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DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (14G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/3/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/06/2017)
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Testo in vigore dal: 6-5-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a  consentire
il  superamento  di  situazioni  di  crisi  finanziaria  degli   enti
territoriali, nonche' per garantire l'equilibrio  di  bilancio  e  la
stabilita' finanziaria dei medesimi; 
  Considerata, altresi', la necessita'  ed  urgenza  di  fronteggiare
l'emergenza occupazionale nel settore della scuola; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dell'interno  e
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Disposizioni in materia di TARI e TASI 
 
  1. All'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni
principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul
carico  di  imposta  TASI  equivalenti  ((o  inferiori))   a   quelli
determinatisi  con  riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa
tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
    ((b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: 
    "688.  Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato,   in   deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino  di  conto  corrente
postale al quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e  della
tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del  1997,  ovvero  tramite  bollettino  di  conto
corrente postale o tramite le altre modalita'  di  pagamento  offerte
dai servizi elettronici di incasso  e  di  pagamento  interbancari  e
postali. Con decreto del Direttore generale  del  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita'  per  la  rendicontazione  e  trasmissione  dei   dati   di
riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  da  parte  dei
soggetti che provvedono alla riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo  di  norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato
con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI  e  della
TASI in unica soluzione entro  il  16  giugno  di  ciascun  anno.  Il
versamento della  prima  rata  della  TASI  e'  eseguito  sulla  base
dell'aliquota  e  delle  detrazioni   dei   dodici   mesi   dell'anno
precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta  per
l'intero anno e'  eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base  degli  atti
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma  3,  del
decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,   e   successive
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal  fine  il  comune  e'  tenuto   ad   effettuare   l'invio   delle
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,
nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica,
entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del  testo
degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui  al  citato
decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per
l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito
informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta
sezione  gli  elementi  risultanti   dalle   delibere,   secondo   le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale,
per il primo anno di applicazione della  TASI,  il  versamento  della
prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di  cui
al comma 676, qualora il comune  non  abbia  deliberato  una  diversa
aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a  saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio  sulla
base delle deliberazioni del consiglio comunale,  fermo  restando  il
rispetto  delle  modalita'  e  dei  termini  indicati   nei   periodi
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il
primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta  e'
effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16  dicembre  2014,
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata  nel
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998
la deliberazione di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini
di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio della predetta  deliberazione,  esclusivamente  in
via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del  federalismo
fiscale")); 
    c) il comma 691  e'  sostituito  dal  seguente:  "691.  I  comuni
possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997,  affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la
gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche  nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti
ai quali, alla  data  del  31  dicembre  2013,  risulta  affidato  il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione  del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 
    ((c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente: 
    "728-bis. A  decorrere  dall'anno  d'imposta  2013,  per  i  beni
immobili sui quali sono  costituiti  diritti  di  godimento  a  tempo
parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e
successive  modificazioni,  il  versamento  dell'imposta   municipale
propria  e'  effettuato  da  chi  amministra  il  bene.   Questi   e'
autorizzato   a   prelevare   l'importo   necessario   al   pagamento
dell'imposta  municipale  propria  dalle  disponibilita'  finanziarie
comuni attribuendo le quote  al  singolo  titolare  dei  diritti  con
addebito nel rendiconto annuale")); 
    d) il comma 731 e' sostituito  dal  seguente:  "731.  Per  l'anno
2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni  di  euro.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo  una  metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie  locali,  la
quota del contributo di cui al periodo  precedente  di  spettanza  di
ciascun comune, tenendo  conto  dei  gettiti  standard  ed  effettivi
dell'IMU e della TASI.". 
  ((1-bis.  Per  l'anno  2013,   in   deroga   a   quanto   stabilito
dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo  14
marzo 2011,  n.  23,  e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
delibere  di  istituzione  o  variazione  dell'addizionale   comunale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  approvate  entro  i
termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013)). 
  2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si  provvede,  quanto  a
118,156 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a  6,844  milioni  di  euro
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. ((Sono altresi' esenti i rifugi alpini  non
custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi)). Si applicano,  inoltre,
le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),  c),  d),
e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504;  ai
fini dell'applicazione della lettera i)  resta  ferma  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del  decreto  legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. 
  4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2013, n.  147,  si  applicano  a  tutti  i  tributi
locali. Con decreto del ((Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno)), sentita la Conferenza  Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le  modalita'  applicative
delle predette disposizioni.