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DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 74

Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna ((colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche)), nonchè per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. (14G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/5/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 2014, n. 93 (in G.U. 28/6/2014, n. 148)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2014)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-3-2015
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per garantire  l'attuazione  degli  interventi
per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e
la ripresa economica  nei  territori  dei  comuni  interessati  dagli
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, gia'
colpiti dall'eccezionale sisma del 20 e 29 maggio  2012,  individuati
dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2014,  n.  50,  nonche'  di
assicurare,  per  l'anno  2014,  l'operativita'  del  Fondo  per   le
emergenze nazionali di cui all'articolo 5,  comma  5-quinquies  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi urgenti del Commissario per la ricostruzione della regione
Emilia-Romagna, nominato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
   122, in favore delle popolazioni colpite da eventi alluvionali 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la   continuita'   dell'attivita'   di
ricostruzione avviata  a  seguito  del  sisma  del  maggio  2012,  il
Presidente della  regione  Emilia-Romagna,  Commissario  delegato  ai
sensi del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' autorizzato  ad
operare per l'attuazione degli interventi  per  il  ripristino  e  la
ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la  ripresa  economica
nei  territori  dei  comuni  interessati  dagli  eventi   alluvionali
verificatisi  tra  il  17  ed  il  19   gennaio   2014,   individuati
dall'articolo  3  del  decreto-legge  del  28  gennaio  2014,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2014,  n.  50,
limitatamente a quelli gia' colpiti dal sisma  del  20  e  29  maggio
2012, ed  a  garantire  il  coordinamento  delle  attivita'  e  degli
interventi  derivanti  dalle  predette  emergenze.   Fermo   restando
l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma  5,  tutte
le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  anche  ai
territori dei comuni della provincia di Modena gia' colpiti dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San  Matteo,
Albareto, La Rocca e Navicello della citta' di Modena, colpiti  dalla
tromba  d'aria  del  3  maggio  2013,  individuati  a  seguito  della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione  del
Consiglio dei ministri 9 maggio  2013,  recante  dichiarazione  dello
stato  di  emergenza  in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi  nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2013  nel
territorio della regione Emilia-Romagna,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in  attuazione  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013,  n.
83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  1º  giugno  2013,
nonche' ai territori dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20  e  del
29 maggio 2012 delle province di Bologna e di  Modena  colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria  del  30  aprile
2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo  stato  di
emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24  febbraio
1992, n. 225, e successive  modificazioni,  in  esito  alla  positiva
conclusione delle verifiche previste dalla procedura  definita  dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre  2012,
concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge  n.
225 del 1992,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  5
febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i  riferimenti  contenuti  nel
presente articolo relativi ai comuni  e  alla  provincia  interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio  2014
si intendono estesi anche  ai  comuni  e  alle  province  di  cui  al
presente comma. 
  2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere  dall'entrata  in
vigore del presente decreto e per  l'intera  durata  dello  stato  di
emergenza relativo alla  situazione  determinatasi  a  seguito  degli
eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, il  Commissario  provvede
operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge  24
febbraio 1992, n. 225, e con le  deroghe  alle  disposizioni  vigenti
stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4  luglio  2012
ovvero individuate con i  provvedimenti  emanati  in  attuazione  del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. 
  3. Il Commissario delegato, per gli interventi di cui al  comma  1,
puo' avvalersi  dei  sindaci  dei  Comuni  interessati  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  tra  il  17  ed  il  19  gennaio  2014   e
individuati dall'articolo 3, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,  del
Presidente e dell'amministrazione della provincia di Modena,  nonche'
dell'amministrazione della  regione  Emilia-Romagna,  oltre  che  del
personale acquisito ai sensi del  comma  8  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  successive  modificazioni,  nei
limiti  delle  risorse  a  tal  fine  disponibili,  adottando  idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli interventi stessi. 
  3-bis. Dopo il comma  14  dell'articolo  10  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente: 
  "14-bis. Le disposizioni di cui al  comma  14  si  applicano  anche
negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere  sulle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni". 
  4. Il Commissario delegato puo' delegare le funzioni attribuite con
il presente decreto ai sindaci dei Comuni  interessati  dagli  eventi
alluvionali  verificatisi  tra  il  17  ed  il  19  gennaio  2014   e
individuati dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  ai
presidenti delle province di Bologna e di Modena, nel cui  rispettivo
territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della  presente
normativa. Nell'atto di delega, nei limiti dei poteri a lui delegati,
il Commissario richiama le specifiche normative statali  e  regionali
cui, ai sensi delle  vigenti  norme,  e'  possibile  derogare  e  gli
eventuali  limiti  al  potere  di  deroga,  comunque  garantendo   la
tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e  alle
concessioni di provvidenze pubbliche, di cui  alla  legge  13  agosto
2010, n. 136, in favore di soggetti privati. 
