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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2014, n. 181

Regolamento recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di finanza. (14G00194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2014
Testo in vigore dal: 27-12-2014
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  6  ottobre  1958,  n.
106679, recante «Capitolato generale d'oneri per gli  acquisti  e  le
lavorazioni dei materiali interessanti il vestiario, i  mobili  e  il
casermaggio della Guardia di finanza»; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della Guardia di finanza»; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 giugno 1990, n. 277,
concernente «Regolamento recante il capitolato generale  d'oneri  per
le forniture di beni e le prestazioni di servizi  occorrenti  per  il
funzionamento del Corpo della Guardia di finanza»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, concernente «Regolamento recante norme per  la  determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della  Guardia  di  finanza,  ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 5 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  14
dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento  di  amministrazione  del
Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9,  comma
2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68», e, in  particolare,
l'articolo 7, il  quale  prevede  che  la  Guardia  di  finanza  puo'
formulare propri capitolati d'oneri generali  o  speciali,  approvati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare, l'articolo 5, comma 7, il quale prevede che le  stazioni
appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la  disciplina  di
dettaglio e tecnica  della  generalita'  dei  propri  contratti,  nel
rispetto del predetto Codice e del relativo Regolamento di esecuzione
e attuazione; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2011,  n.  208,  recante
«Disciplina dei contratti pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE» e, in particolare, l'articolo  16  e  seguenti,
recanti la disciplina delle procedure di scelta dei contraenti; 
  Considerata la necessita' di adottare un nuovo Capitolato  generale
d'oneri per  le  forniture  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
occorrenti per il funzionamento del Corpo della  Guardia  di  finanza
che tenga conto delle modifiche operate  dal  «Codice  dei  contratti
pubblici» e dal relativo Regolamento di esecuzione; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 3-7116 del 25 luglio 2014; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le condizioni e le  clausole  generali  stabilite  dal  presente
capitolato d'oneri  si  applicano  alle  forniture  di  beni  e  alle
prestazioni  di  servizi,  acquisite  a  livello  sia  centrale   che
periferico, occorrenti per il funzionamento del Corpo  della  Guardia
di finanza. 
  2. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente  capitolato
d'oneri  si  applicano  le  disposizioni  del  Codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del
relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  nonche'  il
Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2005, n. 292. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440  (Nuove
          disposizioni sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale  dello  Stato)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275. 
              Il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827  (Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale  dello  Stato)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale -supplemento ordinario - 3 giugno 1924, n. 130. 
              La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del  Corpo
          della Guardia di  finanza)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              Il decreto del Ministro delle finanze 15  giugno  1990,
          n. 277 (Regolamento recante il capitolato generale  d'oneri
          per le forniture  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia  di
          finanza)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   -
          supplemento ordinario - 4 ottobre 1990, n. 232. 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
          1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27,  commi  3  e  4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario  -  23  febbraio
          1999, n. 44. 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale - supplemento ordinario - 9 maggio 2001, n. 106. 
              Il decreto legislativo 5  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - supplemento ordinario - 16 maggio 2005, n. 82. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2005, n.
          292 (Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia
          di finanza, in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto
          legislativo  19  marzo  2001,  n.  68),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale -  supplemento  ordinario  -  16  maggio
          2005, n. 82: 
              "Art. 7 - Capitolati d'oneri. 
              1. La Guardia  di  finanza  formula  propri  capitolati
          d'oneri generali o  speciali,  approvati  con  decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentito   il
          Consiglio  di  Stato.  Essa  puo'  altresi'  avvalersi  dei
          capitolati d'oneri generali o  speciali  in  vigore  presso
          altre Forze armate. 
              2. I capitolati d'oneri, che fanno parte integrante dei
          contratti,  possono  non  essere  allegati   ai   contratti
          medesimi, purche' di essi se ne dichiari la conoscenza  nel
          testo contrattuale. 
              3. Ove non esistono  capitolati  d'oneri  speciali,  le
          condizioni sono contenute nei relativi contratti. 
              4. I  particolari  tecnici  per  ogni  singolo  bene  o
          servizio   sono    specificati    nel    contratto.    Tali
          specificazioni possono pero' essere omesse in  tutto  o  in
          parte  quando  nel  contratto  stesso  e'   stabilito   che
          l'accettazione della provvista debba  avvenire  in  base  a
          campione approvato dall'Amministrazione. 
