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DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal: 5-11-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge Comunitaria 2008),  ed  in  particolare
gli articoli 1, 2 e 36; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della richiamata legge n. 88 del 2009,
che prevede la possibilita' di adottare  disposizioni  integrative  e
correttive, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in  vigore
dei decreti legislativi, nell'ambito dei criteri di delega di cui  al
medesimo  articolo  1,  ed,  in  particolare,  di   quello   di   cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  relativo   al   necessario
coordinamento con le discipline vigenti per  il  settore  interessato
dalla normativa da attuare, e di quelli di cui all'articolo 36; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/51/CE,   relativa   al   controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi; 
  Vista la  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  ed  in  particolare
l'articolo 14, comma 7, con il quale e' stato abrogato  l'articolo  7
della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed  in  particolare
l'articolo  23,  comma  12-sexiesdecies,  con  il  quale   e'   stata
demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova  l'attivita'
di accertamento della qualita' di arma comune da sparo; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata  dal  decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo  1,
comma 11; 
  Vista  la  direttiva  2009/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 14 marzo 2012; 
  Ritenuto  necessario  apportare   alcune   modifiche   alle   norme
introdotte dal decreto legislativo n. 204 del 2010,  in  relazione  a
quanto  rilevato  nella  fase  di  prima  applicazione  del  medesimo
decreto, anche con riferimento a modifiche normative  successivamente
intervenute in materia di procedura per il riconoscimento delle armi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico,
della  difesa,  della  salute  e  del  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione; 
 
               Emana il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 
 
  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  come  modificato  dal  decreto
legislativo  26  ottobre  2010,  n.  204,  recante  attuazione  della
direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva  91/477/CEE  relativa
al controllo dell'acquisizione  e  della  detenzione  di  armi,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 31-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: 
  «Fatte salve le previsioni  di  cui  agli  articoli  01,  comma  1,
lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990,  n.  185,  come
modificata dal decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  105,  per
esercitare l'attivita' di intermediario di  cui  all'articolo  1-bis,
comma 1, lettera f), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
527, nel settore  delle  armi,  e'  richiesta  una  apposita  licenza
rilasciata dal questore, che ha una validita' di 3 anni. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni  anche  regolamentari  previste
per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non  e'  necessaria
per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti  interessate.
Del mandato  e'  data  comunicazione  alla  questura  competente  per
territorio. 
  Ogni operatore autorizzato deve  comunicare,  l'ultimo  giorno  del
mese,  all'autorita'  che  ha  rilasciato  la  licenza  un  resoconto
dettagliato delle  singole  operazioni  effettuate  nel  corso  dello
stesso mese. Il resoconto puo' essere trasmesso  anche  all'indirizzo
di posta elettronica certificata della medesima autorita'.»; 
      2) il quarto comma e' abrogato; 
    b) all'articolo 38, primo  comma,  le  parole:  «ovvero  per  via
telematica al sistema informatico di cui all'articolo 3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero  anche  per  via
telematica  alla  questura  competente  per   territorio   attraverso
trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»; 
    c) all'articolo 39 e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «Nei  casi
d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono
all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al  primo  comma,
dandone immediata comunicazione al  prefetto.  Quando  sussistono  le
condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto  il
prefetto  assegna  all'interessato  un  termine  di  150  giorni  per
l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo  comma.
