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LEGGE 6 agosto 2013, n. 96

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. (13G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/2013
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Testo in vigore dal:  4-9-2013

Art. 10

Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei competenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, quale autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;
b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune commercio della merce illegalmente importata o, se superiore, al valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010;
c) istituzione di un registro degli operatori, così come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione al registro e delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione nonché destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010;
d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la loro consultazione da parte del pubblico interessato;
e) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e destinazione delle relative entrate alla copertura degli oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento;
f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.