              5. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti
          puo' essere prevista, a norma degli articoli 806 e seguenti
          del codice di procedura civile, la clausola  compromissoria
          per la soluzione delle eventuali  controversie  non  potute
          comporre in via amministrativa.". 
              Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          12 aprile 2006,  n.  163  (Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale -  supplemento  ordinario  -  16  maggio
          2005, n. 82: 
              "Art. 5 - Regolamento e capitolati. 
              1.  Lo  Stato  detta  con  regolamento  la   disciplina
          esecutiva e attuativa del presente codice in  relazione  ai
          contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di
          amministrazioni  ed  enti  statali  e,  limitatamente  agli
          aspetti di  cui  all'art.  4,  comma  3,  in  relazione  ai
          contratti  di  ogni  altra   amministrazione   o   soggetto
          equiparato. 
              2. Il regolamento indica quali disposizioni,  esecutive
          o attuative di disposizioni rientranti ai  sensi  dell'art.
          4, comma 3, in ambiti di  legislazione  statale  esclusiva,
          siano applicabili anche alle regioni e province autonome. 
              3. Fatto salvo il  disposto  dell'art.  196  quanto  al
          regolamento per i contratti del Ministero della difesa,  il
          regolamento di cui al comma 1 e' adottato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. 
              4. Il regolamento e' adottato su proposta del  Ministro
          delle infrastrutture, di  concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni  culturali
          e ambientali, delle attivita' produttive,  dell'economia  e
          delle finanze, sentiti i  Ministri  interessati,  e  previo
          parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici.  Sullo
          schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime  parere
          entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorsi i quali il regolamento puo' essere emanato. Con  la
          procedura di cui al presente  comma  si  provvede  altresi'
          alle   successive   modificazioni   e   integrazioni    del
          regolamento. 
              5. Il regolamento, oltre alle materie per le  quali  e'
          di volta in volta  richiamato,  detta  le  disposizioni  di
          attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: 
              a) programmazione dei lavori pubblici; 
              b) rapporti funzionali tra i  soggetti  che  concorrono
          alla  realizzazione  dei  lavori,  dei  servizi   e   delle
          forniture, e relative competenze; 
              c)  competenze  del  responsabile  del  procedimento  e
          sanzioni previste a suo carico; 
              d) progettazione dei lavori, servizi e  forniture,  con
          le annesse normative tecniche; 
              e) forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli  atti
          procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti; 
              f)  modalita'  di  istituzione  e  gestione  del   sito
          informatico presso l'Osservatorio; 
              g)  requisiti  soggettivi,  compresa   la   regolarita'
          contributiva attestata dal documento unico, di cui all'art.
          2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre  2002,  n.  210,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  novembre
          2002,  n.  266,   certificazioni   di   qualita',   nonche'
          qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri
          stabiliti dal  presente  codice,  anche  prevedendo  misure
          incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte  ad
          attenuare i costi della qualificazione  per  le  piccole  e
          medie imprese; 
              h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi
          gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione
          e di idee, gli affidamenti in economia, i  requisiti  e  le
          modalita' di funzionamento delle commissioni giudicatrici; 
              i)  direzione  dei  lavori,  servizi  e   forniture   e
          attivita' di supporto tecnico-amministrativo; 
              l) procedure di esame delle proposte di variante; 
              m)  ammontare  delle  penali,  secondo  l'importo   dei
          contratti e cause che  le  determinano,  nonche'  modalita'
          applicative; 
              n) quota subappaltabile dei  lavori  appartenenti  alla
          categoria prevalente ai sensi dell'art. 118; 
              o)  norme  riguardanti  le  attivita'  necessarie   per
          l'avvio dell'esecuzione dei  contratti,  e  le  sospensioni
          disposte dal direttore dell'esecuzione o  dal  responsabile
          del procedimento; 
              p) modalita' di corresponsione ai soggetti che eseguono
          il  contratto  di  acconti  in  relazione  allo  stato   di
          avanzamento della esecuzione; 
              q) tenuta dei documenti contabili; 
              r) intervento sostitutivo della stazione appaltante  in
          caso   di   inadempienza   retributiva    e    contributiva
          dell'appaltatore; 
              s)     collaudo     e     attivita'     di     supporto
          tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
          semplificato  sulla  base  di  apposite  certificazioni  di
          qualita', le  ipotesi  di  collaudo  in  corso  d'opera,  i
          termini per il collaudo, le condizioni di  incompatibilita'
          dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
          relativi compensi, i  requisiti  professionali  secondo  le
          caratteristiche dei lavori; 
              s-bis)  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori,  secondo
          quanto gia'  previsto  ai  sensi  del  regolamento  recante
          capitolato  generale  di  appalto  dei   lavori   pubblici,
          approvato con decreto del Ministro dei lavori  pubblici  19
          aprile 2000, n. 145. 