Nello stesso termine l'interessato comunica  al  prefetto  l'avvenuta
cessione. Il provvedimento di divieto dispone,  in  caso  di  mancata
cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6,  quinto
comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo degli articoli 1,  2  e  36  della  legge  7
          luglio 2009,  n.  88  (Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2008),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14   luglio   2009,   n.   161,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive
          elencate negli allegati A e B che non prevedono un  termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati    dei     necessari     elementi     integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e IV, ed  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
          1 sono informati ai seguenti principi e  criteri  direttivi
          generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
              c) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie  di  cui  all'art.   117,   quarto   comma,   della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni  di  nuova
          istituzione, stabilite  con  i  provvedimenti  adottati  in
          attuazione della presente legge, sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,  entro  i
          limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del
          Ministro    dell'economia    e    delle    finanze,    alle
          amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse; 
              d) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183; 
              e)   all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
              f) nella predisposizione  dei  decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) quando non siano d'ostacolo  i  diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              «Art. 36 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/51/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 maggio 2008, che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE   del   Consiglio,   relativa    al    controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/51/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 21 maggio 2008, che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE   del   Consiglio,   relativa    al    controllo
          dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo e'
          tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'art.  2,  anche  i  seguenti  ulteriori
          principi e criteri direttivi: 
              a) prevedere la definizione delle armi da fuoco,  delle
          loro parti, delle loro parti essenziali e delle  munizioni,
          nonche' delle armi per uso  scenico  e  disattivate,  degli
          strumenti  per  la  segnalazione  acustica  e  per   quelle
          comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando
          le modalita' per assicurarne il piu' efficace controllo; 
              b) adeguare la disciplina relativa  all'iscrizione  nel
          Catalogo nazionale delle armi comuni  da  sparo,  anche  al
          fine di assicurare, in armonia con  le  disposizioni  della
          Convenzione sul reciproco riconoscimento delle  punzonature
          di  prova  delle  armi  da  fuoco  portatili,  adottata   a
          Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12  dicembre
          1973, n. 993, la pronta tracciabilita' delle armi da fuoco,
          delle loro parti,  delle  loro  parti  essenziali  e  delle
          munizioni; 
              c)  razionalizzare  e  semplificare  le  procedure   in
          materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro  parti
          essenziali e  delle  munizioni,  attribuendo  al  Ministero
          dell'interno  le  relative  competenze   di   indirizzo   e
          vigilanza,  al  fine  della  pronta  tracciabilita'  e  del
          controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio
          di speciali autorizzazioni su tutte le attivita' di tiro  e
          sulla ricarica delle munizioni; 
              d) prevedere  la  graduale  sostituzione  dei  registri
          cartacei   con   registrazioni   informatizzate   ai   fini
          dell'attivita' di annotazione delle operazioni  giornaliere
          svolte, richieste ai titolari  delle  licenze  di  pubblica
          sicurezza concernenti le armi e  le  munizioni,  garantendo
          l'interoperabilita' con i  relativi  sistemi  automatizzati
          del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati  per
          un  periodo   minimo   di   cinquanta   anni   dalla   data
          dell'annotazione stessa; 
              e) prevedere il controllo dell'immissione  sul  mercato
          civile  di  armi  da   fuoco   provenienti   dalle   scorte
          governative,  nonche'  procedure  speciali  per   la   loro
          catalogazione e marcatura; 
              f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione
          e la verifica delle  armi  semiautomatiche  di  derivazione
          militare, anche ai fini  dell'autorizzazione  per  la  loro
          detenzione; 
              g) adeguare la disciplina in materia di  tracciabilita'
          e tutela delle armi antiche,  artistiche  e  rare  e  delle
          relative  attivita'  di  raccolta  ai  fini   culturali   e
          collezionistici; 
              h) determinare le procedure, ordinarie e speciali,  per
          l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso
          la previsione  dei  requisiti  necessari,  anche  fisici  e
          psichici,  degli  interessati   all'acquisizione   e   alla
          detenzione di armi, al fine di  evitare  pericoli  per  gli
          stessi, nonche'  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,
          prevedendo a tal fine un'idonea informazione  alle  persone
          conviventi con il richiedente e anche lo  scambio  protetto
          dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale
          e gli uffici delle Forze  dell'ordine,  utili  a  prevenire
          possibili abusi da parte di soggetti detentori di  armi  da
          fuoco; 
              i) adeguare la disciplina per il  rilascio,  rinnovo  e
          uso della Carta europea d'arma da fuoco; 
              l)  disciplinare,  nel  quadro   delle   autorizzazioni
          contemplate nell'art. 31 del testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n.  773,  le  licenze  di  polizia  per  l'esercizio  delle
          attivita'   di   intermediazione   delle   armi    e    per
          l'effettuazione delle singole operazioni; 
              m)  prevedere   specifiche   norme   che   disciplinino
          l'utilizzazione, il trasporto, il deposito  e  la  custodia
          delle  armi,  anche  al  fine   di   prevenirne   furti   o
          smarrimenti; 
              n) prevedere l'introduzione  di  sanzioni  penali,  nei
          limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed
          alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le  infrazioni  alle
          disposizioni della  legislazione  nazionale  di  attuazione
          della direttiva 2008/51/CE. 
