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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2014, n. 165

Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali. (14G00180)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2014
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  12-11-2014 al: 31-12-2014
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e urgenza di modificare il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in quanto l'esclusione dal patto di stabilità per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali determinerebbe oneri non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria;
Ritenuta la necessità e urgenza di specificare a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
Ritenuta, altresì, la necessità di individuare chiaramente i territori interessati alla ricostruzione dei sismi del 2009 e del 2012;
Considerata l'esigenza che le modifiche sopra citate entrino in vigore contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.».