecipazioni  detenute  in  enti  finanziari  e  creditizi:  1)  le
partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari  rilevanti
secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene  in
enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento. 
 
                           Art. 44-quater 
 
 
                       (Fondi propri di base) 
 
  1. I fondi propri di base sono  costituiti  dai  seguenti  elementi
patrimoniali: 
    a) l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata
ai sensi dei Capi I-bis e II del presente  Titolo  e  delle  relative
disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla  Commissione   europea,
diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa; 
    b) le passivita' subordinate. 
 
                          Art. 44-quinquies 
 
 
                      (Fondi propri accessori) 
 
  1.  I  fondi  propri  accessori   sono   costituiti   da   elementi
patrimoniali diversi dai fondi propri di  base  di  cui  all'articolo
44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite. 
  2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi
se non sono elementi dei fondi propri di base: 
    a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato  che  non  e'
stato richiamato; 
    b) le lettere di credito e le garanzie; 
    c) qualsiasi  altro  impegno  giuridicamente  vincolante  di  cui
dispone l'impresa. 
  3.  Nella  societa'  mutua  assicuratrice,  costituita   ai   sensi
dell'articolo 2546  del  codice  civile,  i  fondi  propri  accessori
possono comprendere qualsiasi credito  futuro  che  tale  mutua  puo'
vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi
supplementari entro i dodici mesi successivi. 
  4. Quando un elemento dei fondi propri accessori e' stato versato o
richiamato e' trattato come un'attivita' e cessa  di  far  parte  dei
fondi propri accessori. 
  5. Gli  importi  degli  elementi  dei  fondi  propri  accessori  da
prendere in considerazione per la  determinazione  dei  fondi  propri
sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS. 
  6.  L'importo  assegnato  a  ciascun  elemento  dei  fondi   propri
accessori riflette la capacita' di assorbimento delle perdite di tale
elemento  ed  e'  determinato  sulla  base  di  ipotesi  prudenti   e
realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia  un
valore nominale fisso, l'importo di tale  elemento  e'  pari  al  suo
valore nominale,  purche'  tale  valore  nominale  rifletta  in  modo
adeguato la sua capacita' di assorbimento delle perdite. 
  7. Per ciascun elemento dei fondi propri  accessori,  ai  fini  del
comma 5, l'IVASS autorizza: 
    a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure 
    b) l'adozione di un metodo  di  calcolo  per  quantificare  detto
importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo  e'  limitata  ad  un
periodo di tempo determinato. 
  8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per  ciascun
elemento dei  fondi  propri  accessori  tenendo  conto  dei  seguenti
elementi di valutazione: 
    a) dello status delle controparti interessate, in relazione  alla
loro capacita' e disponibilita' a pagare; 
    b) della recuperabilita' dei  fondi,  tenuto  conto  della  forma
giuridica dell'elemento considerato nonche' di  qualsiasi  condizione
ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo; 
    c) di qualsiasi informazione sull'esito dei  richiami  dei  fondi
propri accessori effettuati in  passato  dall'impresa,  qualora  tali
informazioni  possano  essere  utilizzate  in  modo  attendibile  per
valutare l'esito previsto di richiami futuri. 
 
                           Art. 44-sexies 
 
 
(Fondi propri relativi a  contratti  particolari  con  partecipazione
                             agli utili) 
 
  1.  L'IVASS  individua  con  regolamento  le  caratteristiche   dei
contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle  quali  le
relative riserve di utili  costituiscono  importi  di  cui  l'impresa
dispone per l'eventuale messa  a  disposizione  ai  contraenti  e  ai
beneficiari. 
  2. Tali importi sono  considerati  fondi  propri  se  soddisfano  i
criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2. 
 
                             Sezione II 
 
 
         Classificazione ed ammissibilita' dei fondi propri 
 
 
                           Art. 44-septies 
 
 
(Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri
                             in livelli) 
 
  1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre  livelli.
La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi
propri di base o nei fondi propri accessori e  dalla  misura  in  cui
tali elementi presentano le seguenti caratteristiche: 
    a) disponibilita' permanente: l'elemento e' disponibile,  o  puo'
essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le  perdite
nella prospettiva  di  continuita'  aziendale,  nonche'  in  caso  di
liquidazione; 
    b)  subordinazione:  in  caso   di   liquidazione   dell'impresa,
l'importo  totale  dell'elemento  e'  disponibile  per  assorbire  le
perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene  solo  dopo
che sono state onorate tutte le altre obbligazioni,  comprese  quelle
di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti  e
dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione. 
  2. Per valutare  il  possesso  da  parte  dei  fondi  propri  delle
caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b),  viene  presa  in
considerazione la durata dell'elemento, in particolare se  abbia  una
scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata e'
valutata prendendo in considerazione la  durata  relativa  (duration)
dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli  impegni
di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la  classificazione
degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la  presenza  delle
seguenti caratteristiche: 
    a) l'assenza di  obblighi  o  incentivi  a  rimborsare  l'importo
nominale dell'elemento; 
    b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio; 
    c) l'assenza di gravami. 
 
