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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2024)
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Testo in vigore dal:  30-6-2015
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Art. 19

Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'
((IVASS))
, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni
((stabilite dall'IVASS con regolamento))
e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L'
((IVASS))
respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza
((del sistema di governo societario))
o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l'
((IVASS))
adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'
((IVASS))
l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.