  5. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, Commissario delegato
ai sensi del comma 1,  tenuto  conto  del  rapido  susseguirsi  degli
eventi calamitosi, puo' destinare  complessivamente  210  milioni  di
euro, di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno  2015,
per contributi per danni subiti da  soggetti  privati  colpiti  dagli
eventi di cui al comma 1, per i piu' urgenti interventi  connessi  al
programma di messa in sicurezza idraulica dei territori  connessi  ai
fiumi che hanno generato gli  eventi  alluvionali,  nonche'  per  gli
interventi di cui ai commi 7  e  8,  a  valere  sulle  risorse  della
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo   2,   comma   6,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, intestata allo stesso  Presidente
della regione  Emilia-Romagna.  Le  predette  risorse  devono  essere
utilizzate con separata  evidenza  contabile.  Per  la  realizzazione
degli interventi di cui al presente comma gli enti attuatori  possono
applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a  quanto  previsto  ai
commi 2, 3 e 7 del predetto articolo  in  materia  di  localizzazione
degli   interventi,   di   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza e di affidamento degli interventi  stessi,
nonche' con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in  materia
di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree. 
  5-bis. Le imprese agricole che svolgono la  propria  attivita'  nei
territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi  di  cui  al
presente  articolo  possono  accedere  ai  benefici  previsti   dagli
articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
successive modificazioni, secondo criteri e modalita'  stabiliti  dal
medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. 
  6. Il Presidente della regione Emilia-Romagna, in coordinamento con
il Commissario  delegato  all'emergenza  idrogeologica,  nominato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n.  26,  e  con  gli  altri  soggetti  istituzionalmente  competenti,
individua i progetti cantierabili necessari per la messa in sicurezza
dei territori di cui al comma 1, nonche' le risorse previste  per  lo
scopo a legislazione vigente disponibili  nell'apposita  contabilita'
speciale intestata  al  Commissario  per  l'emergenza  idrogeologica,
ovvero che  devono  essere  immediatamente  trasferite  nella  stessa
contabilita' per l'avvio o la prosecuzione degli interventi. 
  6-bis. Gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  idraulica  devono
integrare gli obiettivi della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un
quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  e  della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni. 
  7. Con provvedimenti del Presidente della  Regione  Emilia-Romagna,
Commissario delegato ai sensi del comma 1, sono stabilite, sulla base
dei  danni  effettivamente  verificatisi,  priorita',   modalita'   e
percentuali  entro  le  quali  possono  essere  concessi   contributi
necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro
dei privati  cittadini  e  per  la  ripresa  dell'operativita'  delle
attivita' economiche, con particolare riguardo alle imprese agricole,
nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5;  a  tal  fine
sono stabiliti i requisiti soggettivi e oggettivi e le  modalita'  di
asseverazione  dei   danni   subiti,   anche   prevedendo   procedure
semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata
dal Commissario ed  estendendole,  ai  fini  dell'armonizzazione  dei
comportamenti   amministrativi,   ivi   compresi   quelli    relativi
all'erogazione dei contributi, anche ai provvedimenti futuri relativi
al sisma del 20 e 29 maggio 2012.  I  contributi  sono  concessi,  al
netto  di  eventuali  risarcimenti   assicurativi.   Il   Commissario
garantisce, altresi', adeguata assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento  alluvionale  autorizzando  contributi   per   l'autonoma
sistemazione nel limite delle risorse di cui al comma 5 a favore  dei
nuclei  familiari,  la  cui  abitazione  principale  in   conseguenza
dell'evento alluvionale e' stata dichiarata inagibile ovvero  per  la
quale e' stata accertata l'inabitabilita'  da  parte  dei  competenti
uffici  locali,  fermo  restando   il   rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
  7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del  decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I  soggetti  che
abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di  cui
ai commi  1  e  1-bis  del  presente  articolo,  nei  comuni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  ovvero  nei
comuni di cui all'articolo 67-septies  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui
ipotecari o chirografari relativi a edifici  distrutti,  inagibili  o
inabitabili, anche parzialmente, ovvero  relativi  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei  medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito,
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino  alla
ricostruzione,  all'agibilita'  o   all'abitabilita'   del   predetto
immobile e comunque non oltre il 31 dicembre  2015,  una  sospensione
delle rate dei medesimi mutui in essere  con  banche  o  intermediari
finanziari, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e  quella
della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario". 
  7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita  domanda  per
l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  i  maggiori
interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro  gestione,  sono  corrisposti
mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza
di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti,
nelle modalita' e con le risorse  stabilite  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni.  Il
Commissario  delegato,  con  proprio  provvedimento  e  d'intesa  con
l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le  modalita'
per l'attuazione del presente comma. 