                           Art. 44-octies 
 
 
                    (Classificazione in livelli) 
 
  1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi  propri  sulla  base
dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 
  2. Gli elementi dei fondi propri  di  base  sono  classificati  nel
livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui
all'articolo 44-septies, comma 1, lettere  a)  e  b),  tenendo  conto
degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. 
  3. Gli elementi dei fondi propri  di  base  sono  classificati  nel
livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui
all'articolo 44-septies, comma 1, lettera  b),  tenendo  conto  degli
aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. 
  4. Gli elementi dei fondi propri accessori  sono  classificati  nel
livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui
all'articolo 44-septies, comma 1, lettere  a)  e  b),  tenendo  conto
degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. 
  5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che  non
hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3  sono  classificati
nel livello 3. 
  6. Ai fini di  cui  al  comma  1,  l'impresa  fa  riferimento,  ove
applicabile, all'elenco degli  elementi  dei  fondi  propri  adottato
dalla Commissione europea. 
  7.  L'impresa  valuta  e  classifica  gli  elementi   non   inclusi
nell'elenco  di  cui  al  comma  6  conformemente  al  comma  1.   La
classificazione     effettuata     dall'impresa      e'      soggetta
all'autorizzazione dell'IVASS. 
 
                           Art. 44-novies 
 
 
      (Classificazione di specifici elementi dei fondi propri) 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dall'articolo   44-octies   e
dall'elenco  degli  elementi  dei   fondi   propri   adottato   dalla
Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni: 
    a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli  utili
che rientrano nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  44-sexies,
comma 2, sono classificate nel livello 1; 
    b) le lettere di credito e  le  garanzie  detenute  da  fiduciari
indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione
e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla  normativa
europea applicabile, sono classificate nel livello 2; 
    c) qualsiasi credito futuro che la societa' mutua  assicuratrice,
costituita ai  sensi  dell'articolo  2546  del  codice  civile,  puo'
vantare  nei  confronti  dei  propri  soci  tramite  il  richiamo  di
contributi supplementari dovuti entro i dodici  mesi  successivi,  e'
classificato nel livello 2. 
  2. Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito
futuro che la societa' mutua assicuratrice di cui  all'articolo  2546
del codice civile puo' vantare nei confronti dei propri soci  tramite
il  richiamo  di  contributi  supplementari,  entro  i  dodici   mesi
successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), e'  classificato
nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui  all'articolo
44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti  di
cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3. 
 
                           Art. 44-decies 
 
 
      (Ammissibilita' e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3) 
 
  1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito  Patrimoniale
di Solvibilita', gli  elementi  dei  fondi  propri  ammissibili  sono
individuati nel  rispetto  dei  limiti  quantitativi  previsti  dalle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e  tali  da
assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: 
    a) la proporzione degli elementi di livello 1  nei  fondi  propri
ammissibili e' superiore ad un terzo dell'importo  totale  dei  fondi
propri ammissibili; 
    b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 e' inferiore
ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili. 
  2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito  Patrimoniale
Minimo, gli elementi  dei  fondi  propri  di  base  ammissibili  sono
individuati nel  rispetto  dei  limiti  quantitativi  previsti  dalle
disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e  tali  da
assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi  di  livello  1
dei fondi  propri  di  base  ammissibili  sia  superiore  alla  meta'
dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili. 
  3. L'importo dei fondi propri  ammissibile  ai  fini  del  rispetto
della copertura del Requisito Patrimoniale  di  Solvibilita'  di  cui
all'articolo 45-bis e' pari alla somma dell'importo degli elementi di
livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi  di  livello  2  e
dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3. 
  4. L'importo dei fondi propri  di  base  ammissibile  ai  fini  del
rispetto della copertura del Requisito  Patrimoniale  Minimo  di  cui
all'articolo 47-bis e' pari alla somma dell'importo degli elementi di
livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi  propri
di base classificati nel livello 2. 
  5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per  l'applicazione
delle disposizioni della presente Sezione.». 
  50. L'articolo 45, del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, e' abrogato.