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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. (14G00191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2014
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 25-12-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 10 della legge  6  agosto  2013,  n.  96,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2013; 
  Visto il piano  d'azione  dell'Unione  europea  per  l'applicazione
delle normative, la governance e il commercio nel  settore  forestale
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di  cui  alla
comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al  Parlamento
europeo 21 maggio 2003, n. 251; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  2173/2005  del  Consiglio,  del  20
dicembre 2005, relativo all'istituzione  di  un  sistema  di  licenze
FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della  Commissione,  del  17
ottobre 2008, recante modalita' d'applicazione del  regolamento  (CE)
n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema  di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012  della  Commissione,
del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e
la revoca  del  riconoscimento  degli  organismi  di  controllo  come
previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  che  stabilisce  gli  obblighi  degli  operatori  che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   607/2012   della
Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni  particolareggiate
relative al sistema di dovuta  diligenza  e  alla  frequenza  e  alla
natura dei controlli sugli organismi di controllo in  conformita'  al
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli  operatori  che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati; 
  Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 ottobre 2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni  contenute
nell'articolo 288; 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del  9  dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36,  recante  nuovo  ordinamento
del Corpo forestale dello Stato; 
  Vista la legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57,  che
istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
lo sportello  unico  doganale,  per  semplificare  le  operazioni  di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i commi 58 e 59; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre  2010,  n.  242,  recante  la  definizione  dei  termini  di
conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   che    concorrono
all'assolvimento delle  operazioni  doganali  di  importazione  e  di
esportazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2014; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 10 luglio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, dell'economia e  delle  finanze,
della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativo  all'istituzione  di  un  sistema  di  licenze  Forest   Law
Enforcement, Governance and Trade  per  le  importazioni  di  legname
nella Comunita' europea  e  del  regolamento  (UE)  n.  995/2010  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  ottobre  2010,  che
stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno  e
prodotti da esso derivati. 
  2. Ai fini del  presente  decreto  legislativo  la  definizione  di
«dichiarazione  in  dogana»  e'   quella   prevista   dalle   vigenti
disposizioni dell'Unione europea in materia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 10 della legge 6 agosto  2013,  n.
          96 (Delega al Governo per il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
              «Art. 10   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  del
          regolamento  (CE)  n.  2173/2005  del  Consiglio,  del   20
          dicembre 2005, relativo all'istituzione di  un  sistema  di
          licenze  FLEGT  per  le  importazioni  di   legname   nella
          Comunita' europea, e del regolamento (UE) n.  995/2010  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,
          che   stabilisce   gli   obblighi   degli   operatori   che
          commercializzano legno e prodotti da esso derivati).  -  1.
          Il Governo e' delegato  ad  adottare,  nel  rispetto  delle
          competenze costituzionali delle regioni e con le  procedure
          di cui all'art. 1, comma 1, entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto
          con i  Ministri  dello  sviluppo  economico,  degli  affari
          esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per
          gli affari regionali e  le  autonomie  e  per  la  coesione
          territoriale, acquisito il  parere  dei  competenti  organi
          parlamentari e della Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione
          del regolamento (CE) n. 2173/2005  del  Consiglio,  del  20
          dicembre 2005, relativo all'istituzione di  un  sistema  di
          licenze  FLEGT  (Forest  Law  Enforcement,  Governance  and
          Trade) per  le  importazioni  di  legname  nella  Comunita'
          europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  20  ottobre   2010,   che
          stabilisce    gli    obblighi    degli    operatori     che
          commercializzano legno e prodotti  da  esso  derivati,  nel
          rispetto dei principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          1, comma 1, nonche' secondo i seguenti principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                a)  individuazione  del  Ministero  delle   politiche
          agricole alimentari e forestali, che si  avvale  del  Corpo
          forestale dello Stato, quale autorita' nazionale competente
          designata per la verifica delle licenze FLEGT previste  dal
          regolamento  (CE)  n.  2173/2005,  per  l'applicazione  del
          regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione  delle
          relative procedure amministrative e contabili; 
                b) previsione, in  deroga  ai  criteri  e  ai  limiti
          previsti dall'art. 32, comma 1, lettera d), della legge  24
          dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni  amministrative  fino
          ad  un   massimo   di   euro   1.000.000   da   determinare
          proporzionalmente al  valore  venale  in  comune  commercio
          della merce illegalmente  importata  o,  se  superiore,  al
          valore della merce dichiarato;  previsione  delle  sanzioni
          penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino
          a  tre  anni  per  le  infrazioni  alle  disposizioni   del
          regolamento (CE) n. 2173/2005 e  del  regolamento  (UE)  n.