  8. Il Commissario delegato autorizza, altresi', la  concessione  di
contributi, previa individuazione delle priorita' degli interventi  e
delle modalita' per la concessione  dei  contributi  stessi,  per  il
ripristino  di  opere  pubbliche  o  di  interesse   pubblico,   beni
culturali,  strutture  pubbliche  adibite   ad   attivita'   sociali,
socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive  e
religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito
danni dagli eventi alluvionali nel limite delle  risorse  di  cui  al
comma 5. Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono
essere  subordinati  all'esistenza  di  un  piano  per  la  messa  in
sicurezza idraulica dell'opera. 
  8-bis. Per l'anno  2014  e'  disposta  l'esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno  delle  spese  sostenute  dai  comuni  di  cui  al
presente articolo, con  risorse  proprie  provenienti  da  erogazioni
liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  e  imprese  e
puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino
e  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  seguito   degli   eventi
calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni  di  euro
nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti  finanziari,
in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,   derivanti
dall'attuazione del primo periodo, pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5 e 7 e 8, pari a
complessivi 210 milioni di euro si fa fronte quanto a 160 milioni  di
euro    per    il    2014    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 50 milioni di euro  per
il   2015   a   valere    sulle    risorse    disponibili    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11,  comma  13,  del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  versate  e  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  intestata   al   Presidente   della   regione
Emilia-Romagna di cui all'articolo 2, comma 6,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122. 
  9-bis. Per le imprese  operanti  nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici di cui  al  presente  decreto,  ai  fini  del  calcolo
dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico  nonche'  ai
fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo  1,  comma
128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene  conto  degli
eventi  infortunistici  verificatisi  in  concomitanza  dei  medesimi
eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. 
  9-ter. Ai soggetti che  hanno  contratto  i  finanziamenti  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2014,  n.  50,
ferma restando la durata massima del piano  di  ammortamento  per  la
restituzione del debito, ai  sensi  del  citato  articolo  3-bis,  e'
concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per  la
restituzione del  debito  per  quota  capitale  di  cui  al  medesimo
articolo 3-bis, comma  1,  per  un  periodo  di  dodici  mesi  e  con
conseguente   rimodulazione   delle   rate   in    quote    costanti.
All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  a  valere  sulle
risorse disponibili delle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla  ridefinizione  degli
interventi programmati. ((2)) 
  9-quater. Il  Presidente  della  regione  Emilia-Romagna  trasmette
annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento  dei
lavori finanziati ai sensi  del  presente  articolo  e  sull'utilizzo
delle risorse stanziate. 
  9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma  1  della
nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della  tariffa  annessa
al testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  sono  prorogati
fino al termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  La  disposizione  del
presente comma si applica ai  contribuenti  proprietari  di  immobili
situati nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici  elencati  nel
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
  9-sexies. Per i soggetti che hanno  sede  legale  o  operativa  nel
territorio dei comuni di cui al comma 1, nonche' nel  territorio  dei
comuni delle province di Modena e di Bologna, gia' colpiti dal  sisma
del 20 e del  29  maggio  2012,  interessati  da  eccezionali  eventi
atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014,
limitatamente a  quelli  nei  quali  venga  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24  febbraio
1992, n. 225, e successive  modificazioni,  in  esito  alla  positiva
conclusione delle verifiche previste dalla procedura  definita  dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre  2012,
concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n.  225
del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30  del  5  febbraio
2013, i contributi, gli indennizzi  e  i  risarcimenti,  connessi  ai
predetti  eventi  di  qualsiasi   natura,   indipendentemente   dalle
modalita' di fruizione e di contabilizzazione,  non  concorrono  alla
formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  9-septies. All'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo le parole: "ricevendone verificazione" sono inserite le
seguenti:  "ovvero   trasmettendo   successivamente   alla   denuncia
all'autorita' comunale  copia  della  perizia  giurata  o  asseverata
attestante il danno subito"; 
      2) le parole: "entro il 30 giugno 2014" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"; 
    b) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 3, comma  10,"
sono sostituite dalle seguenti: "di  cui  all'articolo  3,  commi  8,
8-bis e 10,". 
  9-octies. In attuazione del comma 9-septies,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, provvede  all'integrazione  e  alla  modifica  delle
disposizioni di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  23  dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art.  10,  comma
11-ter) che "La sospensione del pagamento dovuto per la  restituzione
del debito per quota capitale,  da  intendersi  automatica,  disposta
dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12  maggio  2014,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,
e' prorogata per ulteriori dodici mesi".