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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 giugno 2008, n. 128

Regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina e l'introduzione di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nello stretto di Messina.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-8-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2008)
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Testo in vigore dal:  13-8-2008

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, con particolare riferimento agli articoli 16, 17, 18, comma 1, 69, 70, 578 e 579;
Visto l'articolo 1 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, di adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione ed in particolare il capitolo v della convenzione dal titolo «sicurezza della navigazione»;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione, il cui articolo 1 impegna le Parti ad «adottare ogni provvedimento legislativo o altro provvedimento appropriato necessari a dare pieno effetto alla convenzione e al suo allegato che è parte integrante della Convenzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente «adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 464, concernente ratifica della convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi del 30 novembre 1990 (conv. MARPOL);
Visto il decreto del Ministro della Marina mercantile 8 maggio 1985, regolamentazione del traffico marittimo nello Stretto di Messina;
Visto l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, istitutivo dell'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina;
Visto il decreto n. 13/T del 24 gennaio 2008, con il quale il Ministro dei trasporti ha individuato l'area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina, nominando contestualmente quale Autorità marittima della navigazione dello Stretto un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
Visto l'articolo 18-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che demanda ad un apposito decreto ministeriale di natura regolamentare la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto nonché la disciplina del traffico marittimo nello Stretto;
Considerato opportuno procedere a delineare le strutture organizzative dell'Autorità marittima della navigazione dello stretto e le relative aree funzionali;
Ritenuto necessario, per quanto detto, procedere ad individuare l'assetto organizzativo dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto e, nello stesso tempo, individuare le attribuzioni proprie della stessa anche per delineare, sul piano funzionale, compiti e attribuzioni in rapporto alle Autorità marittime che hanno giurisdizione nell'area;
Ritenuto che occorre procedere all'individuazione delle coordinate geografiche di un nuovo schema di separazione del traffico che, a garanzia della sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina, tenga altresì conto delle mutate caratteristiche del naviglio in transito e della crescente intensità del traffico dettando regole che contemplino gli specifici rischi derivanti dall'intersezione tra il traffico con direttrice est-ovest, relativo prevalentemente ai servizi di trasporto locali, ed il traffico con direttrice nord-sud;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri resa con nota prot. n. 3038 del 13 giugno 2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Funzioni ed organizzazione
1. All'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina è preposta l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, d'ora in poi Autorità, con sede in Messina, che svolge funzioni in materia di sicurezza della navigazione, controllo e monitoraggio del traffico marittimo, di ricerca e salvataggio della vita umana in mare e gestione delle emergenze.
2 . L'Autorità, elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ha rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione marittima e dipende dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3 . L'Autorità è diretta da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a Capitano di vascello ed è articolata nelle seguenti unità organizzative:
a) reparto tecnico-operativo, con compiti di controllo e monitoraggio del traffico marittimo; di gestione delle emergenze; di soccorso alla vita umana e di assistenza in mare di cui alla «SAR» (convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e salvataggio marittimo), nell'area indicata all'articolo 2, comma 1;
b) reparto tecnico-amministrativo, con compiti connessi all'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di servizi tecnico-nautici, sicurezza della navigazione e connessa attività di vigilanza;
c) servizio amministrativo - logistico con compiti di ordine amministrativo - contabile e di gestione delle risorse finanziarie e dei beni strumentali mobili ed immobili assegnati;
d) segreteria di supporto generale con compiti di supporto amministrativo alle suddette componenti.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Si riporta il testo degli articoli 16, 17, 18 comma 1, 69, 70, 578 e 579 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.:
«Art.16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica) - Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondano un capo del circondano. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondano in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondano sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondano e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».
«Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali) - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti.
Il capo del compartimento, il capo del circondano e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità.».
«Art. 18 (Personale dell'amministrazione marittima) - 1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto».
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi) - L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire (1) Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.».
«Art. 70 (Impiego di navi per il soccorso) - Ai fini dell'articolo precedente, l'Autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.».
«Art. 578 (Inchiesta sommaria) - Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.
Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.».
«Art. 579 (Inchiesta formale) - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa dì ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».
L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), è il seguente:
«Art.1 (Circoscrizioni) - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
La legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio i 962, n. 168.
La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.0.
La legge 3 aprile 1989, n. 147 (Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1989, n. 97.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dicembre 1994, n. 281.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 16 luglio 1998, n. 239 (Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio i 998, n. 169:
«Art. 7. 1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.».
La legge 15 dicembre 1998, n. 464 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1999, n. 7, S.O.
La legge 14 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2001, n. 61.
Il decreto del Ministro della marina mercantile 8 maggio 1985 (Regolamentazione del traffico marittimo nello stretto di Messina) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1985, n. 110.
Il comma 7 dell'art. 8, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), è il seguente:
«7. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con decreto del Ministro dei trasporti, alla quale è preposta, in deroga agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione e all'art. 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di sicurezza della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, e di misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nonché alla regolazione dei servizi tecnico-nautici nell'intera area.».
L'art. 18-ter della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), è il seguente:
«Art. 18-ter (Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina) - 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei trasporti definisce le linee funzionali e l'organizzazione dell'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina nell'ambito del Corpo delle capitanerie di porto, nonché la disciplina del traffico marittimo dello Stretto di Messina.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2008, n. 34.
Nota all'art. 1:
Alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile i 979, stata data adesione con la legge 3 aprile i989, n. i47 (Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile i 979, e sua esecuzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile i 989, n. 97.