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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 8

Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonchè misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal:  26-2-2014

Art. 12

Riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa
1. Al libro nono, titolo II, capo II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2259, è inserita la seguente sezione: «Sezione V-bis - Personale civile»;
b) all'articolo 2259-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019.»;
c) dopo l'articolo 2259-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile). - 1. Ai fini del graduale conseguimento della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza triennale, alla progressiva rideterminazione della dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale della difesa per l'area di relativa competenza, previa informazione alle organizzazioni sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza, predispone il piano di riassorbimento delle unità di personale risultanti in eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unità di personale risultanti complessivamente in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unità risultanti in eccedenza, le unità riassorbibili nel triennio in applicazione dei seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilità interna anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura non inferiore al 15 per cento delle complessive facoltà assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti eventualmente non coperti dal personale civile sono devoluti a favore del personale militare secondo le modalità di cui all'articolo 2209-quinquies. I trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso dell'amministrazione ricevente, previa verifica della rispondenza tra i requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei tempi e con le modalità definiti dal piano è collocato in disponibilità. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2020, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle produttività del personale civile del Ministero della difesa in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali, con le modalità previste dal citato articolo.»;
«Art. 2259-quater (Piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile). - 1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità, nonché di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70, è inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:
a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;
b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. Nelle more dell'avvio del «Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica», le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 sono assolte dal Centro di formazione della difesa.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Centro di formazione della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale straordinario di formazione, da attuare anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:
a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;
c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso istituti di formazione militare, in misura non inferiore al 20 per cento dei posti complessivamente disponibili.
6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa è annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.»;
«Art. 2259-quinquies (Accesso alla dirigenza). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia del Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, il 50 per cento dei posti è riservato a favore del personale civile appartenente all'area terza dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti.»;
«Art. 2259-sexies (Enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga all'articolo 51 del presente codice, le dotazioni organiche di ciascuno degli enti dipendenti dai comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), sono stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2259-ter, comma 2. In coerenza con i piani di riduzione graduale del personale, nonché con gli obiettivi di efficienza e di gestione economica, da conseguire anche attraverso l'avvio di un processo di internalizzazione di servizi e lavori, per ciascun ente, in relazione alle esigenze connesse con i compiti istituzionali e con i programmi di lavoro, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore di Forza armata per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa, sentite le organizzazioni sindacali per le materie di competenza, si provvede alla ricognizione annuale dell'organico effettivo di personale militare e civile e ad apportare le coerenti modifiche ordinative, anche rimodulando la ripartizione interna di compiti e funzioni. Con il medesimo decreto può essere rideterminato il grado dell'ufficiale preposto a ricoprire la carica di direttore dell'ente.
2. Allo scopo di razionalizzare l'attività produttiva degli enti di cui al comma 1, i Capi di stato maggiore di Forza armata, annualmente, adottano piani di ricognizione dei servizi e dei lavori esternalizzati, nonché di analisi, individuazione e classificazione di settori di spesa improduttiva, volti, rispettivamente, alla definizione di quote crescenti di lavorazioni da effettuare con risorse interne e alla riqualificazione complessiva della spesa.
3. I risparmi derivanti dal processo di internalizzazione di servizi e lavori, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono destinati al sostegno delle attività produttive e all'efficientamento degli enti di cui comma 1.».
Note all'art. 12:
- Il testo dell'articolo 2259-bis del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 2259-bis. Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari - 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno 2019. ».