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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 2014, n. 104

Regolamento recante la rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle Direzioni marittime di Genova, Bari, Catania e Trieste per gli Uffici marittimi di Loano, Alassio, S. Maria La Scala, Sistiana, Muggia, Aci Castello, Pozzillo, Torre Faro, Polignano a Mare e Torre a Mare. (14G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2014
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-8-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 del Codice  della  navigazione,  approvato  con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione, navigazione marittima, emanato con  decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto l'articolo 1, comma 160, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013); 
  Vista la tabella delle circoscrizioni  territoriali  marittime  del
Ministero dei trasporti e della navigazione,  approvata  con  decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e  successive
modificazioni; 
  Ritenuta la necessita',  al  fine  di  assicurare  un  ottimale  ed
efficace    assetto    funzionale    dell'articolazione    periferica
dell'amministrazione marittima, di  adeguare  le  relative  strutture
alle effettive  esigenze  marittime  e  locali  e  di  modificare  le
circoscrizioni territoriali ricadenti nelle  direzioni  marittime  di
Genova, Bari, Catania e Trieste; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nella adunanza di sezione  del  19
dicembre 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri della  giustizia,  della  difesa  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Riorganizzazione degli Uffici marittimi periferici 
 
  1. L'Ufficio  locale  marittimo  di  Loano  e'  elevato  a  Ufficio
circondariale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di   Ufficio
circondariale marittimo di Loano-Albenga. 
  2. L'Ufficio circondariale marittimo di  Alassio  e'  declassato  a
Ufficio locale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di  Ufficio
locale marittimo di Alassio. 
  3. La Delegazione di spiaggia di S. Maria La  Scala  e'  elevata  a
Ufficio locale  marittimo,  assumendo  la  denominazione  di  Ufficio
locale marittimo di Acireale. 
  4. La Delegazione di spiaggia di Sistiana e' soppressa. 
  5. L'Ufficio locale marittimo di Muggia e' soppresso. 
  6. L'Ufficio locale marittimo di Aci Castello e' soppresso. 
  7. L'Ufficio locale marittimo di Pozzillo e' soppresso. 
  8. L'Ufficio locale marittimo di Torre Faro e' soppresso. 
  9. La Delegazione di spiaggia di Polignano a Mare e' soppressa. 
  10. La Delegazione di spiaggia di Torre a Mare e' soppressa. 
  11. La sezione staccata di Santo Spirito presso la  Capitaneria  di
porto di Bari e' soppressa. 
  12. Le circoscrizioni  territoriali  degli  Uffici  compartimentali
marittimi  di  Molfetta  e  Barletta,  relativamente  al  comune   di
Bisceglie,  nonche'  la  circoscrizione   territoriale   dell'Ufficio
compartimentale marittimo di Bari, quanto alla  sezione  staccata  di
Santo Spirito e alle Delegazioni di spiaggia di Polignano  a  Mare  e
Torre a Mare, tutte ricadenti  nella  giurisdizione  della  Direzione
marittima di Bari, sono modificate  secondo  quanto  riportato  nella
tabella di cui all'allegato 2. 
  13. La denominazione della Capitaneria di porto di Messina, di  cui
alla  tabella  della  circoscrizione  territoriale  marittima   della
Direzione  marittima  di  Catania  e'   sostituita   da   quella   di
«Capitaneria  di  porto  di  Messina  -  Autorita'  marittima   dello
Stretto», ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  160,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  14. I limiti  delle  circoscrizioni  territoriali  delle  Autorita'
marittime di cui al presente articolo sono individuati nelle  tabelle
allegate al presente regolamento,  le  quali,  vistate  dal  Ministro
proponente, ne formano parte integrante. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 del Codice della
          navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942,  n.
          327: 
              «Art.   16   (Circoscrizione   del    litorale    della
          Repubblica). Il litorale della Repubblica e' diviso in zone
          marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi
          in circondari. 
              Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,  al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in  cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento,  il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario. 
              Negli approdi di maggiore importanza in cui  non  hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.». 
              - Si riportano  i  testi  degli  articoli  1  e  2  del
          regolamento per l'esecuzione del Codice della  navigazione,
          navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328: 
              «Art.  1  (Circoscrizioni).  La  determinazione   delle
          circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del  codice
          e della loro  estensione  territoriale  lungo  il  litorale
          dello Stato e'  fatta  con  decreto  del  presidente  della
          Repubblica. 
              Con decreto del presidente della Repubblica e' altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.». 
              «Art.  2  (Denominazione  degli  uffici  marittimi).  -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima,  l'ufficio  del  compartimento  capitaneria   di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo. 
              Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 160, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              «160.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          attivita' svolte  dall'Autorita'  soppressa  ai  sensi  del
          comma 159, alla capitaneria di porto di Messina, che assume
          la denominazione di «Capitaneria  di  porto  di  Messina  -
          Autorita' marittima  dello  Stretto»,  sono  attribuiti  le
          funzioni e i compiti gia' affidati all'Autorita'  marittima
          della navigazione dello Stretto di  Messina  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n.  128,  le
          competenze in materia  di  controllo  dell'area  VTS  dello
          stretto di Messina,  istituita  con  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2  ottobre  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del  14  ottobre
          2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana  in  mare  ai
          sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.». 
              -  La   tabella   delle   circoscrizioni   territoriali
          approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  18
          aprile   2000,   n.   135,   e   successive   modificazioni
          (Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella
          delle circoscrizioni territoriali marittime) e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 26 maggio 2000, n. 121. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17,  comma  1,  lettera
          d), della legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 160, della  legge
          citata 24 dicembre 2012, n. 228, si veda  nelle  note  alle
          premesse.