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LEGGE 7 luglio 2009, n. 88

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/7/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2013)
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Testo in vigore dal:  29-7-2009

Art. 36

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/ 51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;
b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;
n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 36:
- La direttiva 2008/51/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 2008, n. L 179.
- La direttiva 91/447/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 13 settembre 1991, n. L 256.
- La legge 12 dicembre 1973, n. 993, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46.
- Si riporta il testo dell'art. 31, del testo unico del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146:
«Art. 31 (Art. 30 testo unico 1926). - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.».
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.