              6. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti
          esteri delle procedure di  affidamento  ed  esecuzione  dei
          lavori, servizi e forniture, eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi Stati esteri, nell'ambito  di  attuazione  della
          legge 26 febbraio 1987,  n.  49,  sulla  cooperazione  allo
          sviluppo, nonche' per lavori su immobili all'estero ad  uso
          dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,  il
          regolamento, sentito  il  Ministero  degli  affari  esteri,
          tiene conto  della  specialita'  delle  condizioni  per  la
          realizzazione di  lavori,  servizi  e  forniture,  e  delle
          procedure  applicate  in   materia   dalle   organizzazioni
          internazionali e dalla Unione europea. 
              7. Le stazioni appaltanti possono adottare  capitolati,
          contenenti la  disciplina  di  dettaglio  e  tecnica  della
          generalita' dei propri contratti o di specifici  contratti,
          nel rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui
          al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito
          costituiscono parte integrante del contratto. 
              8. Per gli  appalti  di  lavori  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici statali e' adottato il capitolato  generale,
          con decreto del Ministro delle infrastrutture,  sentito  il
          parere del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  nel
          rispetto del presente codice e del regolamento  di  cui  al
          comma  1.  Tale  capitolato,   menzionato   nel   bando   o
          nell'invito, costituisce parte integrante del contratto. 
              9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al
          comma 8 puo' essere richiamato nei bandi o negli inviti  da
          parte   delle    stazioni    appaltanti    diverse    dalle
          amministrazioni aggiudicatrici statali.". 
              La legge 13 agosto 2010, n.  136  (Piano  straordinario
          contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia  di
          normativa antimafia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          23 agosto 2010, n. 196. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed  attuazione  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e'  pubblicato
          nella Gazzetta  Ufficiale  -  Supplemento  Ordinario  -  10
          dicembre 2010, n. 288. 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   16   del   decreto
          legislativo  15  novembre  2011,  n.  208  (Disciplina  dei
          contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e  forniture
          nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
          direttiva 2009/81/CE), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          16 dicembre 2011, n. 292: 
              "Art. 16 - Procedure per la scelta dei concorrenti. 
              1. Per l'individuazione degli operatori  economici  che
          possono  presentare  offerte  per   l'affidamento   di   un
          contratto, le stazioni appaltanti utilizzano  le  procedure
          ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo. 
              2.  Le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  i  contratti
          mediante procedura ristretta o mediante procedura negoziata
          con pubblicazione del bando di gara. 
              3. Nel caso di appalti particolarmente complessi,  come
          definiti all'art. 58, comma  2,  del  codice,  le  stazioni
          appaltanti, qualora ritengano che il ricorso alla procedura
          ristretta   o   negoziata   con    bando    non    permetta
          l'aggiudicazione  dell'appalto,   possono   avvalersi   del
          dialogo competitivo ai sensi dell'art. 58 del codice. 
              4. Le stazioni appaltanti  possono  concludere  accordi
          quadro ai sensi dell'art. 59 del codice. La  durata  di  un
          accordo quadro non puo' superare i  sette  anni,  salvo  in
          circostanze eccezionali, determinate  tenendo  conto  della
          prevista durata di vita di qualsiasi prodotto,  impianto  o
          sistema fornito e delle difficolta'  tecniche  che  possono
          essere causate dal cambiamento di fornitore. 
              5. Nei casi e alle condizioni specifiche  espressamente
          previste, le  stazioni  appaltanti  possono  aggiudicare  i
          contratti   mediante   una   procedura   negoziata    senza
          pubblicazione del bando di gara.". 
              Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
          - 12 settembre 1988, n. 214: 
              "Art. 17 - Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. Regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, si veda nelle note alle premesse.