          995/2010; 
                c) istituzione di un registro degli operatori,  cosi'
          come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 995/2010,
          anche sulla base di dati del registro delle imprese di  cui
          all'art.  8  della  legge  27  dicembre   1993,   n.   580;
          determinazione della tariffa di iscrizione  al  registro  e
          delle sanzioni amministrative  per  la  mancata  iscrizione
          nonche' destinazione delle relative entrate alla  copertura
          degli oneri derivanti dai controlli di cui all'art. 10  del
          regolamento (UE) n. 995/2010; 
                d) individuazione delle opportune  forme  e  sedi  di
          coordinamento  tra  i  soggetti  istituzionali  che  devono
          collaborare  nell'attuazione  dei   regolamenti   (CE)   n.
          2173/2005  e   (UE)   n.   995/2010   e   le   associazioni
          ambientaliste e  di  categoria  interessate  alla  materia,
          anche al fine di assicurare l'accesso alle  informazioni  e
          agli atti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto  legislativo  19  agosto  2005,   n.   195,   anche
          attraverso la loro pubblicazione nei  siti  internet  delle
          associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la
          loro consultazione da parte del pubblico interessato; 
                e) determinazione di una tariffa  per  l'importazione
          di legname proveniente dai Paesi rispetto  ai  quali  trova
          applicazione   il   regime   convenzionale   previsto   dal
          regolamento (CE) n. 2173/2005,  calcolata  sulla  base  del
          costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni,  e
          destinazione delle relative entrate  alla  copertura  degli
          oneri  derivanti  dai  controlli  di  cui  all'art.  5  del
          medesimo regolamento; 
                f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal decreto  legislativo
          e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta  pubblica
          della merce confiscata al miglioramento  dell'efficienza  e
          dell'efficacia delle attivita' di controllo di cui all'art.
          5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e  10
          del regolamento (UE) n. 995/2010. 
              2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
          al comma 1, il Governo e' tenuto a  seguire  i  principi  e
          criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma  1,  in
          quanto compatibili. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
          della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono   all'adempimento    dei    compiti    derivanti
          dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il  Regolamento  CE  2173/2005  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347. 
              - Il  Regolamento  CE  1024/2008  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 18 ottobre 2008, n. L 277. 
              -  Il  Regolamento  UE  995/2010  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295. 
              - Il Regolamento delegato  UE  363/2012  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 27 aprile 2012, n. L 115. 
              -  Il  Regolamento  UE  607/2012  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 7 luglio 2012, n. L 177. 
              -  Il  Regolamento  CEE  2913/92  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. Entrato in vigore il 22
          ottobre 1992. 
              -  Il  Regolamento  UE  952/2013  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269. 
              - Il Regolamento CE 338/97 e' pubblicato nella G.U.C.E.
          3 marzo 1997, n. L 61. Entrato in vigore il 3 marzo 1997. 
              - La legge 6 febbraio 2004, 36 (Nuovo  ordinamento  del
          Corpo forestale dello Stato) e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37. 
              - La legge 29  dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11
          gennaio 1994, n. 7, S.O. 
              - Il testo dei commi 57, 58  e  59  dell'art.  4  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria   2004),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. cosi' recita: 
              «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 
              57. Presso gli uffici  dell'Agenzia  delle  dogane,  e'
          istituito lo «sportello unico doganale»,  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
              58. Ferme tutte le competenze di  legge,  lo  sportello
          unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche  in
          via telematica dagli  operatori  interessati  e  inoltra  i
          dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate  per
          un coordinato svolgimento dei  rispettivi  procedimenti  ed
          attivita'. 
              59.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con  i  Ministri  interessati  e  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti  i  termini  di   conclusione   dei   procedimenti
          amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento  delle
          operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
          fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
          a stabilirli, in una durata comunque non superiore,  con  i
          regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
          241. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          del 4 dicembre 2010, n. 242  (Definizione  dei  termini  di
          conclusione dei procedimenti amministrativi che  concorrono
          all'assolvimento delle operazioni doganali di  importazione
          ed esportazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14
          gennaio 2011, n. 10. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il Regolamento CE 2173/2005 si  veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Per il Regolamento UE 995/2010  si  veda  nelle  note
          alle premesse.