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DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonchè ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. (14G00181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2014.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/2014)
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Testo in vigore dal:  19-11-2014 al: 17-1-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di garantire la più ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero e di accordare un termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare il termine concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico, nonché di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e allo specifico impiego in attività sportive, in considerazione delle difficoltà operative rilevate e dell'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attività dei settori interessati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 19/11/2014, n. 269 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.