              2. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              3.  Agli  adempimenti  derivanti  dall'esercizio  della
          delega di  cui  al  presente  articolo  le  Amministrazioni
          interessate provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - La legge 24 dicembre  2012  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              -  Il  decreto  legislativo  26  ottobre  2010  n.  204
          (Attuazione della direttiva  2008/51/CE,  che  modifica  la
          direttiva     91/477/CEE     relativa     al      controllo
          dell'acquisizione  e  della   detenzione   di   armi),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10  dicembre  2010,  n.
          288. 
              - Il  testo  dell'art.  14,  comma  7  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, (Disposizioni per la formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2012), cosi' recita: 
              «7. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge e' abrogato l'art. 7 della legge  18  aprile
          1975, n. 110, recante "Norme integrative  della  disciplina
          vigente per il controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e
          degli esplosivi".». 
              - Il testo  dell'art.  23,  comma  12-sexiedecies,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n.  156,
          supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  135,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2012, n.  189,  supplemento  ordinario,
          cosi' recita: 
              «12-sexiesdecies.  A  seguito  della  soppressione  del
          Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di  prova
          di cui all'art. 11, secondo comma, della  legge  18  aprile
          1975, n. 110, verifica, altresi', per ogni  arma  da  sparo
          prodotta,  importata  o  commercializzata  in  Italia,   la
          qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata
          all'uso sportivo ai sensi della  vigente  normativa,  e  la
          corrispondenza  alle  categorie  di  cui   alla   normativa
          europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso
          di tale qualita' resa dallo stesso interessato, comprensiva
          della documentazione tecnica ovvero, in  assenza,  prodotta
          dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili  i
          dati relativi all'attivita'  istituzionale  e  di  verifica
          svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 9  luglio
          1990, n. 185 (Nuove norme sul controllo  dell'esportazione,
          importazione  e  transito  dei  materiali  di   armamento),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163,
          come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012,  n.
          105 (Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n.
          185, recante nuove norme sul  controllo  dell'esportazione,
          importazione e transito  dei  materiali  di  armamento,  in
          attuazione della direttiva 2009/43/CE,  che  semplifica  le
          modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno
          delle Comunita' di prodotti per la difesa, come  modificata
          dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda
          l'elenco di  prodotti  per  la  difesa),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169, cosi' recita: 
              «11.  Sono  escluse  altresi'  dalla  disciplina  della
          presente legge le armi sportive  e  da  caccia  e  relative
          munizioni; le cartucce per uso industriale e  gli  artifizi
          luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
          cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonche'
          le  armi  corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;   le
          riproduzioni di armi antiche e  gli  esplosivi  diversi  da
          quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano quando i trasferimenti  intracomunitari  e
          le esportazioni dei predetti  materiali  sono  destinati  a
          enti governativi o Forze armate o di polizia.». 
              - La direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 6 maggio  2009  e'  stata  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  258/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, 14 marzo 2012 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 marzo 2012, n. L 94. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta testo degli articoli 31-bis, 38 e  39  del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146  come  modificato
          dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, Attuazione
          della  direttiva  2008/51/CE,  che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          dicembre 2010, n. 288. cosi' come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 31-bis. - Fatte salve le previsioni di  cui  agli
          articoli 01, comma 1, lettera p),  e  1,  comma  11,  della
          legge 9 luglio 1990, n. 185, come  modificata  dal  decreto
          legislativo  22  giugno  2012,  n.  105,   per   esercitare
          l'attivita' di intermediario di cui all'art.  1-bis,  comma
          1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          527, nel settore delle  armi,  e'  richiesta  una  apposita
          licenza rilasciata dal questore, che ha una validita' di  3
          anni. Si applicano in quanto  compatibili  le  disposizioni
          anche regolamentari previste per la licenza di cui all'art.
          31. La licenza non e' necessaria per  i  rappresentanti  in
          possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato e'
          data comunicazione alla questura competente per territorio. 
              Ogni operatore autorizzato  deve  comunicare,  l'ultimo
          giorno del mese, all'autorita' che ha rilasciato la licenza
          un   resoconto   dettagliato   delle   singole   operazioni
          effettuate nel corso dello stesso mese. Il  resoconto  puo'
          essere trasmesso anche all'indirizzo di  posta  elettronica
          certificata della medesima autorita'. 
              La mancata comunicazione puo' comportare,  in  caso  di
          prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la
          sospensione o la revoca della licenza.». 
              «Art. 38 (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene  armi,
          parti di esse, di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera  b),
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni
          finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne
          denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della
          loro  materiale  disponibilita',  all'ufficio   locale   di
          pubblica sicurezza  o,  quando  questo  manchi,  al  locale
          comando dell'Arma dei carabinieri,  ovvero  anche  per  via
          telematica  alla   questura   competente   per   territorio
          attraverso trasmissione  al  relativo  indirizzo  di  posta
          elettronica certificata. 
              Sono esenti dall'obbligo della denuncia: 
              a) i corpi armati, le societa' di tiro  a  segno  e  le
          altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
          luoghi espressamente destinati allo scopo; 
              b)  i  possessori  di  raccolte  autorizzate  di   armi
          artistiche, rare o antiche; 
              c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno
          diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero  ed
          alla specie delle armi loro consentite. 
              L'autorita'  di  pubblica  sicurezza  ha  facolta'   di
          eseguire,  quando  lo  ritenga  necessario,  verifiche   di
          controllo  anche  nei  casi   contemplati   dal   capoverso
          precedente, e di prescrivere quelle  misure  cautelari  che
          ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico. 
              Chiunque detiene le armi di cui al primo  comma,  senza
          essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi,  deve
          presentare ogni sei anni la certificazione  medica  di  cui
          all'art.  35,  comma  7.  La  mancata   presentazione   del
          certificato medico  autorizza  il  prefetto  a  vietare  la
          detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39. 
              La denuncia di detenzione di cui al  primo  comma  deve
          essere  ripresentata  ogni   qual   volta   il   possessore
          trasferisca l'arma in un luogo diverso da  quello  indicato
          nella precedente denuncia. 
              Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di
          custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.». 
              «Art. 39 (art. 37 T.U. 1926). - Il prefetto ha facolta'
          di vietare la detenzione delle armi,  munizioni  e  materie
          esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente,
          alle persone ritenute capaci di abusarne. 
              Nei casi  d'urgenza  gli  ufficiali  e  gli  agenti  di
          pubblica   sicurezza   provvedono   all'immediato    ritiro
          cautelare dei materiali di  cui  al  primo  comma,  dandone
          immediata comunicazione al prefetto. Quando  sussistono  le
          condizioni di cui al primo comma, con il  provvedimento  di
          divieto il prefetto assegna all'interessato un  termine  di
          150 giorni per l'eventuale cessione a terzi  dei  materiali
          di  cui   al   medesimo   comma.   Nello   stesso   termine
          l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione.  Il
          provvedimento  di  divieto  dispone,  in  caso  di  mancata
          cessione, la confisca dei materiali ai sensi  dell'art.  6,
          quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.».